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Sentenza — n. 41816/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41816/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41816/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Sabella Antonino, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datato 5.2.2021, con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti del predetto in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 416 -bis cod. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando le indicate lacune motivazionali.

Parole chiave

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riabilitazione precedenti penali rilevanti pentito recidiva nell'infrazione partecipazione al reato personale carcerario

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 416 -bis cod. pen
Aggiungeva che, in ordine al delitto di cui all'art. 416 -bis cod. pen., la doppia presunzione di cui all'art.
art. 275 cod. proc. pen
pen., la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABELLA ANTONINO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/09/1957 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; ~sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI I itP;1 :catd=2 chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.' / udito il difensore; --t'avv. CALDERONE conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi ricorso!

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Sabella Antonino, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datato 5.2.2021, con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti del predetto in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con quella degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.

A ragione della decisione, il Tribunale - dopo avere affermato che gli argomenti prospettati a sostegno della domanda di sostituzione della misura cautelare in carcere avevano trovato indiscutibile appiglio nella documentazione offerta a corredo della stessa (effettivamente, il Sabella aveva mostrato, con comportamento concludente, di volere prendere le distanze da "Cosa Nostra", avendo chiamato in correità altri sodali; aveva mostrato resipiscenza nei confronti di Craparotta Antonino, vittima di un danneggiamento, offrendogli una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno; i vertici di "Cosa Nostra", prima ancora di averne certezza, avevano considerato la possibilità che il Sabella avrebbe potuto accusare altri sodali) - riteneva che con altrettanta certezza poteva affermarsi che una cesura di fatto della vicinanza a "Cosa Nostra" c'era stata con la carcerazione subita nel 2001 per reato associativo da parte del Sabella, il quale, però, dopo avere espiato la pena, aveva ceduto alle richieste del capo mafia di Castellammare e, quindi, non aveva saputo resistere alla "chiamata" del sodalizio; che, conseguentemente, vi era il rischio di una possibile ricaduta nel reato, rischio non escluso dal fatto incontestabile che l'atteggiamento dissociativo palesato dal Sabella non fosse stato ben visto da "Cosa Nostra".

Aggiungeva che, in ordine al delitto di cui all'art. 416 -bis cod. pen., la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. opera come relativa rispetto all' an e come assoluta rispetto al quomodo e che il quadro cautelare, sebbene affievolito, non era ancora del tutto eliso (d'altra parte, era stato lo stesso Sabella ad avere preso in esame la possibilità di "diventare testimone", con ciò palesando la consapevolezza di "potere fare un ulteriore passo verso l'irreversibile distacco"); che, infine, doveva apprezzarsi la circostanza che i fatti delittuosi ascritti al Sabella erano stati commessi di recente (il danneggiamento dallo stesso "confessato" era stato, infatti, posto in essere nel marzo del 2020).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Sabella, avvocato Teodoro Caldarone, formulando un unico articolato motivo e denunciando l'erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, e 274 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 -bis cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, in relazione ai seguenti aspetti:

1) alla scelta dissociativa manifestata dal proprio assistito;

2) ai riverberi di detta scelta;

3) alla disponibilità del Sabella di divenire "testimone";

4) al criterio di adeguatezza assoluta della custodia in carcere, con riguardo alla contestazione del reato di cui all'art. 416 -bis, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Quanto al primo aspetto (scelta dissociativa del Sabella), la difesa ha osservato che il Tribunale, pur avendo riconosciuto e apprezzato la scelta dissociativa compiuta dal Sabella, ne avrebbe "depotenziato" la portata attraverso un argomento manifestamente illogico, atteso che ritenere che la carcerazione subita da un condannato per reato associativo mafioso comporti con certezza lo scioglimento del vincolo stesso si porrebbe in contrasto con le regole di esperienza muttte dalla conoscenza storica del fenomeno mafioso; che sarebbe, altresì, illogico porre sullo stesso piano gli effetti dell'espiazione di una pena per reato associativo e la scelta dissociativa e collaborativa di un soggetto; che, ancora, sarebbe manifestamente illogico ritenere che il "rischio di ricaduta" non sarebbe escluso dal fatto incontestabile che l'atteggiamento dissociativo palesato dal Sabella non era certamente ben visto da "Cosa Nostra", perché la scelta dissociativa costituirebbe sempre, secondo le regole di esperienza, "un punto di non ritorno" per il soggetto che la compie.

Quanto al secondo aspetto (reverberi della scelta collaborativa), il ricorrente ha osservato che il Tribunale non avrebbe tenuto nella debita considerazione proprio le gravissime conseguenze già subite dal Sabella una volta diffusasi la notizia del suo interrogatorio, nonché i rischi per la sua stessa incolumità personale, dal momento che sarebbe emersa la prova del tentativo compiuto da parte di un presunto capo mafia di acquisire notizie sulla "collocazione" del Sabella all"interno del carcere tramite un guardia penitenziaria corrotta. Quanto al terzo aspetto (disponibilità del Sabella di diventare "testimone"), ad avviso del ricorrente, sarebbe illogica l'affermazione secondo cui il Sabella non avrebbe ancora percorso il passo che lo avrebbe condotto "all'irreversibile distacco" dall'associazione criminale, pur avendo espresso, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero, la volontà e la disponibilità di diventare "testimone"; e ciò in quanto non sarebbe il predetto a governare i tempi e le modalità dell'assunzione della prova dichiarativa.

Quanto all'ultimo aspetto (criterio di adeguatezza assoluta della custodia in carcere), il ricorrente ha sostenuto che l'argomentazione del Tribunale - secondo cui, pur a fronte di un quadro cautelare affievolito, non poteva essere accolta la richiesta difensiva in quanto in relazione al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. non sussisterebbe in capo al giudice alcuna discrezionalità nell'operare una scelta tra le misure cautelari previste dalla legge - comporterebbe una evidente erronea applicazione del disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; sarebbe stata — secondo la difesa - la peculiarità del caso a consentire la possibilità di superare il criterio rigido vigente circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; che, infatti, il Tribunale non si sarebbe avveduto che la presunzione di adeguatezza assoluta della custodia in carcere opererebbe sul presupposto della sussistenza del vincolo associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, ritiene il Collegio che la motivazione svolta dal Tribunale di Palermo sia manifestamente illogica e per certi versi perplessa e incerta e, quindi, inidonea a supportare la decisione assunta. Secondo la giurisprudenza di legittimità "ricorre il vizio della motivazione contraddittoria o perplessa allorquando in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti a esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento" (Cass.

Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229; cfr. Cass. Sez. 4, n. 82 del 26/09/1989, Rv. 182957; Cass. Sez. 5, n. 10834 del 06/04/1988, Rv. 179649; Cass. Sez. 5, n. 326 del 23/09/1982, Rv. 156914) 2. Anche tale principio va applicato nel caso di specie, scorgendosi nell'impugnata pronuncia un'ipotesi di motivazione "perplessa". E, infatti, il Tribunale di Palermo, esprimendosi nei termini in precedenza riportati, dopo avere affermato che tutti gli argomenti prospettati a sostegno della domanda di sostituzione della misura custodiale in atto applicata al Sabella avevano trovato "indiscutibile appiglio nella documentazione offerta a corredo dell'istanza" e soprattutto dopo avere messo in rilievo che il Sabella aveva dimostrato con comportamenti concludenti di avere preso le distanze da "Cosa Nostra", è pervenuto alla decisione adottata attraverso un argomentare manifestamente illogico.

Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto e apprezzato la scelta dissociativa del Sabella, che aveva chiamato in correità altri sodali e manifestato significativa resipiscenza nei confronti della vittima dell'ultimo danneggiamento posto in essere, salvo, poi, privare di ogni valenza tali osservazioni. L'argomentazione secondo cui il rischio di una possibile ricaduta nel reato non è escluso dal fatto "incontestabile che l'atteggiamento dissociativo palesato dal Sabella non è certamente ben visto da Cosa Nostra" è, a giudizio del Collegio, meritevole di censura perché è lo stesso Tribunale a porre in rilievo sia che il Sabella aveva deciso con la sua Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 'Roma, lì 4 7- "ti- ?a 7 4_ scelta di compromettere irrimediabilmente la sua posizione all'interno dell'associazioné mafiosa di appartenenza sia che la reazione di detta associazione era stata chiara e , immediata attraverso l'inquietante episodio emerso dalle conversazioni captate, che aveva determinato il trasferimento del Sabella in altro istituto penitenziario proprio al fine di evitare possibili ritorsioni nei suoi confronti.

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando le indicate lacune motivazionali.

4. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..