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Ordinanza — n. 41810/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior judgment's material errors regarding the competent surveillance court venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation, acting on its own initiative, ordered a correction of a previous judgment containing material drafting errors. The original decision incorrectly named the Campobasso and Turin surveillance courts instead of the correct Naples court. The court ruled that such clerical mistakes must be rectified immediately without a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.: The court established that material errors in the operative part or reasoning of a judgment, such as incorrect venue designations, must be corrected de plano without initiating a new trial.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake rectification competent court venue de plano procedure Corte di Cassazione sentenza correzione Tribunale di sorveglianza risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza pronunciata in camera di consiglio del 10/06/2021 della Corte di cassazione, Sezione prima penale, relativo al ricorso iscritto al n. 5444/2021 Reg. Gen., proposto da Davide Rea, nato a Piedimonte Matese il 24/04/1991, avverso il decreto del 23/03/2020 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti; sentita relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 29003/2021 R.G., in data 10 giugno 2021, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, si è pronunciata sul ricorso indicato in epigrafe.

2. In data 26 luglio 2021 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione della sentenza riguardante l'indicato ricorso.

3. In particolare, emerge l'errore materiale incorso nella compilazione del dispositivo di detta sentenza, avendo la Corte disposto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece che «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.»; emergono, inoltre, errori nella redazione della parte motiva della predetta sentenza e, in particolare, al primo rigo di pagina 3 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino» e al decimo rigo di pag. 4 è scritto «Tribunale di sorveglianza di Campobasso» invece di «Tribunale di sorveglianza di Napoli», per entrambi i casi.

4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 29003/2021 RG., emessa dalla Corte di cassazione, Sezione prima penale in data 10 giugno 2021, depositata il 23 luglio 2021, sul ricorso proposto da Rea Davide, iscritto al n. 5444/2021 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto «Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.» deve leggersi «Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.». Dispone altresì correggersi la motivazione della sentenza nel senso che laddove è scritto «Tribunale di sorveglianza di Torino», al primo rigo di pag. 3, e «Tribunale di sorveglianza di Campobasso», al decimo rigo di pag. 4, deve leggersi «Tribunale di sorveglianza di Napoli». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 10 settembre 2021 Il Co sigVere estensore Il P