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Sentenza — n. 43487/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43487/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza con la quale nell'interesse di Cenalia Aldo era stato chiesto di sospendere l'esecuzione dell'ordine di carterazione nei confronti dello stesso, relativo alla sentenza di condanna irrevocabile il 27 aprile 2013, e di disporre la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della medesima sentenza, in quanto in precedenza non validamente eseguita. La dichiarazione di inammissibilità veniva sul presupposto che l'istanza di cui sopra risultava identica ad altre che erano state precedentemente rigettate.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente si dà atto che, nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente in data 28 giugno 2021, si è proceduto alla trattazione in camera di camera di consiglio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione del rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena allegazioni fattuali non credibili allegazioni insufficientemente motivate allegazioni di persecuzione contraddittorie denuncia spontanea gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Preliminarmente si dà atto che, nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente in data 28 giugno 2021, si è proceduto alla trattazione in camera di camera di consiglio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione del rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
Non si verte, dunque, nella materia dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 175 cod. proc. pen
Quanto ancora dedotto circa l'effettiva conoscenza del procedimento riguarda invece il rimedio nel caso di processo in contumacia secondo i presupposti richiesti della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENALIA ALDO nato il 15/11/1987 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza con la quale nell'interesse di Cenalia Aldo era stato chiesto di sospendere l'esecuzione dell'ordine di carterazione nei confronti dello stesso, relativo alla sentenza di condanna irrevocabile il 27 aprile 2013, e di disporre la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della medesima sentenza, in quanto in precedenza non validamente eseguita. La dichiarazione di inammissibilità veniva sul presupposto che l'istanza di cui sopra risultava identica ad altre che erano state precedentemente rigettate.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Aldo Cenalia, tramite il difensore, denunciando violazione degli artt. 156 e 164 cod. prac. pen., nonché vizi della motivazione, non essendo stato considerato che la nuova istanza era fondata su un elemento nuovo - addotto a supporto della nullità del giudizio di cognizione - consistente nell'allegazione di una dichiarazione tramite cui il difensore di ufficio nominato nel corso del giudizio riferiva che non aveva mai avuto contatti con l'odierno ricorrente, né aveva conosciuto il suo recapito, da ciò avendosi la conferma che questi non aveva potuto avere conoscenza della trattazione del procedimento, una volta che - seppure a quell'epoca detenuto - le notificazioni nei suoi confronti erano intervenute presso il predetto difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che, nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente in data 28 giugno 2021, si è proceduto alla trattazione in camera di camera di consiglio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione del rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

3. La difesa configura l'introduzione, con l'istanza dichiarata inammissibile, di un nuovo elemento (quello relativo all'assenza dei contatti con il difensore di ufficio) che dovrebbe valere a supportare le precedenti deduzioni circa la mancanza dell'effettiva conoscenza del procedimento e, dunque, della decisione da parte del condannato in contumacia. Tale deduzione non è riferibile alla regolarità formale del titolo esecutivo in ragione della validità della notificazione dell'estratto contumaciale cui segue l'irrevocabilità della condanna, una volta decorso il termine per l'impugnazione.

Non si verte, dunque, nella materia dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che costituisce un rimedio afferente alla verifica di detta regolarità formale e tramite cui non possono perciò essere fatte valere le nullità, quand'anche assolute, verificatesi nel giudizio di cognizione (ciò è stato ancora ribadito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Quanto ancora dedotto circa l'effettiva conoscenza del procedimento riguarda invece il rimedio nel caso di processo in contumacia secondo i presupposti richiesti della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.

Si tratta, tuttavia, di una domanda soggetta a termini di proposizione orami trascorsi e perciò non più ammissibile, a fronte delle decisioni(di rigetto) in precedenza avanzate in relazione allo stesso tema. Ne discende la manifesta infondatezza delle censure mosse con il ricorso.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 ottobre 2021. Il Consigli