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Sentenza — n. 38904/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38904/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38904/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 8/6/2020 la Corte d'assise d'appello di Catania, in riforma parziale della decisione della Corte di primo grado, in data 12/11/2018, riqualificato il fatto ascritto a Salvatore Rapisarda al capo D-bis, ex art 82 comma 1 e 2 cod. pen., 110, 575, 577, art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ed esclusa la continuazione, confermava la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi due. La Corte anzidetta richiamava la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado sull'omicidio di Salvatore Leanza e, respinte le questioni di rito, affrontava quelle di merito, rimettendosi alla sentenza della Corte d'assise di cui faceva richiamo.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 575 cod. pen, art. 82 comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 38904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esso si sarebbe caratterizzato per una forma di dolo eventuale incompatibile con lo stesso delitto tentato. Era piuttosto da richiamare l'aberratio plurilesiva, anche per il mandante, con sussunzione nel tentativo di omicidio da ascrivere all'operatività dell'art. 82, comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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testimonianze contraddittorie assassinio modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena accertamento inesatto dei fatti indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
Non v'era ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., poiché il soggetto aveva previsto anche astrattamente l'epilogo della vicenda e ciò realizzava un concorso pieno, ex art.
art. 110 cod. pen
pen., poiché il soggetto aveva previsto anche astrattamente l'epilogo della vicenda e ciò realizzava un concorso pieno, ex art. 110 cod. pen.
art. 575 cod. pen
Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al capo D della rubrica e al contestato e ritenuto concorso nell'omicidio di Salvatore Leanza, ex art. 575 cod. pen., in qualità di mandante.
art. 82 comma 2 cod. pen
Con il secondo motivosi lamenta, in relazione al capo D-bis, la violazione dell'art. 82 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a PATERNO' il 01/12/1955 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO, difensore fiducia, si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento Uditi il sostituto procuratore generale della Repubblica G. Pratola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; La difesa che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/6/2020 la Corte d'assise d'appello di Catania, in riforma parziale della decisione della Corte di primo grado, in data 12/11/2018, riqualificato il fatto ascritto a Salvatore Rapisarda al capo D-bis, ex art 82 comma 1 e 2 cod. pen., 110, 575, 577, art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ed esclusa la continuazione, confermava la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi due. La Corte anzidetta richiamava la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado sull'omicidio di Salvatore Leanza e, respinte le questioni di rito, affrontava quelle di merito, rimettendosi alla sentenza della Corte d'assise di cui faceva richiamo.

Trattava, poi, dell'attendibilità dei collaboratori e, primo fra tutti, di Musumarra. Costui, si doleva la difesa, aveva reso due diverse dichiarazioni in un lasso temporale brevissimo. Ascoltato dai carabinieri il 24/11/2014, aveva ammesso il suo concorso nel delitto, indicando Magro, come mandante. Dopo poco, innanzi al P.M., rivolgeva le sue accuse contro Rapisarda, additandolo come soggetto che aveva ordinato la morte di Leanza. La mancata indicazione di Rapisarda, in immediato, da parte di Musumarra, come mandante, si collegava alla decisione di aggravare la posizione di Magro e di alleviare quella di Rapisarda, pur avendo, subito dopo e spontaneamente, spiegato l'effettiva evoluzione dei fatti, indicando Rapisarda stesso come soggetto nel cui interesse il delitto era stato commesso.

Il movente dell'omicidio di Leanza si individuava nel fatto cheneggilEUil circa trenta anni prima, aveva subito il lutto del fratello (che aveva tradito il suo capo, vertice del clan Alleruzzo) e nell'azione dimostrativa che Leanza aveva posto in essere, simulando nei suoi confronti un agguato sia pur con pistole a salve. La Corte d'assise d'appello esaminava la conversazione tra Furnari Rosario e Marino Salvatore ed i riferimenti ai soggetti cui interessava "levarlo" di mezzo (uccidere, cioè Leanza), indicando tra costoro Domenico Assinnata. Questo aspetto non inficiava la dichiarazione di Musumarra, non avendo costui affermato che unico individuo cui interessava, appunto, l'eliminazione di Leanza fosse, appunto, Rapisarda.

Piuttosto, Leanza risultava inviso a tutti i capi-clan di Paternò e ciò si ricavava da quanto riferito da Farina e da Pappalardo.Filippo Pappalardo, ricostruita la sua storia associativa e l'intraneità al gruppo Assinnata, ricordava che, negli anni 80, Leanza si era reso responsabile della morte del fratello di Salvatore Rapisarda. Oltre che a Vito Assinnata figlio di Domenico, per analoga ragione, la vittima era invisa agli Alleruzzo, avendo ucciso anche Santo Alleruzzo. Leanza era, poi, sfuggito ad un attentato appena tre giorni prima della sua morte.

La delazione era stata resa da Santangelo, fatto non riferibile a Rapisarda, poiché il primo apparteneva al gruppo omonimo. Musumarra, invero, se il gesto fosse stato da collegare ai Rapisarda, ne avrebbe parlato. L'incontro, ancora, con Alleruzzo, due giorni prima l'omicidio, non era indicativo d'alcunché. Vi era precisione, secondo la Corte territoriale, sui riscontri nella fase esecutiva. Non ricorreva ipotesi di contrasto, né in ordine alla posizione dello sparatore Farina (che era nella parte anteriore del mezzo), né in ordine al numero di colpi esplosi, né in ordine al punto in cui la vittima era stata finita, essendo stata colpita alla testa.

Di poco conto era, secondo la Corte territoriale, il particolare della rottura del parabrezza, dato non evidenziato, contrariamente a quanto affermato da Musumarra, nel verbale del 24/11/2014. Quanto al contrasto dichiarativo tra Farina Orazio e Musumarra, la Corte lo ha ritenuto insussistente. Farina affermava di essere stato portato a casa di Rapisarda, circa dieci giorni prima del delitto, da Magro. Non rammentava particolari inerenti l'abitazione, anche di un certo rilievo. Era stato incaricato dell'esecuzione dell'omicidio con Magro, là dove quel compito, affermava Musumarra, era stato affidato a lui, avendo egli indicato il gruppo di fuoco e non avendo incaricato Farina Orazio (fl. 63).

La Corte territoriale escludeva il contrasto: Musumarra poteva aver parlato prima con Rapisarda e la decisione definitiva di uccidere Leanza era intervenuta, in un momento in cui era possibile che lo stesso Rapisarda avesse già parlato con Orazio Farina. La Corte di merito di secondo grado escludeva contrasti insanabili sulla vicenda della prova delle armi e riteneva maggiormente preciso Musumarra, avendo Farina assunto la scelta di collaborare in dibattimento e avendo egli riferito, per la prima volta, sul fatto a distanza rilevante di tempo. La stessa attività di prova delle armi vedeva un contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori, contrasto che, secondo la Corte d'assise d'appello, non era insanabile, poiché entrambi potevano aver fatto riferimento a due prove diverse ed eseguite in distinte congiunture temporali.Né le discrasie sulle modalitàe sui luoghi di festeggiamento, per aver compiuto l'azione delittuosa, assumevano carattere determinante (l'uno aveva fatto riferimento al garage di Scalia e l'altro al parcheggio di Rapisarda).

Anche i riferimenti emersi, presso la sala di attesa dei carabinieri, nel corso delle conversazioni intercettate erano scevri da contraddizioni rilevanti. Ciò valeva per i colloqui tra i sodali di Leanza che riconducevano il delitto a Rapisarda. La Corte territoriale aveva distinto le ipotesi in cui i colloquianti avevano fatto mere congetture sull'azione (tra Furnari Gianblanco e Parenti) e quelli tra Furnari e Marino in cui, dopo circa due mesi dal delitto, avevano ricostruito la dinamica dei fatti avvenuti a Paternò e quella del collegamento del delitto Leanza a una vendetta di Rapisarda verso costui.

La Corte stessa si soffermava sulla ragione della falsità delle dichiarazioni rese da Parenti, nella deposizione del 21/2/2019, sul delitto di specie e sul ruolo di Rapisarda. Il primo, nonostante la vicenda non rientrasse nel processo a suo carico, si era premurato di scagionare Rapisarda, là dove lo stesso Assinnata ne aveva spiegato ruolo e posizione (M. 77, 78). Emergeva una vera devozione di Parenti verso il ricorrente, dato confermato oltre che dalle dichiarazioni rese in altro processo, in un memoriale che era stato valutato dal giudice che lo avrebbe giudicato e che ne ricostruiva, tra l'altro, la storia associativa e il suo transito nel gruppo a capo del quale era Rapisarda stesso.

Quanto all'ulteriore motivo d'appello sulla ritenuta sussistenza del delitto di tentato omicidio, commesso in danno della moglie di Leanza alla guida dell'auto, la sentenza impugnata assumeva che il fatto non potesse essere ricondotto alla figura indicata, collegandola all'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. Essa si doveva, piuttosto, legare al delitto anzidetto, nella forma dell'aberratio ictus plurilesiva, con trattamento sanzionatorio tipico del cumulo giuridico. Non v'era ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., poiché il soggetto aveva previsto anche astrattamente l'epilogo della vicenda e ciò realizzava un concorso pieno, ex art. 110 cod. pen. e il tentato omicidio non si sarebbe potuto recuperare alla fattispecie base, nei confronti del mandante.

Esso si sarebbe caratterizzato per una forma di dolo eventuale incompatibile con lo stesso delitto tentato. Era piuttosto da richiamare l'aberratio plurilesiva, anche per il mandante, con sussunzione nel tentativo di omicidio da ascrivere all'operatività dell'art. 82, comma 2, cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Rapisarda Salvatore, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Vianello Accorretti e deduce quanto segue.2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al capo D della rubrica e al contestato e ritenuto concorso nell'omicidio di Salvatore Leanza, ex art. 575 cod. pen., in qualità di mandante. La Corte d'assise d'appello non si era compiutamente confrontata con le dichiarazioni rese dal collaboratore, operandone uno sc.rutinio sul requisito di costanza nel tempo, tema contrariamente sviluppato nell'atto di appello.

Musumarra aveva confidato al carabiniere la volontà di parlare, affermando che tale Magro era stato incaricato di organizzare il delitto di Salvatore Leanza, tanto che Morabito, nel prestare il suo consenso, aveva ritenuto che Rapisarda fosse favorevole. Aveva, poi, appreso che era contrario e ne era nato un equivoco, che si sarebbe dovuto comporre all'uscita dal carcere dello stesso Rapisarda. Dopo poche ore, Musumarra, interloquendo con il P.M., ammetteva il concorso di Rapisarda, indicandolo come soggetto mandante del delitto e come colui nell'interesse del quale era stato commesso l'omicidio.

La spiegazione della discrasia era stata data annotando che la ritrattazione della dichiarazione era stata immediata e, soprattutto, spontanea (fl, 34 sentenza di primo grado). Questa impostazione secondo il difensore risultava inappagante. Era frutto della riproposizione della decisione di primo grado e della relativa motivazione e non aveva spiegato il mutamento dichiarativo di Musumarra, nell'ammettere il ruolo di mandante di Rapisarda nel delitto Leanza, così creando un vero stravolgimento della dichiarazione e non una mera rettifica. Una delle due versioni era perciò falsa e il giudizio di attendibilità sarebbe dovuto essere di maggiore pregnanza.

Quanto al movente nascevano problemi. Il collaboratore ne aveva ipotizzati, in sostanza, due. Il primo di vendetta per l'uccisione del fratello di Rapisarda, da parte di Leanza, evento che risaliva a circa trenta anni prima e il secondo di risposta a un agguato simulato con una pistola a salve, da parte di Leanza, contro l'anzidetto Rapisarda. La motivazione non aveva tenuto conto che in ordine al primo aspetto vi erano anche altri soggetti che avevano interesse all'omicidio (e primo tra tutti Assinnata Vito del quale era stato ucciso il fratello da Leanza) e, in relazione alla seconda spinta al delitto, non vi era prova dell'attentato simulato di cui, tra l'altro, non aveva parlato nessun collaboratore.

Né era riscontro la conversazione tra Furnari e Marino del 25/8/2014, poiché non era certo che quello dei camion fosse Rapisarda e, per altro verso, poiché emergeva che non fosse stato compiuto nessun agguato simulato, non essendo stata rinvenuta la vittima.La spiegazione della Corte non era convincente, avendo osservato che ai fatti Musumarra era stato presente, seguendo Rapisarda con lo scooter di Scalia. Riferiva egli per diretta conoscenza, mentre gli altri per aver ricevuto delazione da terzi. Vi era un travisamento evidente, secondo il ricorrente.

Da un lato, non si era spiegato perché, senza aver prima riscontrato, si dovesse attribuire maggiore plausibilità alla dichiarazione di Msumarra, rispetto a quella di Furnari e Marino e, dall'altro perché era inverosimile che due sodali, a distanza di due mesi dal fatto, non avessero ancora appreso se l'agguato si era verificato. Né sarebbe stato riscontro quanto affermato da Pappalardo, secondo cui nel 2001, in un ristorante, aveva sentito Rapisarda manifestare l'intenzione di vendicarsi verso Leanza e ciò per la distanza temporale dal fatto.

Musumarra aveva confermato dopo contestazione che l'agguato si era verificato non a fine aprile 2014 (ma venti giorni circa prima dell'omicidio). Non si comprendeva come, tuttavia, quella collocazione temporale -che aveva costituito la causa scatenante del delitto- si conciliasse con i fatti, avendo dichiarato proprio Musumarra di aver cercato Leanza già dal mese di aprile 2014. Il travisamento era evidente. L'agguato che Leanza intendeva tendere a Rapisarda, di cui avevano parlato Furnari e Marino, secondo la Corte territoriale, riscontrava l'episodio di cui parlava Musumarra.

Ciò non poteva essere però, perché l'intercettazione in atto dava conto che l'attentato cui era sfuggito Leanza doveva essere conosciuto per forza dai Santangelo, legati ai 'Santapola, avendo uno di costoro informato la vittima designata in tempo per sottrarsi. Lo stesso Leanza, non aveva tenuto presente la sentenza impugnata, aveva incontrato Alleruzzo, soggetto che nutriva astio nei suoi confronti, circa due giorni prima del delitto. Quanto alla fase esecutiva la motivazione non aveva considerato le discrasie rispetto alla consulenza medico-legale.

Il collaboratore aveva affermato di aver sparato e richiesto a Scalia e Farina di non colpire la vittima al capo spettandogli quei colpi in segno di vendetta personalmente. La vittima però non era stata colpita al capo e presentava colpi solo in area facciale. Discrasie emergevano sulla organizzazione del gruppo di fuoco e sulla comparazione delle dichiarazioni di Musumarra e di Farina Orazio. Ciò sia sul conferimento del mandato sia sul furto dell'auto. Discrasie si apprezzavano anche: - sulla prova delle armi non avendo Musumarra fatto riferimento al momento della consegna di Farina Orazio e avendo riferito modalità diverse per la prova su Farina Alessandro;- sulla sera prima del delitto avendo Farina ricordato di un incontro in piazza a Paternò, evento non compatibile con l'azione di furto a Santa Maria di Licodia a rubare l'auto utilizzata per l'omicidio; - sul ruolo di Farina Orazio che non avrebbe preso parte alla esecuzione, per ragioni collegate alle condizioni di salute del figlio e che si sarebbe fatto sostituire secondo l'uno comunicandolo la sera prima del delitto e, secondo Farina, la stessa mattina presto dal fratello, Farina Alessandro.

Anche la fase successiva all'omicidio era caratterizzata da un ragionamento congetturale della Corte d'assise d'appello. Musumarra e Farina avevano fatto riferimento a festeggiamenti con assunzione di cocaina che erano avvenuti, secorìdo costui, nel parcheggio di Scalia e, secondo il primo, in quello di Rapisarda. I contrasti tra le due fonti non erano marginali. Ad essi affermavano era stato attribuito il compito di organizzatori del delitto in fase esecutiva senza che entrambi se lo riconoscessero reciprocamente. Sul tema della prova del mandato dal Rapisarda non si era fatta chiarezza, specie in difetto di una collocazione di quell'incarico in un contesto spazio temporale convergente.

In atti vi era una conversazione sul ruolo di Assinnata esponente dei Santapaola che i giudici avevano tralasciato. Altra intercettazione, dopo la morte di Salvatore Leanza, evidenziava la volontà di Assinnata Domenico jr di uccidere il figlio di Leanza, Mario, scelta che non sarebbe stata discussa se Leanza fosse stato estraneo. Ancora era censurabile la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di Parenti Giuseppe, che scagionava Rapisarda e accusava Assinnata. Quanto alla richiesta di ascoltare Peci Francesco la Corte di merito, con un'ordinanza, in definitiva priva di motivazione, aveva affermato che egli non aveva intrapreso scelte di collaborazione e, dunque, aveva direttamente ordinato l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni.

Ne era stata ritenuta l'inattendibilità nella parte in cui affermava che mandante del delitto fosse Magro, su ordine di Assinnata, per fatti connessi al traffico di droga. La stessa Corte aveva, poi, affermato che il dichiarante intendeva ridimensionare il suo ruolo e con ciò anche quello di Rapisarda, senza spiegare in base a quale percorso era giunta a quella conclusione. Assin"nata era stato, poi, ritenuto inattendibile e non idoneo a riscontrare Peci e Parenti, avendo egli interrotto la sua scelta collaborativa. 2.2. Con il secondo motivosi lamenta, in relazione al capo D-bis, la violazione dell'art. 82 comma 2 cod. pen. e il vizio di motivazione.Con la sentenza di primo grado Rapisarda era condannato anche per il tentato omicidio della moglie di Leanza, alla guida dell'auto e colpita durante l'esecuzione.

La Corte d'assise d'appello ritenendo una aberratio delicti aveva collegato che il fatto dovesse essere recuperato alla ipotesi dell'errore nell'esecuzione e nei mezzi esecutivi con conseguente applicazione dell'art. 82 comma 2 cod. pen. La decisione di sparare, annota il ricorrente, era stata solo degli esecutori e il mandante non aveva titolo, né responsabilità rispetto al delitto ulteriore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla chiamata di correo di Musumarra Francesco che aveva indicato, come mandante dell'omicidio di Salvatore Leanza, l'odierno ricorrente. Si afferma che la fonte d'accusa risultava inattendibile avendo, in prima battuta, accusato Magro, ascrivendogli quel ruolo e rettificando la dichiarazione, dopo poco, innanzi al P.M. In quella sede, secondo la difesa, stravolgeva il contenuto e l'accusa contro Rapisarda. Delle due versioni, strutturalmente incompatibili, una era certamente mendace.

In questa logica, il ricorrente ha sviluppato una serie di argomenti che inducevano a ritenere non veritiera l'accusa verso Rapisarda, emergendo più di un particolare che avrebbe imposto di ritenere inattendibile quella fonte d'accusa, non avendo spiegato la Corte di merito la ragione per la quale dovesse ritenersi attendibile la seconda versione. Ciò pur a fronte di una prima ricostruzione che risultava precisa e ricca, comunque, di particolari. Lo stesso ricorrente non mette in discussione la partecipazione al delitto di Musumarra e l'attendibilità di quanto affermato contra se, ma ritiene che sia priva di fondamento la credibilità della fonte, nella parte in cui ha modificato, dopo poche ore, la sua dichiarazione iniziale ed ha accusato, quale mandante, esso ricorrente.

La variante narrativa, secondo il ricorso, era stata valutata in maniera superficiale e non si erano considerate le specifiche deduzioni contenute nell'atto d'appello che avevano evidenziato l'illogicità del contenuto dei punti della decisione di primo grado. In realtà la sentenza impugnata si è confrontata con i motivi d'appello e ha richiamato la motivazione della decisione di primo grado, condividendone lo sviluppo logico-argomentativo. Si è, cioè, ribadito che la scelta di collaborazione aveva creato una condizione di disagio nella fonte e, pur potendo apparire quello descritto un atteggiamento non compatibile con il contenuto delle accuse, che risultavano precise e circostanziate, esso era da interpretare, considerando che attraverso l'interrogatorio reso al P.M., la fonte acquisiva la consapevolezza di una responsabilizzazione maggiore, rispetto a quella esternata, riferendo spontaneamente ai carabinieri.

Di costoro era, già confidente e aveva reso dichiarazioni sul conto di Magro, chiarendone il ruolo e additandolo come vero mandante del delitto, del quale non aveva parlato inizialmente. La scelta, del resto, di modificare o rettificare il racconto era in sostanza immediata e non legata a fattori specifici che potessero indurre ad articolare accuse false su Rapisarda, per conseguire altri scopi. Nessun elemento in questa logica era possibile apprezzare, né si era rivelato un obiettivo ulteriore attraverso le indagini e l'istruttoria dibattimentale.

Si trattava di una modifica spontanea nella spinta dichiarativa. Fermo il contenuto narrativo contra se, in altri termini la lettura delle dichiarazioni rese attesta che Musumarra non ha affatto rettificato la dichiarazione iniziale per contenere o attenuare la sua responsabilità, ma, al cospetto della scelta intrapresa, ha rivelato l'andamento vero dei fatti e il coinvolgimento di Rapisarda mandante dell'omicidio Leanza. Accanto al requisito di spontaneità, non essendo egli incorso in equivoci o contraddizioni, che gli avevano imposto di rettificare la sua versione iniziale, la variante nel racconto si è tenuta ferma ed è risultata costante.

Musumarra in ogni sede e, durante tutte le sue audizioni, ha sempre ribadito la versione che vedeva Rapisarda mandante dell'omicidio. Da queste premesse, dunque, sono stati anche implicitamente inferiti gli ulteriori requisiti di logicità, verosimiglianza e precisione della chiamata di correo. D'altro canto la spiegazione data da Musumarra, secondo cui la modifica dell'accusa si legava alla sua stanchezza non è stato l'unico elemento che ha indotto il collaboratore ad accusare, in seconda battuta, Rapisarda. Invero, egli aveva riferito ai carabinieri nelle prime spontanee dichiarazioni che era stato Magro a delegargli il delitto.

Ha così spiegato perché serbasse fermo rancore verso Magro e intendeva con ciò aggravarne la posizione e sminuire quella del capoclan Salvatore Rapisarda. La stessa ragione indicata non registra nessuna incongruità, poi, sulla tesi del doppio movente, collegato alla uccisione di Rapisarda Alfredo, fratello del ricorrente, circa 30 anni prima e a quella dell'attentato verso il ricorrente stesso, da parte di Leanza, che aveva esploso dei colpi, sia pur impugnando una pistola a salve, in segno di minaccia e intimidazione. La Corte territoriale si è soffermata sulla questione (cfr f1.26) e ha escluso che tra le due possibili causali vi fosse una incompatibilità materiale e logica.

Né valgono, in questa prospettiva, i riferimenti alla detenzione condivisa, nella medesima cella tra Leanza e Rapisarda per ritenere che fosse decisamente inverosimile che costui dopo tanti anni decidesse di uccidere Leanza.A parte la mancanza di risolutività dell'argomento in questione, non si intende, ammessane la fondatezza, quale sarebbe dovuta essere la reazione o l'azione di Rapisarda verso Leanza, a fronte dell'azione omicidiaria nei confronti del fratello e ciò proprio a fronte della condizione di restrizione in cui versavano i due soggetti.

La decisione impugnata ha, comunque, premesso che la morte di Alfredo Rapisarda si presentava come una sorta di destino segnato, nella logica di mafia, avendo, comunque, egli tradito il suo capo-clan e dovendo, pertanto, pagare con la vita quel comportamento. Ancora, l'attualizzazione della scelta di uccidere Leanza, da parte di Salvatore Rapisarda, si collegava anche alla circostanza che, poco tempo prima, Leanza aveva teso un agguato a Rapisarda, gesto cui si è fatto riferimento, e che aveva scopo di sola intimidazione, essendo state utilizzate pistole a salve.

In realtà la Corte territoriale ha spiegato che il delitto Leanza era stato voluto da tutti i gruppi mafiosi locali (Assinnata e Alleruzzo) anche e soprattutto perché la vittima, uscita dal carcere, stava organizzando una struttura autonoma che si interessava dello spaccio di stupefacenti. Durante un'intercettazione del 25/8/2014, tra Marino Salvatore e Furnari . Rosario, elementi mafiosi anche collegati a Leanza era stata affrontata, circa due mesi dopo l'omicidio, la questione della causale ed era chiaro il riferimento a "quello dei camion".

Il riferimento era relativo all'agguato che aveva appunto subito Rapisarda e ai fatti "vecchi" come causale parallela dell'omicidio Leanza. Il doppio movente, pertanto, riemergeva in un colloquio di importanza non marginale. Né la Corte territoriale ha ritenuto che un possibile interesse di Domenico Assinnata a colpire Leanza fosse un dato risolutivo a supporto della tesi difensiva, idoneo a incrinare la costruzione e l'iter seguito dalla Corte di merito. A parte il riferimento agli aspetti di merito e alle valutazioni sottese a questa impostazione, si tratterebbe di un aspetto privo di decisività, poiché ammesso un interesse aggiuntivo dell'Assinnata al delitto, ciò non avrebbe affatto escluso la fondatezza dell'attendibilità della conversazione cui si è fatto riferimento e del racconto di Musumarra.

I rilievi anche articolati sul contenuto delle dichiarazioni relative all'epoca in cui era maturato l'agguato non incrinano la costruzione posta a fondamento della sentenza impugnata. Il collaboratore aveva indicato prima che il gesto di intimidazione era stato compiuto intorno all'aprile 2014 e, poi, una ventina di giorni prima del delitto (che era stato commesso il 27 giugno 2017). La discrasia, tutto sommato marginale, non muta i termini del movente posto a fondamento della decisione, specie alla luce del colloquio intercettato tra Furnari e Marino che anche avevano fatto chiaro riferimento a quel fatto.

Si comprende, allora, come risulti immune da vizi il ragionamento per cui il fatto scatenante l'omicidio si sia collegato proprio a quell'evento di intimidazione verso Rapisarda, raccontato da Musumarra, e legato all'omicidio del Rapisarda Alfredo, avvenuto molti anni prima, da parte di Leanza. L'interpretazione della conversazione intercettata cui si è fatto riferimento e il richiamo al soggetto "dei camion" collegato a Rapisarda, non spetta a questa Corte di legittimità (S.U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, rv 263715). Del resto, sia la sentenza di primo grado, che quella di secondo grado, a fronte di una logica e certa indicazione di segno contrario, hanno confermato che il riferimento fosse, appunto, a Rapisarda, titolare di una ditta di trasporti.

Si comprende, pertanto, come non ricorrano i margini per procedere ad un sindacato dell'interpretazione data dalla decisione di merito sul contenuto del colloquio intercettato, essendo certo il riferimento a Rapisarda, anche per la riferita dinamica del fatto e per il collegamento della vicenda con il tradimento di Parenti, aspetti collegati alle "cose vecchie", chiaramente riferite al rancore per la morte del fratello del ricorrente, ucciso da Leanza. Non vi era alcun travisamento, perciò, neppure nel riferimento che i due interlocutori avevano fatto all'attentato che Leanza voleva compiere in danno di Rapisarda, iniziativa fallita perché egli non era stato trovato, a fronte della dichiarazione che Musumarra aveva reso parlando di un avvertimento (con arma a salve) che Leanza stesso aveva realizzato in danno di Rapisarda.

La Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto del colloquio fosse corretto e che il riscontro dato dall'intercettazione confermasse l'attendibilità di Musumarra. Egli aveva riferito particolari di estrema precisione, indicando che i colpi furono esplosi dalla vettura guidata da Parenti e ha spiegato di aver seguito in estemporanea l'evolvere dell'azione di intimidazione verso Rapisarda. I sodali di Leanza, al contrario, parlavano dell'episbdio solo a fine agosto e per conoscenza indiretta, di guisa che era verosimile che a costoro fosse stato riferito che Rapisarda non era stato trovato.

Coerente era ritenuta anche la ricostruzione del collaboratore Pappalardo Filippo, che confermava come la figura di Leanza fosse divenuta scomoda per tutti i gruppi mafiosi operanti nella zona. Egli era il responsabile della morte di Alfio Rapisarda, di Vito Assinnata e di quella del fratello di Santo Alleruzzo. Su questa premessa la Corte territoriale ha escluso la matrice alternativa del delitto (N. 40 e ss), evidenziando come l'eliminazione fu assentita e accettata da tutti gli esponenti di vertice della criminalità mafiosa locale per le ragioni anzidette e Rapisarda fu, in sostanza, il primo ad avere una ragione attuale per rompere gli indugi e dare attuazione a quello di cui si era già discusso nel corso della riunione raccontata da Pappalardo Filippo, durante la quale il sentimento di vendetta si rivolgeva contro Mario Leanza.

Rispetto alla fase esecutiva anche, si osserva in ricorso, ai rilevavano discrasie rilevanti nella dichiarazione di Musumarra, che aveva affermato di aver esploso tre colpi d'arma da fuoco alla nuca come colpo di grazia, a sottolineare la vendetta per la morte di Alfio Rapisarda. Ciò era stato anche anticipato a Farina e Scalia, cui aveva chiesto Musumarra di non sparare al capo. La consulenza medico legale, secondo la difesa, aveva smentito questa ricostruzione, poiché non vi erano esiti di sparo alla nuca, ma segni in sola zona zigomatica. La Corte territoriale si è confrontata con questo aspetto, ritenendolo non significativo e di scarsa valenza dimostrativa, inidoneo come tale a incrinare la ricostruzione operata.

