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Sentenza — n. 43698/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 21 giugno 2018 il Tribunale di Trapani, dinanzi al quale era stato presentato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo il cittadino tunisino Makrem Rhimi (che ha optato per il rito abbreviato), ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Padova il 28 settembre 2017, eseguito coattivamente il 5 ottobre 2017, con il quale gli veniva prescritto il divieto di far rientro nel territorio dello Stato italiano entro cinque anni dal suo effettivo allontanamento, faceva ingresso in Italia senza alcuna autorizzazione dell'autorità competente; fatto accertato il 13 aprile 2018.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla sentenza di appello, la modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esclude che l'omessa traduzione della sentenza determini la nullità della stessa, atteso che l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope principio di non respingimento divieto di espulsione dei cittadini infrazioni alla legge sugli stranieri espatrio illegale insufficiente entrata illegale

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. pen
Per la funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello, è stato chiarito che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Quanto alla sentenza di appello, la modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RHIMI MAKREM ALIAS RHIMI MAKRAM nato il 02/03/1995 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo_ • il rigetto del ricorso. udit-o il -cl-if-e-Rsefe

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 21 giugno 2018 il Tribunale di Trapani, dinanzi al quale era stato presentato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo il cittadino tunisino Makrem Rhimi (che ha optato per il rito abbreviato), ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Padova il 28 settembre 2017, eseguito coattivamente il 5 ottobre 2017, con il quale gli veniva prescritto il divieto di far rientro nel territorio dello Stato italiano entro cinque anni dal suo effettivo allontanamento, faceva ingresso in Italia senza alcuna autorizzazione dell'autorità competente; fatto accertato il 13 aprile 2018.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l'interessato, con rituale ministero difensivo, deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 143, 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che egli, cittadino straniero, non possedeva la conoscenza della lingua italiana, circostanza tale da non consentirgli una partecipazione piena e consapevole agli atti del processo. Il diritto alla traduzione degli atti per coloro che non parlano e non comprendono la lingua italiana, oltre ad essere esplicitamente tutelato dal legislatore italiano, è sancito dai principi fondamentali sovrastatuali. In particolare, il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato in lingua italiana e le sentenze di primo e secondo grado non erano state tradotte nell'idioma natio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella concreta fattispecie, gli atti del procedimento portano ad escludere che per il ricorrente, in conseguenza della sua condizione di cittadino straniero, vi sia stata una qualsivoglia menomazione del diritto di difesa ovvero sia derivato un affievolimento della sua partecipazione al processo. L'imputato è stato presentato dinanzi al Tribunale in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, e, dopo l'udienza di convalida tenuta con l'intervento dell'interprete, ha chiesto la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. La richiesta di rito abbreviato, direttamente formulata, è all'evidenza sintomatica e rivelatrice della possibilità che ha avuto il Rhimi stesso di rendersi ben conto dell'accusa formulata nei suoi confronti al punto da indurlo a ritenere conveniente lo svolgimento del giudizio con le forme del detto procedimento speciale.

3. Quanto alla mancata traduzione della sentenza di primo grado, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ravvisa la stretta correlazione dell'obbligo di traduzione della sentenza con la previsione dell'art.571 cod. proc. pen., che attribuisce all'imputato l'autonomo potere di appellare la pronuncia a lui sfavorevole. Per la funzione servente della traduzione, rispetto alla facoltà di proporre appello, è stato chiarito che spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. pen.. In punto di fatto, va poi rilevato che, da un controllo sia degli atti del giudizio di primo grado che dello stesso atto di appello, non risulta che l'imputato avesse mai chiesto la traduzione della sentenza, mentre è solo il suo difensore che, per la prima volta in questa sede, si duole della mancata traduzione della sentenza di primo grado e l'eccepita nullità va disattesa, perché proposta da soggetto non legittimato.

4. Quanto alla sentenza di appello, la modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esclude che l'omessa traduzione della sentenza determini la nullità della stessa, atteso che l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il