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Sentenza — n. 40590/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of timely documentation proving lawyer's professional conflict.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the trial court correctly rejected the request for a hearing postponement. The appellant argued that her lawyer's professional commitment constituted a valid impediment, but the court found the supporting documents were submitted only after the decision was made. Consequently, the procedural requirement for timely and documented proof of the conflict was not met.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; The request for a postponement due to a lawyer's professional impediment is inadmissible if the necessary documentation proving the conflict was not submitted to the court before the decision was rendered.

Parole chiave

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legal impediment postponement of hearing professional commitment procedural nullity Cassation appeal evidence timing court costs allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj
pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv.
Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta
279725; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv.
Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUZIO VALENTINA nato a ROMA il 31/03/1984 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da Valentina Fuzio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 484, comma 2-bis, 420-ter, 177 e 178 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia rigettato l'istanza di rinvio del suo difensore di fiducia per legittimo impedimento, pur tempestivamente trasmessa e corredata dalla necessaria documentazione attestante i contestuali impegni professionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato 1. L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488). Per essere rilevante quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento sia tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria e documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep 2018, P., Rv. 272297).

2. Dalla consultazione del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che all'originaria istanza di rinvio non erano stati allegati i documenti citati nel ricorso attestanti i concomitanti impegni professionali dell'avv. Claudia Serafini nel medesimo giorno in cui è stata celebrata l'udienza in esito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato (il verbale di udienza della Corte di assise di Roma nel procedimento a carico di Catoi Stefan Iulian ed il verbale di udienza del Tribunale di Roma nel procedimento a carico di Valenza Valerio ed altri). Tali documenti risultano allegati solo al ricorso per cassazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di rinvio rilevando l'assenza tra gli atti di causa, al. momento della decisione, della documentazione posta a fondamento del legittimo impedimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2021 Il Consiglie