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Sentenza — n. 41814/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41814/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mantella Salvatore, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datato 12.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio volontario, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., di Belsito Domenico, attinto da numerosi colpi di arma da sparo in Pizzo Calabro il 18.3.2004 e deceduto il successivo 1.4.2004.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.3 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 'Roma, lì 1;1 /14 P1,9 3.

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio testimonianza della vittima partecipazione al reato gravi addebiti penali detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTELLA SALVATORE nato a VIBO VALENTIA il 14/07/1974 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; ~sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI • U Ce«..15.0 1111Z:131Z.Wchiedendo il rigetto del ricorso • uditovi+ difensore z -t'avvocato BRANC#4 conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso è l'avv. CARAMELLO si associa alle richieste del codifensorei .11 è

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Mantella Salvatore, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede datato 12.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio volontario, aggravato anche ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., di Belsito Domenico, attinto da numerosi colpi di arma da sparo in Pizzo Calabro il 18.3.2004 e deceduto il successivo 1.4.2004.

A ragione della decisione, il Tribunale condivideva il giudizio di gravità indiziaria a carico del Mantella, formulato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, Mantella Andrea, che aveva ammesso di avere partecipato all'omicidio in parola unitamente a tale Scrugli Francesco, e Arena Bartolomeo, il quale aveva dichiarato di avere appreso le notizie sull'uccisione del Belsito da Pardea Francesco Antonio, che, a sua volta "poteva averle apprese da Mantella Andrea o da Morelli". Rispondendo alle osservazioni difensive - secondo cui le dichiarazioni dell'Arena non avrebbero potuto costituire riscontro al narrato di Mantella Andrea, data la unicità della fonte di conoscenza - il Tribunale riteneva che esse, pur corrette "in via di principio", dovevano "confrontarsi con la considerazione derivante dalla appartenenza di Mantella e del Pardea al medesimo gruppo, per cui le notizie riguardanti l'omicidio di Belsito Domenico, se anche provenienti da Mantella Andrea, costituivano patrimonio comune agli appartenenti al medesimo gruppo e la corrispondenza alla realtà si desume dalla constatazione che non vi era ragione per il Mantella di attribuirsi la paternità di un fatto omicidiario che, non solo non aveva alcuna incidenza sul gruppo, ma che avrebbe potuto determinare una qualche reazione da parte di soggetti in qualche modo legati al Belsìto".

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Diego Brancia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 195 cod. proc, peli. e 575 cod. pen., nonché per vizio della motivazione nella forma di motivazione apparente, in relazione all'eccezione difensiva concernente la mancanza di riscontro oggettivo individualizzante delle dichiarazioni del c.d.g. Mantella Andrea e integrante circolarità delle informazioni nel contesto criminale". Dopo avere riportato testualmente le dichiarazioni rese dai citati collaboratori, nonché brani dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare, ha evidenziato che il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato sarebbe stato fondato sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Mantella Andrea e Arena Bartolomeo, nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di avere appreso le notizie riferite da Pardea Francesco Antonio, il quale, a sua volta, le aveva apprese dallo stesso Mantella Andrea; che, inoltre, il Pardea aveva anche affermato di non sapere "di preciso chi abbia materialmente chiesto il favore a Mantella Andrea [..1", così lasciando un "vuoto incolmabile in merito a una circostanza di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione della vicenda, compromettendo la stessa attendibilità del narrato"; che né il contenuto della conversazione intercettata 1'1.4.2004, a poche ore della morte della vittima, né le dichiarazioni dei testimoni presenti all'agguato avrebbero potuto essere ritenuti riscontri esterni individualizzanti.

Ha, quindi, sostenuto che, nel caso di specie, si sarebbe verificata una circolarità di informazioni, in quanto le dichiarazioni rese dall'Arena altro non sarebbero che i fatti narrati dal Pardea, che, a sua volta, li avrebbe appresi da Mantella Andrea, con la conseguenza che la fonte di conoscenza sarebbe solo ed esclusivamente Mantella Andrea; le argomentazioni svolte dal Tribunale, al fine di superare le censure difensive sul punto, non sarebbero soddisfacenti e congrue con il dato normativo, come interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità, perché al fine di una corretta valutazione della chiamata in correità, ìl giudice è tenuto, innanzitutto, a verificare la credibilità del dichiarante, quindi a verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni medesime e, infine, a ricercare l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti; inoltre, con riguardo alle dichiarazioni rese da Arena Bartolomeo, il Tribunale avrebbe dovuto, trattandosi di una "chiamata in reità de relato", effettuare una più approfondita disamina, seguendo i criteri di diritti fissati nella nota sentenza delle Sezioni Unite Aquilina; ancora, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il contesto mafioso era caratterizzato da una complessa stratificazione gerarchica, in cui i vari compiti erano ben definiti e non tutti i soggetti del sodalizio criminale venivano direttamente a conoscenza di ogni aspetto delle azioni delittuose intraprese dal gruppo; l'ultima parte delle argomentazioni del Tribunale - secondo cui "la corrispondenza alla realtà si desume dalla constatazione che non vi era ragione per il Mantella di attribuirsi la paternità di un fatto omicidiario che, non solo non aveva alcuna incidenza sul gruppo, ma che avrebbe potuto determinare una qualche reazione da parte di soggetti in qualche modo legati al Belsito" - costituirebbe, infine, una evidente "valutazione metagiuridica, al limite dell'intuito personale".

3. In data 21 settembre 2021, la difesa dell'indagato ha formulato "motivi nuovi", con i quali sono stati sostanzialmente ribadite le censure svolte nell'atto di ricorso avverso la decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.Va, innanzitutto, osservato che - secondo la giurisprudenza di legittimità - "in tema di misure cautelar' personali, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre a essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum, proprio della pronuncia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della corroboration - che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam" (Cass.

Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Rv. 247147). Più specificatamente, è stato affermato che "in tema di valutazione della chiamata di reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001, soltanto se esse, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto - reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata, invece, all'acquisizione della certezza in ordine alla colpevolezza dell'imputato" (Cass.

Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213).

2. Tanto premesso, occorre, altresì, osservare che - sempre secondo la giurisprudenza di legittimità - la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato ben può essere assunta come riscontro di altra dichiarazione accusatoria ma necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante ma anche delle persone che hanno fornito le notizie; che la molteplicità delle dichiarazioni accusatorie mosse da collaboratori di giustizia non può essere considerata di per sé uno strumento di riscontro incrociato di attendibilità di ciascuna di esse ove non venga accertato, con il dovuto grado di certezza, che ogni chiamata ha una propria autonoma origine distinta e diversa da quelle delle altre.

Infine, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.3 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 'Roma, lì 1;1 /14 P1,9 3.

Ciò posto, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata, nei termini testualmente riportati nella prima parte della presente sentenza, non è idonea a supportare la decisione assunta per le seguenti ragioni. Intanto, perché - come risulta dalla stessa ordinanza del Tribunale di Catanzaro - il chiamante in reità Arena Bartolomeo avrebbe appreso le notizie riferite da Pardea Francesco Antonio, il quale le avrebbe, a sua volta, apprese dal chiamante in correità, Mantella Andrea, o da un tale Morelli, sicché non è neppure certa la fonte di conoscenza dei fatti in questione da parte del predetto Pardea.

Peraltro, qualora il Pardea avesse appreso quelle notizie da Mantella Andrea effettivamente si porrebbe il problema della circolarità delle informazioni; mentre nessun approfondimento è stato svolto in ordine all'attendibilità dell'indicato Morelli e alla possibilità che costui abbia potuto comunicare al Pardea fatti rilevanti in ordine all'omicidio in parola. Né la giustificazione offerta dal Tribunale al fine di superare i rilievi difensivi appare soddisfacente, in quanto l'affermazione - secondo cui le notizie riferite dall'Arena costituirebbero oggettd di patrimonio conoscitivo comune della societas scelerís - è apodittica perché non corroborata da alcun elemento di verifica.

4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà procedere a nuovo giudizio, colmando le indicate lacune motivazionali.

5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a