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Sentenza — n. 40807/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40807/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse dì Salvatore TERLATI avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 7 gennaio 2020 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen.

Regesto Legislator

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art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen.

Parole chiave

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proroga della carcerazione di sicurezza proroga della curatela proroga della misura terapeutica detenzione eccessiva motivo della detenzione controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERLATI SALVATORE nato a GELA il 15/09/1974 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse dì Salvatore TERLATI avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 7 gennaio 2020 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen.

2. Ricorre Salvatore TERLATI, a mezzo del difensore avv. Flavio Giacomo Sinatra, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell'organizzazione camorristica, mentre il prevenuto ha reso dichiarazioni tali da rendersi inaffidabile nei confronti della cosca.

3. Il ricorso, che sviluppa censure in larga parte inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite, è nel complesso infondato. 3.1. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).3.2.

Il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione senza indicare, con particolare riguardo al venire meno dell'affiliazione derivante da alcune dichiarazioni rese, in cosa essa consista e fa leva su atti e documenti che omette di allegare e indicare, così palesando l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796).

Del resto, il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come risulta da recentissime misure cautelari adottate proprio con riguardo all'espansione del gruppo criminale che si è giovata anche di nuove immissioni di giovani associati che operano sotto la direzione dello storico vertice familiare. 3.3. D'altra parte, il ricorso denuncia l'assenza di motivazione sui contatti con l'esterno, mentre il provvedimento impugnato ne ha illustrato convincentemente la effettiva possibilità, così facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s