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Sentenza — n. 43713/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Miftari Kreshnik presenta ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte di cassazione il 5 maggio 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 8008/2021, instaurato con ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia n. 1263/2020, perché il giudice di legittimità avrebbe mancato di rilevare l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione udienza. Il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione all'unico difensore possa porsi rimedio soltanto mediante il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., in quanto unico strumento a disposizione dell'imputato con il quale si possa far rilevare la svista in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, consistita nel non avere rilevato l'omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore che ne aveva diritto.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla citata novella legislativa, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063), non bastando a tal fine che l'avvocato abbia autenticato la firma del proprio assistito.

Parole chiave

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diritto a un difensore lacuna giurisdizionale diritto di ottenere una decisione omissione del difensore rinvio del dibattimento declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
Miftari Kreshnik presenta ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte di cassazione il 5 maggio 2021 nell'ambito del procedimento R.G.
art. 606 cod. proc. pen
8008/2021, instaurato con ricorso ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIFTARI KRESHNIK nato il 05/01/1998 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/9~ le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Procuratore generale, Mariella De Masellis, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Miftari Kreshnik presenta ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte di cassazione il 5 maggio 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 8008/2021, instaurato con ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia n. 1263/2020, perché il giudice di legittimità avrebbe mancato di rilevare l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione udienza. Il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione all'unico difensore possa porsi rimedio soltanto mediante il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., in quanto unico strumento a disposizione dell'imputato con il quale si possa far rilevare la svista in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, consistita nel non avere rilevato l'omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore che ne aveva diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 6 maggio 2021. Il difensore ha apposto la sua firma solo per autenticare la firma del suo assistito, così da non potersi attribuire a lui la redazione dei motivi del ricorso. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla citata novella legislativa, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063), non bastando a tal fine che l'avvocato abbia autenticato la firma del proprio assistito.

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiorda