Cassation annuls conviction for surveillance violation due to insufficient evidence of habitual association with two individuals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction for violating special surveillance obligations, ruling that two isolated encounters were insufficient to prove habitual association. The appellant argued that only two contacts with prejudiced individuals occurred, failing to meet the statutory requirement for 'habitual' behavior. The court agreed, citing precedent that requires multiple stable contacts rather than occasional meetings, and remanded the case for a new trial to assess remaining violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The violation of the prohibition to habitually associate with prejudiced individuals requires multiple stable contacts; isolated or occasional encounters do not constitute the requisite habitual behavior for criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARGIULO PASQUALE nato a NAPOLI il 30/01/1958 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Gargiulo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 settembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord emessa il 4 marzo 2015 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione, in ordine al reato continuato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli per la durata di anni tre e mesi sei, a decorrere dal 26 aprile 2014, come da provvedimento del Tribunale di Napoli e da verbale del 26 aprile 2014, non aveva osservato le prescrizioni impostegli di soggiornare nel comune di residenza, di non dare ragioni di sospetto e di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare, il 3 marzo 2015 era stato sorpreso in Arzano (Comune lontano da quello di residenza) in compagnia dei pregiudicati Luigi Gargiulo e Carmine Fiore (quest'ultimo gravato da precedenti di polizia) privo di documenti di riconoscimento e della prescritta carta di permanenza e, il 23 giugno 2014, era stato sorpreso in compagnia del pregiudicato Pietro Mauro.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la Corte territoriale, con riferimento al divieto di frequentare o associarsi con pregiudicati, avrebbe omesso di considerare che, escluso Luigi Gargiulo (fratello dell'imputato), erano stati accertati solo due incontri con soggetti pregiudicati, circostanza non idonea a perfezionare il requisito dell'abitualità del reato in oggetto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente contestato all'imputato la recidiva, solo in forza dei suoi precedenti penali e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153).
Occorrono, tuttavia, plurime condotte idonee, per l'intrinsecata caratteristica oggettiva; a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nei citati arresti giurisprudenziali, quindi, si è escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti estemporanei. Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato nel primo motivo di ricorso, il giudice di merito non si è pienamente conformato ai principi enunciati, erroneamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità di Gargiuio, due soli contatti posti in essere da quest'ultimo con soggetti pregiudicati.
Tale condotta, invece, non avrebbe potuto indurre il giudice di merito ad escludere il carattere occasionale degli incontri avvenuti il 23 giugno 2014 e il 3 marzo 2015. L In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve - annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice di merito, pertanto, dovrà valutare se le residue violazioni poste in essere dall'imputato siano idonee a ritenere perfezionato il reato in esame e, nel caso, prevedere il conseguente trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden