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Sentenza — n. 43700/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43700/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43700/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15 gennaio 2019 il Tribunale di Palermo, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava Ivan Glorioso alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1.000,00 di ammenda, per avere »O portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico aventi lama della lunghezza rispettivamente di cm. 6 e di cm. 10, fatto commesso in Palermo I'll settembre 2012.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Sentenza — n. 43700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione all'odierno esame non è manifestamente infondata in riferimento all'omessa disamina della richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In sentenza, infatti, non è dato rinvenire nessun rilievo che ne giustifichi il rigetto, avendo il Tribunale semplicemente ignorato la relativa deduzione, che non può ritenersi respinta per implicito nel momento in cui il fatto di reato è stato valutato come di lieve entità, così escludendosi la qualificazione dell'episodio criminoso in termini di particolare tenuità.

Parole chiave

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sanzione penale pena accessoria pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale reato di poca entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to Giuseppe Piazza, il quale ne ha chiesto l'annullamento per mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GLORIOSO IVAN nato a PALERMO il 13/07/1993 avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo ILEciacGea,_cuadusie_perrannullamento senza rinvio 4,th.„2-9 Aktkui, ?,3,Vn,1j-R, t)r‘ 5 udito il difenk ore L'avv. AGATI OTTORINO si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 gennaio 2019 il Tribunale di Palermo, riconosciuto il fatto di lieve entità, condannava Ivan Glorioso alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1.000,00 di ammenda, per avere »O portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico aventi lama della lunghezza rispettivamente di cm. 6 e di cm. 10, fatto commesso in Palermo I'll settembre 2012.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to Giuseppe Piazza, il quale ne ha chiesto l'annullamento per mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., sebbene fosse stato specificamente richiesto dalla difesa ed in sentenza il Tribunale avesse riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione all'odierno esame non è manifestamente infondata in riferimento all'omessa disamina della richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In sentenza, infatti, non è dato rinvenire nessun rilievo che ne giustifichi il rigetto, avendo il Tribunale semplicemente ignorato la relativa deduzione, che non può ritenersi respinta per implicito nel momento in cui il fatto di reato è stato valutato come di lieve entità, così escludendosi la qualificazione dell'episodio criminoso in termini di particolare tenuità.

2. Va al riguardo precisato che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la statuizione di lieve entità del fatto non presenta in sé, e astrattamente, profili di intrinseca contraddittorietà con il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché i due istituti postulano un diverso grado di ridotta offensività concreta del fatto di reato e quindi differenti presupposti applicativi, come già riconosciuto da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc.

Zharri, Rv. 271262; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo e altro, Rv. 266754). Nella visione normativa il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità, astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima condizione segue il radicale effetto della sottrazione del reo a punizione, mentre dal riconoscimento della seconda discende soltanto l'attenuazione della pena. Il rilievo giustifica la conciliabilità, sul piano logico e giuridico, dell'affermazione della lieve entità dell'illecito e della implicita negazione della sua particolare tenuità.

3. Ma, nel caso in esame, il Tribunale, nel valutare il fatto di reato come di lieve entità, ha principalmente valorizzato l'assenza di precedenti penali e la personalità dell'imputato, evocando parametri di valutazione diversi da quelli di cui all'art. 131-bis cod. pen., che hanno natura e struttura oggettiva, e ha considerato il fatto, per come accertato, di così lieve e trascurabile offensività da meritare l'irrogazione di una sanzione attestata sul minimo assoluto, così da non potersi ritenere implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto.

4. La fondatezza della doglianza non autorizza però l'annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, poiché è dirimente ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. la considerazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Tenuto conto del momento di accertamento della condotta, avvenuto 1'11 settembre 2012, della natura contravvenzionale del reato e, pur conteggiate le utili sospensioni per complessivi giorni 718 (dall'8/05/2015 al 23/09/2016 e dall'11/07/2017 al 21/11/2017) il termine massimo di prescrizione è maturato al più tardi nel settembre 2019, prima della trattazione del procedimento da parte di questa Corte.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole per l'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505), e dovendosi riscontrare l'ammissibilità delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell'insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

P.Q.M.

Ferma la disposta confisca, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 2