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Sentenza — n. 41359/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order revoking public utility work substitution due to failure to notify defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP order revoking the benefit of public utility work because the defense counsel was not properly notified of the hearing date. The defendant argued that the revocation was illegal since the association refused to start the work, but the court focused on the procedural defect. The court held that the failure to notify the defense counsel via PEC rendered the entire proceeding null and void under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel of the hearing date in execution proceedings causes absolute nullity of the entire proceeding.

Parole chiave

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nullity of proceeding defense counsel notification public utility work penal execution omitted notification PEC notification GIP order annulment notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 179 cod.
art. 179 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone
263598; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIRNA MIHAITA nato il 25/05/1980 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG DOMENICO A.R. SECCIA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa data 25 febbraio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Ivrea, adito quale giudice dell'esecuzione dal pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità concesso a Mihaita Virna con decreto di condanna del 30 gennaio 2019. Osservava che dalla data di notifica del decreto penale il condannato non si era attivato per lo svolgimento dei lavori presso l'ente indicato dal giudice in sede di cognizione, Associazione Erv di Chivasso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 3 del d.m. 26 marzo 2001. Il Tribunale ha ignorato che il condannato aveva contattato, tramite il difensore, l'associazione e che quest'ultima aveva comunicato la sua indisponibilità ad avviarlo all'attività lavorativa. La revoca del beneficio è stata, quindi, disposta illegittimamente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono ricadere sul condannato eventuali ritardi imputabili alle pubbliche amministrazioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen. sul rilievo dell'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale il G.I.P. ha revocato il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è fondato ed assorbente. Dall'esame degli atti, accessibili nella sede di legittimità in ragione della natura processuale della eccezione difensiva, ed in particolare dalla nota attestante l'invio, per via telematica, non risulta che l'avviso sia pervenuto all'indirizzo PEC del difensore (si da atto della "mancata accettazione"). Tanto basta per considerare nulla la notifica e, per derivazione, l'intero procedimento definito con l'ordinanza impugnata. È, infatti, pacifico che l'omessa notifica al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen. Non rileva né che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio né che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997).

6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea. Così deciso, in Roma il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estensore