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Sentenza — n. 41085/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41085/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 20 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la inammissibilità della richiesta proposta da Cristini Carmine e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da scontare. L'ordinanza, richiamato un precedente (in data 2 marzo 2020) provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha osservato che il condannato aveva riproposto istanza già esaminata senza addurre alcun elemento nuovo a giustificazione della reiterazione della richiesta.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 78 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione sospensione di pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
Con riguardo, peraltro, al tema se il cumulo delle pene dovesse essere compiuto secondo il criterio del cumulo materiale ovvero secondo il cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto cl: CRISTINI CARMINE nato a COSENZA il 27/01/1983 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. pAA

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 20 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la inammissibilità della richiesta proposta da Cristini Carmine e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da scontare. L'ordinanza, richiamato un precedente (in data 2 marzo 2020) provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha osservato che il condannato aveva riproposto istanza già esaminata senza addurre alcun elemento nuovo a giustificazione della reiterazione della richiesta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cristini Carmine, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e dell'art. 78 cod. pen. in quanto l'incidente di esecuzione era stato motivato in ragione della sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza pronunciata, in data 17 luglio 2018, dalla Corte di appello di Roma.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato genericamente e ne va dichiarata la inammissibilità.

1. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza riservata pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio, ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza della parte, in quanto meramente reiterativa di altra già esaminata e decisa con ordinanza pronunciata in data 2 marzo 2020. Il collegio rileva che, se pur l'istanza originaria aveva riguardato il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 4 giugno 2020 e dunque aveva oggetto diverso da quello esaminato dal precedente provvedimento emesso in data 2 marzo 2020, il ricorso è generico, in quanto non rappresenta interesse all'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Invero, a fronte del provvedimento del pubblico ministero che, tenuto conto della sopravvenuta condanna pronunciata in data 17 luglio 2018 dalla Corte di appello di Roma, aveva stabilito il fine pena alla data del 17 aprile 2034, il ricorso ha richiamato il contenuto dell'istanza della parte, che aveva indicato il fine pena al "17/04/2034 se tale istanza sarà accolta come cumulo materiale ... invece, se sarà accolta come cumulo giuridico ... il fine pena sarà il 26/07/2029". Con riguardo, peraltro, al tema se il cumulo delle pene dovesse essere compiuto secondo il criterio del cumulo materiale ovvero secondo il cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. il ricorso nulla ha prospettato, pur essendo il tema in ordine al quale l'ordinanza impugnata, aderendo alle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza in data 2 marzo 2020, ha ritenuto non essere stati proposti dalla parte elementi nuovi.

2. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mi he Iga