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Sentenza — n. 43702/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Vicenza condannava Uyi Felix Igiebor alla pena di euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale destinatario del provvedimento di espulsione del Prefetto di Vicenza in data 8 agosto 2015, non ottemperava all'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emessa dal Questore di Imperia in data 23 gennaio 2016; fatto accertato in Vicenza il 23 marzo 2016.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è stato condotto in Questura ove, eseguiti i rilievi dattiloscopici, è risultato destinatario dell'ordine di allontanamento, regolarmente notificatogli e rimasto inottemperato. 3.2. In riferimento all'omessa valutazione del giustificato motivo dell'inottemperanza, va rilevato che il ricorso non deduce che al giudice sia stato sottoposto tale profilo di valutazione, che non risulta né dalle conclusioni riportate nel provvedimento impugnato e nemmeno dal verbale d'udienza, avendo anzi la sentenza annotato l'assenza di spiegazioni o di allegazione di ragioni giustificanti da parte dell'imputato -rimasto assente nel processo- sia al momento del controllo, sia successivamente.

Parole chiave

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multe non pagate uscita illegale dal paese allontanamento infrazioni alla legge sugli stranieri procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IGIEBOR UYI FELIX nato il 05/04/1981 avverso la sentenza del 10/01/2020 del GIUDICE DI PACE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedenda. 11.2aconcluste_per l'inammissibilità del ricorso. udite-i-1-e~ re

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Vicenza condannava Uyi Felix Igiebor alla pena di euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale destinatario del provvedimento di espulsione del Prefetto di Vicenza in data 8 agosto 2015, non ottemperava all'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emessa dal Questore di Imperia in data 23 gennaio 2016; fatto accertato in Vicenza il 23 marzo 2016.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, denunciando la mancanza di motivazione circa la sussistenza del giustificato motivo. Il Giudice ha ritenuto integrati gli estremi del reato contestato, ma non ha effettuato alcun controllo sulla sussistenza di eventuali motivi legittimanti il trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, immotivatamente respingendo la richiesta di integrazione probatoria, avanzata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con la quale si era chiesta l'audizione del personale di Polizia che aveva eseguito i controlli e le verifiche sulla situazione del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché delinea censure manifestamente infondate e aspecifiche.

2. Giova rammentare che il requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo", presente nella descrizione del fatto incriminato dall'art. 14, comma 5-ter, T.U. sull'immigrazione, è diretto ad escludere la configurabilità del reato in presenza di situazioni ostative di particolare pregnanza, le quali - anche senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico - incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa. Quanto al regime probatorio, deve ritenersi che, come in tutti gli altri casi in cui compare la formula "senza giustificato motivo", fermo restando il potere- dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, lo straniero avrà, dal canto suo, un semplice onere di allegazione dei motivi non conosciuti, ne' conoscibili dal giudicante.

Nell'uno e nell'altro caso - ossia tanto nel caso di rilievo ex officio che in quello di allegazione da parte dell'imputato - le situazioni integrative del "giustificato motivo" si tradurranno, quindi, in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice.3. A tali principi la sentenza si è correttamente attenuta senza che si ravvisino i vizi denunziati. 3.1. In primo luogo, il giudizio di penale responsabilità risulta pienamente aderente alle acquisite risultanze dichiarative e documentali: l'imputato, sprovvisto di documenti di identificazione, è stato sorpreso a litigare con un altro straniero;

è stato condotto in Questura ove, eseguiti i rilievi dattiloscopici, è risultato destinatario dell'ordine di allontanamento, regolarmente notificatogli e rimasto inottemperato. 3.2. In riferimento all'omessa valutazione del giustificato motivo dell'inottemperanza, va rilevato che il ricorso non deduce che al giudice sia stato sottoposto tale profilo di valutazione, che non risulta né dalle conclusioni riportate nel provvedimento impugnato e nemmeno dal verbale d'udienza, avendo anzi la sentenza annotato l'assenza di spiegazioni o di allegazione di ragioni giustificanti da parte dell'imputato -rimasto assente nel processo- sia al momento del controllo, sia successivamente.

E del resto, nemmeno il ricorso si perita di indicare gli elementi di valutazione disponibili, e indebitamente pretermessi, indicativi di situazioni ostative che avrebbero inciso sulla possibilità di adempiere all'ordine di lasciare il Paese.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28