Sentenza — n. 43490/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di ammissione alla misura alternativa delle detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Pierpaolo Spagnolo, sottoposto all'esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso il 30 settembre 2020 e riportante quale fine pena il 18 febbraio 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Spagnolo, tramite il proprio difensore, lamentando mancanza di motivazione avuto riguardo alle ragioni del rigetto con riferimento a ciascuna misura, secondo la corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO PIERPAOLO nato a FORMIA il 11/01/1978 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di ammissione alla misura alternativa delle detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di Pierpaolo Spagnolo, sottoposto all'esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso il 30 settembre 2020 e riportante quale fine pena il 18 febbraio 2023.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Spagnolo, tramite il proprio difensore, lamentando mancanza di motivazione avuto riguardo alle ragioni del rigetto con riferimento a ciascuna misura, secondo la corretta applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, segue un percorso argomentativo che non si limita a considerare il genere dei reati commessi (in particolare le condanne per traffico anche internazionale di stupefacenti), ma ne pone in evidenza la valenza indicativa sotto il profilo della prognosi di pericolosità, considerando al contempo le altre pregresse vicende di vita del condannato e il successivo comportamento in carcere, privo di affidabili segnali quanto al percorso i rivisitazione critica e dunque tale da dimostrare l'avvio di un iter da potersi ritenere rassicurante.
Si tratta di conclusioni, supportate da appropriata motivazione, che vengono riferite e sono in effetti riferibili al diniego di entrambe le misure richieste, senza che al riguardo possa rilevare la diversità delle prescrizioni proprie di ciascuna. Un apparato argomentativo con la cui interezza il ricorso non si confronta laddove focalizza solamente alcuni passaggi motivazionali, per asserire violazioni dei principi giurisprudenziali in materia che restano, invece, tutte indimostrate.
3. Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre idente rto Binenti Vi c DEPOSITATA