Sentenza — n. 43708/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Antonino Aiutino per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 43708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIUTINO ANTONINO, nato a PALERMO 11 19/09/1986 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Antonino Aiutino per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ex art. 75, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011, alla pena di un anno di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio della motivazione, per non essere stato affatto considerato il terzo motivo di appello, che aveva censurato l'eccessività della pena irrogata dal primo giudice.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta generico, non specificando le ragioni per le quali ha censurato come eccessivo il trattamento sanzionatorio, nonché non autosufficiente, avendo omesso di allegare l'atto di appello dal quale evincere la presentazione del motivo e le ragioni dello stesso. Peraltro, si rileva che non sussiste il dedotto vizio argomentativo, poiché le ragioni della dosimetria della pena sono evincibili dalla motivazione globale della sentenza e, in particolare, da quella relativa al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., che ha stigmatizzato la ripetitività della condotta dell'Aiutino e la presenza di precedenti specifici, nonché dall'applicazione della recidiva qualificata, pur se considerata equivalente alle concesse attenuanti generiche.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa- mento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021 Il