Sentenza — n. 40077/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18/10/2018 il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta dichiarava Salvatore Ficarra colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggravato dall'essere l'associazione armata (veniva, invece, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6 cod. pen.), e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 416 bis, comma 6 cod. pen, art. 378 c.p, art. 384 c.p; Sentenza — n. 40077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta la difesa che la Corte territoriale, piuttosto che prendere atto di tale prova e bilanciarla con la prova che emergerebbe dalle intercettazioni, cerca di giustificare l'esclusione dell'intraneità alla famiglia di Niscemi dell'imputato compiuta da Giugno, con la volontà di quest'ultimo di accreditare di sé un'immagine ben diversa da quella emergente dagli atti, dimostràndosi ondivago e reticente su Ficarra.Rileva che la stessa Corte non ha valorizzato un altro elemento di rilievo probatorio evidenziato con i motivi aggiunti di appello, ossia che sull'associazione mafiosa Cosa nostra di Niscemi hanno deposto vari collaboratori di giustizia (Smorta, Terlati, Billizzi, Trubia, Vella e Nicastro), ma nessuno ha mai parlato di Ficarra quale appartenente alla stessa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICARRA SALVATORE nato a NISCEMI il 12/03/1970 avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo /113-:6-.-cefreFectutt1reterntto l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria scritta di cui la difesa dichiara di averne preso visione. udito il difensore l'avvocato SPATARO FRANCESCO GAETANO chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/10/2018 il G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta dichiarava Salvatore Ficarra colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggravato dall'essere l'associazione armata (veniva, invece, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6 cod. pen.), e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della suddetta pronuncia, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni quattro e mesi otto di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione dagli stessi per anni cinque, eliminando l'interdizione legale durante l'espiazione della pena e confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.1. Secondo il costrutto accusatorio fatto proprio dal G.u.p. il contributo associativo di Salvatore Ficarra a Cosa nostra sarebbe consistito a) nell'essersi il medesimo impegnato attivamente nell'organizzazione e nell'attuazione del reclutamento del consenso elettorale in favore di Francesco La Rosa e di Calogero Attardi, agendo sotto le direttive del cognato Alessandro Barberi, occupandosi dei contatti tra quest'ultimo, reggente della famiglia di Gela e all'epoca rappresentante provinciale, e Giancarlo Giugno, reggente della famiglia di Niscemi, ed altri sodali, e dei conseguenti rapporti con lo staff elettorale del candidato Calogero Attardi, e b) nell'avere organizzato in maniera riservata e sicura l'incontro tra i capi mafia, incontrandosi ora con l'uno ora con l'altro e assicurando la comunicazione delle rispettive direttive e/o ordini; e ciò dal giugno 2011 al 22 gennaio 2014. 1.2.
La Corte territoriale, prima di affermare, in sintonia col primo Giudice, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dalla difesa con memoria depositata prima dell'udienza, provvedendo all'escussione dibattimentale di Giancarlo Giugno, divenuto nelle more collaboratore di giustizia.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Salvatore Ficarra, deducendo violazione della norma di cui all'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione risultante sia dal testo del provvedimento impugnato, sia dagli atti processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni liberatorie del collaboratore di giustizia Giancarlo Giugno in data 17/09/2019.
Rileva la difesa che la Corte territoriale compie un travisamento probatorio laddove afferma che le dichiarazioni di Giugno, pur non offrendo alcun utile elemento per chiarire il ruolo di Ficarra, hanno comunque confermato il quadro probatorio nel suo complesso. E ciò nonostante Giugno abbia espressamente escluso che Ficarra facesse parte del consesso mafioso e che dagli ulteriori atti non sia provata la condotta che si addebita al ricorrente. Osserva, invero ; il difensore che il suddetto collaboratore afferma la vicinanza dell'imputato all'associazione mafiosa per il solo fatto di essere parente di Barberi, di accompagnarlo agli appuntamenti da lui fissati con Giugno, e di accompagnare quest'ultimo "se il Barberi aveva da chi farsi accompagnare", senza in alcun modo partecipare agli incontri.
Rileva la difesa che Ficarra, secondo tali dichiarazioni, non era intraneo a Cosa nostra, venendo utilizzato da Barberi solo quando lo stesso non aveva altro soggetto che lo accompagnasse, non essendo comunque reso partecipe degli argomenti trattati durante gli incontri tra i mafiosi e adoperandosi esclusivamente affinché Barberi, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avesse meno difficoltà a gestire i suoi incontri. Aggiunge il difensore che: - Giugno ha anche negato che i suoi incontri fossero finalizzati a sigillare un patto elettorale politico-mafioso, riferendo di essersi invero impegnato personalmente nella campagna elettorale per Attardi per la conoscenza che aveva con suo padre e di non escludere di averne parlato con Ficarra trattandosi di argomento lecito e noto; - il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto più persone che militavano tra le fila di Cosa nostra nell'anno 2011, anno in cui ne avrebbe dovuto far parte anche Ficarra, che non annovera tra queste.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale, piuttosto che prendere atto di tale prova e bilanciarla con la prova che emergerebbe dalle intercettazioni, cerca di giustificare l'esclusione dell'intraneità alla famiglia di Niscemi dell'imputato compiuta da Giugno, con la volontà di quest'ultimo di accreditare di sé un'immagine ben diversa da quella emergente dagli atti, dimostràndosi ondivago e reticente su Ficarra.Rileva che la stessa Corte non ha valorizzato un altro elemento di rilievo probatorio evidenziato con i motivi aggiunti di appello, ossia che sull'associazione mafiosa Cosa nostra di Niscemi hanno deposto vari collaboratori di giustizia (Smorta, Terlati, Billizzi, Trubia, Vella e Nicastro), ma nessuno ha mai parlato di Ficarra quale appartenente alla stessa.
Si duole il difensore che la Corte territoriale abbia perseverato nel ritenere integrata l'intraneità di Ficarra a Cosa nostra niscemese sulla scorta di poche intercettazioni da cui emerge che Ficarra per sua scelta personale sosteneva la campagna elettorale in favore di Attardi e La Rosa e che in alcune occasioni accompagnava il cognato ad incontrare Giugno, ma non stringeva alcun patto politico-mafioso come dichiarato espressamente dal collaboratore di giustizia. Rileva il difensore che in sentenza non si specifica in che cosa sarebbe consistita la condotta di reclutamento di voti di Ficarra, tale da assumere i connotati di quella descritta ex art. 416 bis cod. pen., non potendosi considerare mafioso il sostegno di una candidatura per conseguire un posto di lavoro e non risultando provato né un patto politico-mafioso né un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale.
Osserva che al più a Ficarra si sarebbe potuto addebitare una condotta di favoreggiamento personale a favore del cognato Barberi e non di concorso nell'associazione mafiosa. La difesa insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello evidenzia come dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado emerga che: - nell'ambito di un'articolata indagine svolta sulla famiglia mafiosa di Cosa nostra di Niscemi, anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli investigatori avevano seguito le attività degli appartenenti a questo sodalizio criminale nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di quella città nel maggio del 2012; - la famiglia di Niscemi si era impegnata a procurare voti in favore di Calogero Attardi, detto "Carlo", candidato come Consigliere Comunale nella lista del candidato Sindaco Francesco La Rosa;
Attardi aveva conseguito un brillante risultato ed era stato eletto con 356 voti (il primo della sua lista) e anche La Rosa in sede di ballottaggio con 7.377 voti; - l'informativa della Squadra Mobile in data 28/11/2015, in atti, dava conto dell'interessamento di Cosa nostra e in particolare del boss niscemese Giancarlo Giugno in favore dei predetti candidati; - con la famiglia di Niscemi era risultato mantenere solidi rapporti un altro esponente di spicco di Cosa nostra, reggente della cosca di Gela e all'epoca rappresentante provinciale, Alessandro Barberi; - questi aveva mostrato interesse a sostenere Attardi e La Rosa e per questo si era incontrato segretamente con Giugno (essendo entrambi all'epoca liberi, ma sottoposti a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza); - per tenere contatti con Giugno Barberi si era avvalso dei propri cognati, Francescg Spatola e Salvatore Ficarra; - dalle intercettazioni era emerso che Ficarra aveva chiesto al candidato Sindaco La Rosa la somma di diecimila euro quale prezzo per l'inserimento della sorella Anna Maria Ficarra, si era anche occupato personalmente della compravendita di voti, corrispondendo cento euro per ogni voto alla lista, ed era poi assunto alle dipendenze di una società facente capo a Giuseppe Attardi, padre di Calogero; - quest'ultimo, avvalendosi dell'aiuto del padre, aveva promesso posti di lavoro nelle società a lui riconducibili, tanto che dopo la sua elezione al Consiglio Comunale di Niscemi sessantasette cittadini di Niscemi, tra cui Salvatore Ficarra, erano stati assunti in una di dette società ( "Teconologie Industriali & Ambientali s.p.a.").
Sottolinea sempre la sentenza di appello come il primo Giudice abbia tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Smorta, Terlati, Billizzi, Trubia, Vella e Nicastro, tutti in passato militanti nelle consorterie mafiose di Gela, dichiarazioni che riteneva attendibili e convergenti, i necessari elementi per ricostruire il ruolo assunto da Alessandro Barberi nella famiglia di Gela e nella provincia di Caltanissetta; e come anche Giancarlo Giugno, capo storico della famiglia di Niscemi, affiliato negli anni '80 da Giuseppe Madonia, successivamente divenuto collaboratore, avesse reso dichiarazioni ammettendo di essersi riservatamente incontrato con Alessandro Barberi, perché quest'ultimo era interessato alla riorganizzazione della famiglia mafiosa di Niscemi.
Rileva come la sentenza di primo grado abbia proceduto ad una dettagliata rassegna delle intercettazioni dei colloqui che si erano svolti (tra marzo e maggio 2012) nella Fiat Panda in uso a Ficarra e avevano avuto ad oggetto le attività di condizionamento del voto nelle amministrative del 2012. Dalle quali in particolare si evince che: - Ficarra e Mangione pianificavano le modalità per raccogliere voti in favore di Attardi, Ficarra specificava che sarebbe stato determinante l'impegno di Giancarlo Giugno e del figlio, che in questa occasione non avrebbero fatto brutta figura, e, quindi, i due si prospettavano le possibilità di lavoro che per i loro figli avrebbero offerto gli Attardi a seguito del loro sostegno elettorale; - Ficarra riferiva a Mangione che Giugno gli aveva detto che per le elezioni era tutto a posto, che avrebbero appoggiato Attardi e che non bisognava fare troppa pubblicità in giro per non fare intendere che vi era un loro interessamento per quel candidato e, alle preoccupazioni di Mangione per qualche "tradimento", gli assicurava che avrebbe fatto scrivere al cognato (Alessandro Barberi) tre lettere indirizzate a Paolo Rizzo, Salvatore Paternò e Giancarlo Giugno in modo da avere il loro appoggio al "mille per mille"; - Ficarra, Giugno e Mangione discutevano della candidatura di Attardi, e Giugno riferiva di avere preso le sue difese quando qualcuno si era lamentato del fatto che una persona di Gela si fosse proposta come candidato consigliere comunale a Niscemi; - Ficarra, mentre si trovava in auto con Attardi, gli diceva che Alessandro (Barberi) gli aveva dato incarico di andare da Paolo (Rizzo, il cognato di Giugno) per dirgli di non fargli fare brutta figura, e, dinanzi ad alcune preoccupazioni di Attardi, lo rassicurava dicendogli testualmente "altrimenti che 'cosa nostra' siamo", a conferma del fatto che Ficarra si stesse adoperando in favore di Attardi per conto di Cosa nostra e che il candidato fosse consapevole del sostegno offertogli dalla cosca; - Ficarra in più occasioni faceva da tramite tra Giugno e Barberi, consentendo anche lo svolgimento di un summit tra gli stessi (il 5 maggio 2012, giorno precedente alla competizione elettorale, in cui Giugno era accompagnato da Alesci e Barberi da Ficarra), seguito da contatti di Giugno con Ficarra e poi di questi con Barberi; - Ficarra parlava con la sorella Anna Maria e le diceva esplicitamente che il cognato, da lui definito "Alessandro il capo", aveva detto a Giugno che per le elezioni comunali di Niscemi i Ficarra non dovevano fare brutta figura; - alla risposta della donna che evidenziava che Giugno non poteva votare (alludendo evidentemente alle sanzioni accessorie derivanti dalla condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) rispondeva che questo era vero e che tuttavia Giugno poteva far votare e impartire direttive per aiutarli nelle elezioni.
Rileva ancora la sentenza di appello come la sentenza di . primo grado, dopo avere riportato anche alcune intercettazioni che vedevano protagonista Spatola e che dimostravano l'interessamento suo e di Cosa nostra all'elezione di Attardi, abbia sottolineato che, dopo l'esito delle elezioni favorevoli ai candidati sostenuti dai sodali, Barberi si incontrava in più occasioni con Giancarlo Giugno, sempre grazie all'intermediazione di Ficarra, e che frattanto vari soggetti a diverso titolo legati a Cosa nostra si presentavano da Attardi a richiedere l'assunzione dei propri amici presso le società del padre, e lo stesso Barberi chiedeva un "aiutino", pari alla somma di ventimila euro, ad Attardi La Corte territoriale evidenzia ancora che il Giudice di primo grado ha proseguito l'esame delle risultanze investigative, passando in rassegna le intercettazioni che dimostravano l'organizzazione di incontri riservati tra Attardi, l'assessore Massimiliano Ficicchia e soggetti che avevano sostenuto Attardi in campagna elettorale, al fine di assicurarsi vantaggi e lavori pubblici, nei quali risultava essere coinvolto ancora una volta Ficarra.
Rileva che lo stesso Giudice ha dato atto delle dichiarazioni rese in giudizio dall'imputato Ficarra, che negava gli incontri con Giugno e Rizzo, negava di essere un mafioso, affermava di avere richiesto voti a persone ritenute influenti per sostenere un candidato da lui stimato e di avere spesso inventato i fatti raccontati nei colloqui intercettati, aggiungendo di avere in quelle occasioni parlato sotto gli effetti dell'alcol,. La Corte di appello di Caltanissetta, confrontandosi, quindi, con l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, 'ritiene infondato il motivo che lamenta l'erroneità della statuizione sulla responsabilità penale, osservando che il quadro probatorio delineato nella sentenza impugnata è univoco nel delineare una condotta di stabile adesione di Ficarra all'associazione mafiosa Cosa nostra operante in Niscemi e le dichiarazioni di Giancarlo Giugno, raccolte nel corso del giudizio di appello, non hanno in alcun modo ridimensionato gli elementi già acquisiti.
Evidenzia che, lungi dall'essersi compiuto alcun travisamento di quanto affermato da Ficarra nei colloqui intercettati, come da doglianza difensiva: - il suddetto «era comunque consapevole che attorno alla candidatura di Attardi si attuava il sostegno di esponenti di "cosa nostra" sia di Niscemi sia di Gela sia di Mazzarino e [...] dell'interesse del cognato Barberi, all'epoca rappresentante provinciale di "cosa nostra" di Caltanissetta, ad ottenere l'appoggio della famiglia mafiosa di Niscemi in favore di Attardi»; - egli stesso palesa di avere assunto in campagna elettorale il ruolo descritto nell'imputazione, laddove riferisce ad Attardi che Barberi gli aveva dato incarico di andare da Rizzo, il cognato di Giugno, per dirgli di non fargli fare brutta figura e, dinanzi ad alcune preoccupazioni di Attardi, lo rassicura dicendogli testualmente "altrimenti che 'cosa nostra' siamo", in tal modo attribuendosi uno specifico ruolo nella cosca e così pure mostrando di avere una rete di alleanze nell'ambito della provincia mafiosa ai massimi livelli, capace per l'appunto di influenzare il voto nella competizione elettorale; - questo suo ruolo è confermato anche dal fatto che egli viene coinvolto anche dopo l'insediamento del Sindaco La Rosa negli incontri avvenuti tra Attardi, l'assessore Ficicchia ed altri soggetti, volti ad ottenere benefici e favori dalle società facenti capo al padre del consigliere comunale neo eletto e dall'amministrazione comunale di Niscemi; - del tutto marginale diventa la questione inerente il motivo per il quale egli abbia formulato la richiesta di una somma di denaro a La Rosa quando gli chiese di candidare la sorella per riempire la sua lista, essendo chiaramente detta candidatura "di servizio", avendo dimostrato le intercettazioni che a nessuno dei familiari interessò sostenere la donna nella competizione elettorale e che tutte le volte che l'imputato richiamava il fatto che Barberi auspicava una bella figura per i Ficarra si riferiva solo all'affermazione elettorale di Attardi, dal suddetto sostenuto; - le risibili giustificazioni dell'imputato che cerca di eliminare gli elementi probatori più gravi a suo carico emergenti dalle conversazioni intercettate sostenendo di avere parlato sotto l'effetto dell'alcol, non meritano ulteriore approfondimento, mentre tutto il contesto dei colloqui dà conto di come le condotte di Ficarra non trovassero spiegazione in mere simpatie politiche o nell'esigenza di assecondare richieste di parenti e amici.
Osserva, infine, la Corte in punto di penale responsabilità dell'imputato, che le dichiarazioni di Giancarlo Giugno non hanno offerto alcun utile elemento per chiarire il ruolo di Ficarra, ma hanno comunque confermato il quadro probatorio nel suo complesso. Al riguardo rileva che: - Giugno ha ammesso di avere assunto un ruolo di primo piano nella famiglia mafiosa di Cosa nostra di Niscemi, di avere patito un lungo periodo di detenzione, di essere stato scarcerato nel 2009 dopo avere scontato una pena per reati associativi; - non ha però chiarito che ruolo egli svolse a Niscemi durante il periodo in cui rimase libero, dal 2009 fino al suo nuovo arresto, ammettendo però che Ficarra fece da tramite tra lui e Barberi per fissare incontri sia prima che durante la campagna elettorale del 2012, specificando che nei primi incontri Barberi gli chiese informazioni su un agguato a Gela, gli propose di entrare in affari con lui nella gestione di slot machine e di aiutarlo a rifondare il gruppo mafioso di Cosa nostra a Caltanissetta dopo la morte di Emmanuello, e che invece durante la « campagna Barberi lo incontrò per perorare il sostegno elettorale ad un giovane di Gela, Calogero Attardi, fidanzato con una ragazza di Niscemi e figlio di un importante imprenditore; - su Ficarra si è mostrato ondivago e reticente, ammettendo che costui era un punto di riferimento stabile di Barberi e del suo gruppo a Niscemi, definendolo avvicinato ma non intendendo indicare in modo preciso il suo ruolo nella cosca e sostenendo di non sapere se ne facesse parte.
Osserva però la Corte territoriale che: - una tale così sfuggente ricostruzione deriva dal fatto che Giugno ha cercato di accreditare di sé un'immagine in realtà ben diversa da quella che emerge dagli atti di indagine, sostenendo che nel 2012 non aveva alcun ruolo in Cosa nostra di Niscemi, invece controllata da Arcerito che Barberi voleva eliminare previa alleanza con Giugno il quale invece non voleva mettersi a sua detta contro di lui e manteneva una sorta di neutralità, coltivando buoni rapporti con entrambi e ponendosi con la sua "abiura" a Cosa nostra, mai professata, ai margini del sodalizio di cui era stato esponente di spicco; - «tuttavia il ruolo di primo piano di Giugno nell'organizzazione mafiosa di Niscemi è attestato già dal fatto che egli continuò ad essere interlocutore privilegiato sul territorio di Barberi [...] e non appare compatibile nemmeno con le consolidate dinamiche di 'cosa nostra' che un tale rapporto fiduciario sia instaurato da un rappresentante provinciale con un soggetto che si sia dissociato dall'organizzazione»; - di tale sua estraneità al sodalizio peraltro dalle intercettazioni in atti sembra non essersi accorto nessuno di coloro che dentro l'organizzazione o per conto dell'organizzazione operavano nel 2012; - persino Ficarra nei colloqui intercettati lo descrive come un uomo di Cosa nostra, capace di influire sul voto dei niscemesi nel 2012, pur non potendo esercitare il diritto di voto; - le dichiarazioni di Giugno, che pure confermano il ruolo di intermediario svolto da Ficarra, non possono sotto altro profilo offrire elementi a lui favorevoli; - invero, «a prescindere dalla prova della sua rituale affiliazione, Ficarra svolge un ruolo di stabile intermediario tra esponenti delle cosche di Gela e di Niscemi, che va ben oltre la mera agevolazione degli intendimenti di un parente, come prospettato dalla difesa nella sua memoria conclusiva [...] sicché anche ogni altra considerazione difensiva riguardo la configurabilità dell'art. 378 c.p., non punibile ex art. 384 c.p., deve ritenersi assorbita».Con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e senza dubbio puntuali, non si confronta il ricorrente, laddove insiste sulle dichiarazioni di Giugno ritenendole tali da escludere la responsabilità penale di Ficarra; ovvero sul fatto che Giugno abbia escluso che i suoi incontri con Barberi durante la campagna elettorale del 2012 fossero finalizzati ad un patto elettorale politico-mafioso; o, ancora, laddove ritorna Sul travisamento probatorio del contenuto delle intercettazioni ovvero sulla non mafiosità del sostegno elettorale ad Attardi da parte dell'imputato, della cui appartenenza mafiosa non avrebbero riferito neppure i collaboratori di giustizia; o, infine, sul favoreggiamento personale del cognato Barberi.
Sollecitando, in tal modo, una rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede, e limitandosi a ripercorrere, aspecificamente, censure già ampiamente affrontate dalla Corte di appello.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Ficarra al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determ