Sentenza — n. 40813/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADuric Marko, nato a Roma il 02/09/1992; Avverso l'ordinanza emessa il 04/03/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, faceva riferimento all'elevata pericolosità di Marko Duric, rispetto alla quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso, richiamando le pendenze giudiziarie dell'istante e il suo tentativo sistematico di evitare un percorso di reinserimento sociale, reso evidente dai numerosi alias con cui veniva identificato dalle istituzioni pubbliche con cui entrava in contatto.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Duric Marko, nato a Roma il 02/09/1992; Avverso l'ordinanza emessa il 04/03/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 04/03/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiesto da Marko Duric ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24/01/2024. Nel denegare la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Duric, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava il vissuto sociale problematico del condannato - attestato dai numerosi alias con cui veniva identificato dalle istituzioni pubbliche con cui entrava in contatto - e l'assenza dì prospettive di reinserimento sociale idonee a legittimare la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, resa evidente dalla sua residenza, indicata nel campo nomadi di Portogruaro, ubicato in località Gussago, Via Lago n. 2.
2. Avverso questa ordinanza Marko Duric, a mezzo dell'avvocato Nicola Caricaterra, ricorreva per cassazione, in riferimento all'art. 47 Ord. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità del ricorrente e del percorso rieducativo che aveva intrapreso dopo l'esecuzione della pena. Si deduceva, al contempo, che non assumeva un rilievo sfavorevole a Duric la sua residenza presso il campo nomadi di Portogruaro, atteso che, nell'istanza in esame, il ricorrente aveva indicato, quale domicilio, quello della suocera, Luciana Braidích, ubicato a Corezzola, in Via San Giuseppe n. 7, dove già vivevano la moglie e i suoi tre figli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 ricorso proposto da Marko Duric è infondato.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, faceva riferimento all'elevata pericolosità di Marko Duric, rispetto alla quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso, richiamando le pendenze giudiziarie dell'istante e il suo tentativo sistematico di evitare un percorso di reinserimento sociale, reso evidente dai numerosi alias con cui veniva identificato dalle istituzioni pubbliche con cui entrava in contatto.
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di Duric su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01;
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, alla circostanza che Marko Duric forniva alle istituzioni pubbliche con cui entrava in contatto numerosi alias, rendendo evidente la sua «intenzione di sottrarsi alla responsabilità ed imputabilità dai reati commessi», rispetto alla quale, al contrario di quanto dedotto, non assumeva un rilievo decisivo, in senso sfavorevole all'istante, la sua residenza presso il campo nomadi di Portogruaro.
Tali elementi di giudizio assumevano un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce delle informazioni negative trasmesse dalla Questura di Venezia, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei confronti del ricorrente con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale invocato, anche alla luce della sua precaria condizione socio-economica. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità dì prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marko Duric deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'08/10/2021.