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Sentenza — n. 42460/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42460/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42460/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cassano Nicola, nato a Bari il 30/01/1984; Avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dal Tribunale di sorveglianza di Bari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 27/10/2020 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Nicola Cassano, per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in tre anni e quattordici giorni di reclusione. Nel respingere l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Bari richiamava l'attuale sottoposizione dell'istante a una misura di custodia cautelare per un altro procedimento penale e la gravità dei suoi precedenti, che non consentivano la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.

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Sentenza — n. 42460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'attuale condizione restrittiva cautelare patita da Nicola Cassano in un altro procedimento penale - nel quale risultava indagato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e alla gravità delle condotte illecite diverse da quelle oggetto di esecuzione, che rendevano incontroversa l'elevata pericolosità sociale del ricorrente.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa disdetta in periodo di prova durata del successo d'integrazione mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Cassano Nicola, nato a Bari il 30/01/1984; Avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dal Tribunale di sorveglianza di Bari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 27/10/2020 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Nicola Cassano, per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in tre anni e quattordici giorni di reclusione. Nel respingere l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Bari richiamava l'attuale sottoposizione dell'istante a una misura di custodia cautelare per un altro procedimento penale e la gravità dei suoi precedenti, che non consentivano la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.

2. Avverso questa ordinanza Nicola Cassano, a mezzo dell'avvocato Nicolò Nono D'Achille, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con un percorso argomentativo incongruo, esclusivamente incentrato sull'anagrafe giudiziaria del ricorrente, che non teneva conto della sua personalità e del percorso rieducativo che aveva intrapreso proficuamente dopo l'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Nicola Cassano è infondato.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Bari, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale invocato da Nicola Cassano, faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, richiamando i suoi precedenti penali e la gravità dei comportamenti criminosi per i quali era stato condannato. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Bari valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Cassano su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Bari si esprimeva in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01;

Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'attuale condizione restrittiva cautelare patita da Nicola Cassano in un altro procedimento penale - nel quale risultava indagato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e alla gravità delle condotte illecite diverse da quelle oggetto di esecuzione, che rendevano incontroversa l'elevata pericolosità sociale del ricorrente.

Tali elementi di giudizio, inoltre, assumevano un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce delle informazioni negative trasmesse dalle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, che, allo stato, non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei confronti di Nicola Cassano con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio giurisdizionale. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Bari evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Cassano deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale