Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39766/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39766/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39766/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del Giudice di Pace di Napoli in data 18/9/2017, Ernesto Hrustic è stato condannato alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs 286 del 1998, perché "faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione del TU Immigrazione, nonché delle disposi- zioni di cui all'art. 1 L. 68/2007, in quanto sprovvisto di alcun titolo legale per la permanenza in Italia". La pena veniva sostituita con la sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore a cinque anni. Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con sentenza del 5/7/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 37, comma 1, D.Lgs. 274/2000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 13 della Costituzione; Sentenza — n. 39766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente deducendo la violazione dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 274 del 2000. Invero, si segnala che detta disposizione prevede l'inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace di condanna alla sola pena pecuniaria, mentre nel caso in esame l'imputato è stato condannato all'ammenda con conversione della stessa nella sanzione sostitutiva dell'ordine di espulsione. Ciò, per pacifica giurisprudenza di legittimità, rende ammissibile l'appello, a causa della maggiore afflittività della pena così sostituita, che induce a non eliminare il secondo grado di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
uscita illegale dal paese allontanamento espulsione nel diritto degli stranieri restrizione di libertà revoca della nazionalità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 13 della Costituzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC ERNESTO, nato a SARAJEVO (BOSNIA — ERZEGOVINA) il 1/12/1985 avverso la sentenza del 05/0972019 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del Giudice di Pace di Napoli in data 18/9/2017, Ernesto Hrustic è stato condannato alla pena di Euro 5000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs 286 del 1998, perché "faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione del TU Immigrazione, nonché delle disposi- zioni di cui all'art. 1 L. 68/2007, in quanto sprovvisto di alcun titolo legale per la permanenza in Italia". La pena veniva sostituita con la sanzione dell'espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore a cinque anni. Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con sentenza del 5/7/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 37, comma 1, D.Lgs. 274/2000.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente deducendo la violazione dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 274 del 2000. Invero, si segnala che detta disposizione prevede l'inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace di condanna alla sola pena pecuniaria, mentre nel caso in esame l'imputato è stato condannato all'ammenda con conversione della stessa nella sanzione sostitutiva dell'ordine di espulsione. Ciò, per pacifica giurisprudenza di legittimità, rende ammissibile l'appello, a causa della maggiore afflittività della pena così sostituita, che induce a non eliminare il secondo grado di merito.

3. Il ricorso è fondato. E' stato affermato, con risalente pronuncia delle Sezioni Unite, che «L'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione» (Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, Bonifazi, Rv. 201546). In termini speculari e convergenti, tale insegnamento è stato specificato, nel settore qui di interesse: «La sentenza di condanna emessa del giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione.» (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, Pg in proc.

Safi Tariq, Rv. 265417: in motivazione si è evidenziato che l'affermazione del suddetto principio di diritto consegue ad una previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace limitata alle pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria o di proscioglimento da reati puniti con tale pena).4. La ratio di tale principio, come ha correttamente indicato il ricorrente, è quella di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell'imputato (Sez. 1, Ord. n. 43956 del 01/12/2010, Pg in proc.

Amou'ou, Rv. 249075; Sez. 1, n. 52 del 01/12/2010, dep. 2011, Pg in proc. El Arjani, Rv. 249435). Invero, è indubitabile che l'espulsione con accompagnamento alla frontiera «inerisce alla materia regolata dall'art. 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale» e che anche l'espulsione coattiva disposta dal giudice in sede di condanna in sostituzione della pena può costituire in concreto per lo straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa dal contenuto ancor più afflittivo di quello proprio di una pena detentiva.

5. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli affinché proceda all'esame dell'appello ritualmente proposto dall'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden