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Sentenza — n. 41790/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order for lack of clear reasoning on early release calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41790/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution court's order rejecting Mario Imperatore's request for early release due to insufficient reasoning. The lower court merely stated no time remained to be deducted without evaluating the specific facts of the concurrent sentences. The court ruled that such a decision requires a clear logical explanation of how the facts were assessed, not just a formulaic denial.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 1, 2, 4 c.p.p.; Art. 125, comma 3; Art. 663, comma 1 c.p.p.: A judgment on early release must provide a clear and precise reasoning demonstrating the evaluation of probative sources, rather than relying on mere formulaic statements that fail to resolve the factual issues.

Parole chiave

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early release calculation execution court order lack of reasoning concurrent sentences apparent lack of motivation cassation annulment procedural code esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 1, 2, 4 c.p.p.
Imperatore Antonucci Mario ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2020 del Tribunale di Gorizia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata di 200 giorni all'esito della determinazione delle pene concorrenti ex art. 657 cod.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 663, comma 1 c.p.p.
art. 657 cod. proc. pen
Imperatore Antonucci Mario ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2020 del Tribunale di Gorizia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata di 200 giorni all'esito della determinazione delle pene concorrenti ex art. 657 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE ANTONUCCI MARIO nato a GIULIANOVA il 31/05/1972 avverso l'ordinanza del 19/12/2020 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Pietro Molino, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Imperatore Antonucci Mario ricorre avverso l'ordinanza del 19 dicembre 2020 del Tribunale di Gorizia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata di 200 giorni all'esito della determinazione delle pene concorrenti ex art. 657 cod. proc. pen., evidenziando che non vi erano periodi di pena da scomputare a titolo di liberazione anticipata.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 663, comma 1, e 657, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione allo scopo di decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, avrebbe omesso di computare il periodo di pena espiata dal condannato successivamente alla commissione dei reati di cui ai numeri 1) (risalente al 27 settembre 2004) e n. 3 (risalente al 4 febbraio 2004) del cumulo in corso di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, per motivare il rigetto dell'istanza di Antonucci, si è limitata ad affermare che «l'istanza predetta non è da accogliersi, non essendovi più alcunché da scomputarsi a titolo dì liberazione anticipata non sussistendone nella fattispecie i presupposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 657, co. I, II e IV c.p.p.», senza aggiungere altro, omettendo di offrire una sia pur minima valutazione circa le risultanze agli atti. Nel caso in esame, pertanto, le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria apparenza motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che, in effetti, non svolge con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Va ricordato, infatti che la motivazione non consiste in una mera espressione di risultato ma in un atto che sia capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa non riducibile a vuote formule di stile e consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che, in fatto come in diritto, consentono di sostenere la decisione.Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa attribuzione a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. Così deciso il 22/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Angela