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Sentenza — n. 38962/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38962/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38962/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzate da Musa Junior. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia.

Parole chiave

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procedimento in contumacia diritti della difesa rinvio del dibattimento violazione dei diritti procedurali mancata comparizione all'udienza diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che in materia di <-5 procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSA JUNIOR nato il 16/08/1990 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ferdinando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzate da Musa Junior.

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui sostiene che l'ordinanza suddetta sia affetta da nullità derivante dalla mancanza di notifica dell'avviso della relativa udienza camerale al difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che in materia di <-5 procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale venne trattata l'istanza di concessione di misure alternative in esame, sia stato notificato all'avv. Luigi Tampellini che aveva presentato l'istanza quale difensore, né risulta che lo stesso abbia partecipato a detta udienza. 1.3. In applicazione del richiamato principio, in detta situazione risulta violato l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza in questione, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza menzionata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 18 giugno 2021. IL CONSIGL