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Sentenza — n. 39001/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary criminal program for continued punishment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39001/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Perrella inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continued punishment. Perrella argued that his diverse drug-related offenses constituted a single criminal program, but the court found the acts too heterogeneous and temporally distant to meet this legal standard. The decision emphasized that mere repetition of crimes does not equate to a unitary criminal intent required for lenient combined punishment.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The rule of continued punishment requires a unitary criminal program with a single criminal intent, excluding mere repetition of heterogeneous acts driven by a lifestyle of crime.

Parole chiave

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continued punishment unitary criminal program heterogeneous offenses criminal intent inadmissible appeal favor rei principle drug trafficking pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con ordinanza emessa il 27/11/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Bruno Perrella, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, commi 1 e 5, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.
Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
309, 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
Legge 12 luglio 1991, n. 203
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 340 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 27/11/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Bruno Perrella, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
(Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Perrella Bruno, nato a Napoli il 25/10/1973; Avverso l'ordinanza emessa il 27/11/2020 dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 27/11/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Bruno Perrella, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-8 della stessa richiesta, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l'ampiezza dell'arco temporale nel quale i comportamenti criminosi si concretizzavano.

2. Avverso questa ordinanza Bruno Perrella, a mezzo dell'avvocato Stefano Sorrentino, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite controverse, attestato dalla sostanziale omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dalla loro contiguità territoriale, attestato dall'inserimento di Perrella nel mercato degli stupefacenti partenopeo, su cui il provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Natale Talotti è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Bruno Perrella, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine- e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da Bruno Perrella le modalità eterogenee con cui le condotte criminose controverse si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento favor rei. Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione unitaria, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio.

Si consideri, in proposito, che tali ipotesi delittuose riguardavano i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 340 cod. pen., commessi nell'arco temporale compreso tra il 24/11/1998 e il luglio del 2008; connotazioni, queste, che rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Bruno Perrella erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali di proclività incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore con l'istanza presupposta.

Non può, in proposito, non ribadirsi, che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di Perrella, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato• disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Bruno Perrella deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2021. Il Consigliere