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Sentenza — n. 40094/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40094/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40094/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Antonio Nunzio Nicosia, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a due delitti per i quali il predetto risultava condannato con sentenze emesse dalla Corte di appello di Genova del 19 giugno 2017 e del 31 maggio 2018, per aver omesso di comunicare, entro i rispettivi termini del 27 aprile 2011 e del 15 luglio 2011, di aver percepito dei redditi, rilevanti ai fini del mantenimento della conseguita ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due distinti processi civili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40094/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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indennità di patrocinio rinuncia al reddito reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta favoreggiamento controllo degli aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Antonio Nunzio Nicosia, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO NUNZIO nato a GELA il 02/12/1963 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/se te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Cuomo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione rigetti il ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Antonio Nunzio Nicosia, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a due delitti per i quali il predetto risultava condannato con sentenze emesse dalla Corte di appello di Genova del 19 giugno 2017 e del 31 maggio 2018, per aver omesso di comunicare, entro i rispettivi termini del 27 aprile 2011 e del 15 luglio 2011, di aver percepito dei redditi, rilevanti ai fini del mantenimento della conseguita ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due distinti processi civili.

2. Con ordinanza del 29 ottobre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 111, sesto comma, Cost., 81 cod. pen. e 671, 125, comma 3, 546, comma 1, cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di valutare in concreto gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, trattandosi di fatti della stessa indole e di identica matrice - omessa comunicazione di redditi rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato - commessi in un limitato arco temporale con identico modus operandi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). La motivazione dell'ordinanza è congrua, poiché ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, osservando che i due reati erano stati commessi con un atteggiamento psicologico incompatibile con quella ideazione unitaria e consapevole che è alla base dell'istituto della continuazione, in quanto nel processo di cognizione in cui gli era stata contestata una delle due omissioni di comunicazione di variazioni di redditi, il Nicosia si limitò a dichiarare di non essere stato a conoscenza degli obblighi di informazione che gravavano su di lui; nel successivo processo di cognizione, relativo all'altra omissione di comunicazione, prospettò che il suo difensore non gli aveva spiegato che avrebbe dovuto dichiarare il nuovo reddito nel processo civile in cui aveva già ottenuto il patrocinio a spese dello Stato.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così