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Sentenza — n. 42685/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42685/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42685/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Malinconico Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 4 marzo 2016, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 3 bis legge 31 maggio 1965, n. 575, perché il 18 settembre 2012 non aveva ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di euro 5.000,00 nel termine di giorni quindici, così come stabilito dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 18 giugno 2012, notificatogli il 23 luglio 2012.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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indigenza finanziaria ristrettezza finanziaria sostegno finanziario prova dell'indigenza capacità economica documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALINCONICO SERGIO nato a ROCCARAINOLA il 31/10/1964 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA cettIC=usecra~9 Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato PANAGROSSO ATTILIO del foro di NOLA in difesa di MALINCONICO SERGIO conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Malinconico Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 giugno 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 4 marzo 2016, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 3 bis legge 31 maggio 1965, n. 575, perché il 18 settembre 2012 non aveva ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di euro 5.000,00 nel termine di giorni quindici, così come stabilito dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 18 giugno 2012, notificatogli il 23 luglio 2012.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125, 192, 598, 495 e 234 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale all'udienza del 3 giugno 2019 avrebbe in maniera errata e ingiustificata dichiarato inammissibile la richiesta difensiva di acquisizione della documentazione idonea a provare che l'imputato, alla scadenza del termine per il versamento della somma cauzionale, non fosse stato nelle condizioni economiche di poter adempiere.

La Corte di appello, infatti, ha ritenuto tardiva la richiesta formulata da Malinconico sia nel proprio atto di appello che nella fase preliminare del procedimento di secondo grado; secondo il giudice di merito, non sarebbe stato allegato alcun elemento in forza del quale fosse possibile ritenere che l'imputato non aveva avuto la possibilità di produrre la documentazione in primo grado. Il ricorrente, invece, evidenzia che la richiesta di produzione documentale formulata prima della relazione introduttiva del procedimento di appello non è soggetta ad alcuna preclusione dibattimentale.

Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado (che aveva dedotto la prova della penale responsabilità dell'imputato dagli elementi posti a fondamento della misura di prevenzione a lui applicata), poiché fondata su meri indizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che non è configurabile l'elemento psicologico del reato in esame allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918). Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale.

Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che la pretesa incapacità economica dell'imputato era stata meramente supposta dalla difesa, senza alcuna prova a supporto, e che lo stesso Malinconico non aveva rappresentato circostanze diverse, avendo deciso di non fornire una sua versione dei fatti.

Per di più dagli atti risulta che la circostanza era stata dedotta in appello ma non anche nel corso del giudizio di primo grado, durante il quale l'imputato - per come rilevato dalla stessa corte territoriale - non aveva mai sostenuto di non avere le necessarie disponibilità economiche. Secondo il giudice di merito, inoltre, la cauzione da versare non poteva considerarsi particolarmente elevata ed era stata commisurata dal giudice della prevenzione in forza della disponibilità, derivante sia da fonti lecite che da fonti illecite, dell'imputato.

Il giudice di merito, quindi, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, ed ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Malinconico. Il Collegio, inoltre, evidenzia l'inammissibilità della doglianza relativa alla mancata acquisizione della produzione documentale offerta dalla difesa e relativa alla dedotta situazione di indigenza dell'imputato (la Corte di appello ha evidenziato la tardività della suddetta richiesta, priva di riscontri comprovanti il fatto che l'imputato era stato impossibilitato a depositare tale documentazione nel giudizio di primo grado).

È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere estens