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Sentenza — n. 39779/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39779/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39779/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ranghelli Manuel, nato a Pescara 1'11/09/1985; Avverso l'ordinanza emessa il 12/01/2021 dal Tribunale di Firenze; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il respingimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da Manuel Ranghelli nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Tribunale di Firenze si limitava ad affermare, in termini assertivi e generici, che le condotte illecite dell'istante non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso invocato nell'interesse di Ranghelli.

Parole chiave

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esecuzione della pena esecuzione della sentenza concorso ideale infrazioni uniche e continuate esecuzione della pena detentiva sostitutiva esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da Manuel Ranghelli nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Ranghelli Manuel, nato a Pescara 1'11/09/1985; Avverso l'ordinanza emessa il 12/01/2021 dal Tribunale di Firenze; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il respingimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 12/01/2021 il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Manuel Ranghelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.

2. Avverso questa ordinanza Manuel Ranghelli, a mezzo dell'avvocato Massimiliano Bravin, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Firenze, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, su cui il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Manuel Ranghelli è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Manuel Ranghelli, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da Manuel Ranghelli nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che, per giustificare il suo rigetto, il Tribunale di Firenze si limitava ad affermare, in termini assertivi e generici, che le condotte illecite dell'istante non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, non essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso invocato nell'interesse di Ranghelli.

Il Giudice dell'esecuzione fiorentino, invero, non dava conto del fatto che le condotte illecite presupposte si connotavano per la loro omogeneità esecutiva e riguardavano contesti di contiguità, spaziale e temporale, obiettivamente omogenei. Né ci si soffermava analiticamente sulle singole ipotesi delittuose, che venivano richiamate genericamente e senza alcun riferimento alle decisioni irrevocabili con cui erano state definite, non consentendo di ricostruire il percorso argomentativo posto a fondamento del respingimento censurato. Su questi, univoci, dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la contiguità, spaziale e temporale, che connotava le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili (;55) in esame, non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di Manuel Ranghelli.

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Co