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Sentenza — n. 38989/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38989/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38989/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso a Kankam Yaw la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, propone ricorso per cassazione il difensore del predetto condannato, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando vizi della motivazione, rileva che, ai fini dell'esecuzione della misura, contraddittoriamente è stato prescritto al ricorrente di continuare a svolgere l'attività lavorativa con sede nella provincia di Mantova e però al contempo di non allontanarsi da quella di Cremona ove risiedeva. 2.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo, oltre a rivolgersi a una prescrizione che risulta specificatamente contemplata dall'art. 47 comma 7 Ord. pen, rappresentata esso stesso l'incongruenza dei rilievi che deduce, poiché si duole di un obbligo che non può avere ricadute, essendo già intervenuto il risarcimento da esso stabilito in esecuzione della condanna resa, secondo quanto rilevato dallo stesso ricorrente.

Parole chiave

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soggiorno obbligato inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento violazione dell'obbligo di mantenimento contratto di lavoro a domicilio mercede dell'appaltatore prestazione obbligatoria
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KANKAM YAW nato a'\( GHANA) il 21/07/1975 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manueli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso a Kankam Yaw la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, propone ricorso per cassazione il difensore del predetto condannato, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo, denunciando vizi della motivazione, rileva che, ai fini dell'esecuzione della misura, contraddittoriamente è stato prescritto al ricorrente di continuare a svolgere l'attività lavorativa con sede nella provincia di Mantova e però al contempo di non allontanarsi da quella di Cremona ove risiedeva. 2.2.

Il secondo motivo, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, deduce che non avrebbe potuto prescriversi al ricorrente di versare la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli, in assenza dell'instaurazione di contraddittorio e di verifiche sulle condizioni economiche, nonché stabilendo un non consentito automatismo della sospensione e della revoca della misura nel caso di violazione delle relative prescrizioni. 2.3. Il terzo motivo, denunciando vizi della motivazione, rileva che è stato altresì prescritto il risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato, senza considerare le risultanze da cui emergeva che esso era già intervenuto e anche in tal caso prevedendo automatismi sospensivi nell'ipotesi della violazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo del ricorso deve ritenersi fondato, mentre risultano infondati gli altri due rimanenti motivi e vanno di conseguenza rigettati.

2. Va anzitutto chiarito che i riferimenti nel provvedimento agli effetti delle violazioni delle prescrizioni non possono condizionare le determinazioni in altra sede che potranno eventualmente assumersi ai fini della sospensione o revoca della misura, facendo corretta applicazione dei principi fissati in tale materia.

3. Il primo motivo, riferendosi alle prescrizioni in ordine agli spostamenti, non considera che il dispositivo del provvedimento impugnato (pag.

3) contempla quelli, possibili, Per esigenze lavorative, stabilendo le modalità della loro ammissione attraverso la mediazione dell'UEPE, in modo che possa darsi luogo a una deroga che concretamente si rapporti ai tempi e modi rappresentati. Di talché, non è dato cogliere la contraddittorietà al riguardo lamentata, potendo da subito l'affidato rappresentare le esigenze di spostamento dal luogo di abitazione per ragioni di lavoro secondo le loro specifiche modalità e così accedere alle autorizzazioni che gli spettano, secondo adeguate modulazioni e nell'ambito delle verifiche e degli interventi propri del Magistrato di sorveglianza.

4. Il terzo motivo, oltre a rivolgersi a una prescrizione che risulta specificatamente contemplata dall'art. 47 comma 7 Ord. pen, rappresentata esso stesso l'incongruenza dei rilievi che deduce, poiché si duole di un obbligo che non può avere ricadute, essendo già intervenuto il risarcimento da esso stabilito in esecuzione della condanna resa, secondo quanto rilevato dallo stesso ricorrente.

5. Il secondo motivo è invece fondato, in quanto se è vero che il succitato comma 7 dell'art. 47 impone di prescrivere all'affidato di adoperarsi per quanto possibile in favore della vittima del reato, esso però non autorizza a procedere a determinazioni di somme dovute, che rimangono estranee alle attribuzioni e alle verifiche esercitabili dal Giudice di sorveglianza, competendo al Giudice civile. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione, nelle prescrizioni, della somma di euro cinquecento mensile da versare per il mantenimento dei figli del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione in euro 500,00 quale somma per il mantenimento dei figli del ricorrente. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2021. Il Presidente Adria