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Sentenza — n. 40076/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40076/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40076/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Iraheta Antonio Victor Alfonso impugna dinanzi al Tribunale di Varese la sentenza del G.d.P. di Varese del 22 gennaio 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 22 settembre 2015 si era illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione ex art. 14, comma 5 -bis, T.U. imm. del Prefetto di Lodi del 30 luglio 2014, notificatogli in pari data.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40076/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Varese, con provvedimento del 14 febbraio 2020 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da Iraheta Antonio Victor Alfonso come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.4. Con atto del 17 maggio 2021, il ricorrente rassegna le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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notificazione viziata ripetute violazioni del diritto degli stranieri notifica del cambiamento d'indirizzo violazioni delle norme procedurali obblighi di notifica ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. proc. pen
Davide Visidori, nominato quale difensore d'ufficio durante la fase di identificazione ex art. 349 cod.
art. 157 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRAHETA ANTONIO VICTOR ALFONSO nato il 03/03/1986 avverso la sentenza del 22/01/2018 del GIUDICE DI PACE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Iraheta Antonio Victor Alfonso impugna dinanzi al Tribunale di Varese la sentenza del G.d.P. di Varese del 22 gennaio 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 22 settembre 2015 si era illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione ex art. 14, comma 5 -bis, T.U. imm. del Prefetto di Lodi del 30 luglio 2014, notificatogli in pari data.

2. Iraheta evidenzia la nullità della sentenza di condanna per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il G.d.P. avrebbe omesso di considerare che l'avv. Davide Visidori, nominato quale difensore d'ufficio durante la fase di identificazione ex art. 349 cod. proc. pen., non era stato messo in grado di conoscere gli atti del procedimento penale, posto che, nel decreto di citazione a giudizio del 14 luglio 2016 era stato erroneamente nominato un nuovo difensore d'ufficio, l'avv. Sara Morandi, presso il cui studio erano state effettuate tutte le notifiche relative al procedimento, anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

L'imputato, detenuto dal 22 settembre 2015 fino al 14 ottobre 2017, non è stato invece informato dell'avvenuta sostituzione del difensore d'ufficio. In tal modo, né l'avv. Visidori né l'imputato erano stati messi in grado di conoscere l'esistenza del procedimento penale, in violazione del diritto di difesa. Il giudice di merito, infine, non avrebbe considerato che l'imputato aveva dichiarato il proprio domicilio in Varese, vicolo Biumi n. 4, luogo nel quale abitava e nel quale aveva scontato la misura alternativa della detenzione domiciliare una volta uscito dall'istituto detentivo.

Tuttavia, nonostante vi fosse stata l'indicazione di tale domicilio, l'unico atto che era stato notificato presso tale indirizzo era stata la sentenza di condanna, atto attraverso il quale l'imputato era venuto a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti e della sostituzione del difensore d'ufficio.

3. Il Tribunale di Varese, con provvedimento del 14 febbraio 2020 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da Iraheta Antonio Victor Alfonso come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.4. Con atto del 17 maggio 2021, il ricorrente rassegna le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. In data 22/09/2015 era stata eseguita la misura interdittiva nei confronti di Ihareta in Varese, vicolo Biumi 4, e lo stesso giorno l'attuale ricorrente aveva dichiarato quel domicilio per le notifiche da effettuarsi per questo procedimento penale, dichiarando per di più di comprendere la lingua italiana. A seguito della sentenza del 22/1/2018 l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica a mezzo posta presso detto domicilio, ma Iraheta Antonio Victor Alfonso era risultato irreperibile. Infatti in data 17.7.2019 era stata apposta nella cassetta postale la notifica della sentenza e l'atto veniva depositato in ufficio.

La notifica ex art. 161, comma 4 ,cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio, invece, era stata effettuata a mezzo pec all'avv.to Sara Morandi per conto dell'imputato per irreperibilità dello stesso in data 12.7.2017. Il Collegio, infatti, evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è legittima la sostituzione del difensore d'ufficio a condizione che il designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, atteso che in questo caso non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall'incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi (Sez. 3, n. 25812 del 07/06/2005, Vitale, Rv. 231816).

In particolare, è stato chiarito che, in tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione da parte della polizia giudiziaria del difensore d'ufficio originariamente nominato dall'Autorità giudiziaria determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, Rv. 242668). Nel caso in esame, pertanto, la sostituzione del difensore d'ufficio con persona diversa da quella originariamente nominata era legittima, in quanto il primo legale non aveva svolto alcuna attività difensiva, almeno di rilevanza esterna, come risulta dagli atti di causa.

Il Collegio, inoltre, evidenzia che anche la doglianza relativa all'eccepita nullità della notificazione degli atti relativi al procedimento penale non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Si deve ribadire, infatti, che l'elezione di domicilio, quando ritualmente e validamente manifestata, impone all'imputato l'onere di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, essendo tale onere espressamente previsto dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. e disponendo il comma 4 dello stesso articolo che, ove la notificazione diventi impossibile presso il domicilio suddetto, le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore.

Con riferimento al più specifico profilo censurato, attinente alla notificazione degli atti processuali presso il difensore di ufficio come domiciliatario, si evidenzia che sul punto si è definitivamente consolidato il principio di diritto secondo il quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore, secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile seguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/05/2021 Il Consiglie