Né vale la differenziazione nel racconto di Musumarra tra i colpi esplosi alla nuca e quelli esplosi agli zigomi e alla tempia. Deve qui osservarsi che il collaboratore, al di là della possibile confusione o del difetto di ricordo, ha comunque descritto quella fase commissiva non per sminuire il suo ruolo, ma ribadendo la sua partecipazione e l'azione di fuoco commessa. Si tratta perciò di un rilievo non decisivo e privo di una valenza tesa a disarticolare il ragionamento della Corte di merito. Infondati sono i rilievi sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Farina Orazio, altro collaboratore che era fonte de relato e il cui portato narrativo sarebbe stato utilizzabile solo dopo aver citato la fonte primaria di riferimento, Farina Alessandro, che, pur avendo facoltà di non rispondere, perché imputato di fatto collegato o connesso, doveva essere comunque ascoltato.

La sentenza impugnata affronta, pertanto, tutte le discrasie sulla fase esecutiva, non tralasciando neppure il punto colpito da Farina, nell'azione di sparo (se il finestrino lato passeggero o il parabrezza), la distanza degli spari, il numero di colpi e la parte attinta della vittima, nella fase esecutiva. I riscontri anzidetti, contrariamente, con un ragionamento immune da censure sono stati valorizzati dalla Corte di merito, per supportare la dichiarazione di Musumarra, estremamente particolareggiata. In questa logica è stato richiamato l'esame dibattimentale della fonte che ha ricostruito la fase commissiva dell'omicidio spiegando il ruolo di Farina, con incongruenze su aspetti assolutamente secondari e per nulla incidenti sul nucleo essenziale del racconto, in termini sovrapponibili a quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado.

Ciò valeva per la distanza dello sparatore dalla vittima da parte del concorrente di Musumarra, per l'indicazione data nel corso dell'esame e del controesame, nel corso del quale ha replicato alle domande insistenti, rispondendo in maniera logica e chiarendo di non aver avuto in quella congiuntura "il metro". Si comprende, allora, della decisione impugnata come non fosse risolutivo che egli avesse sparato dalla distanza di un metro e mezzo, di tre metri o cinque metri, avendo il collaboratore, comunque, ribadito il suo concorso nel delitto, e avendolo fatto con costanza e coerenza.

Quanto al distretto corporeo attinto dagli ultimi spari, Musumarra ha chiarito di essersi avvicinato alla vittima e di averne scostato, tra le urla della moglie, il capo, per finirlo sparandogli alla nuca. Il fatto che nella concitazione dell'azione avesse poi colpito l'orecchio o l'area circostante era altro aspetto non decisivo, inidoneo pertanto a disarticolare la ricostruzione operata dalla Corte distrettuale. Ciò posto nessuna contraddizione reale si è intesa sussistere sul particolare anzidetto. Anche l'aspetto relativo alla rottura del parabrezza, nella concitazione della dinamica commissiva, trova adeguata spiegazione ed esclude che possa ritenersi incoerente la dichiarazione della fonte collaborativa.

Quanto alla fase propriamente commissiva risultano infondati anche i rilievi operati sulla composizione del gruppo di fuoco; non si rilevano contraddizioni rilevanti tra la dichiarazione di Orazio Farina e quella di Musumarra; il primo aveva dichiarato di essere stato portato presso l'abitazione di Rapisarda da Antonino Magro. In quella occasione per le sue abilità di sicario gli era stato affidato il compito di commettere l'omicidio di Leanza, dando conto dell'azione ad Antonino Magro. Dal suo canto, Musumarra affermava di aver scelto i componenti del commando esecutivo e, tra costoro, non aveva incluso Orazio Farina, come colui che era stato incaricato di provvedere all'esecuzione dell'omicidio.

La Corte territoriale sul punto ha ritenuto insussistente ogni forma di contrasto tra i due dichiaranti, osservando che era stato lo stesso Musumarra a chiedere a Rapisarda di lasciargli organizzare il gruppo di fuoco che avrebbe ucciso Salvatore Leanza. Rapisarda ben avrebbe potuto conferire, dunque, anche con Farina, acconsentendo all'iniziativa e rendendone partecipe lo stesso Farina, soggetto facente parte del gruppo ed elemento di stretta fiducia del capo-clan. Né, può ritenersi incongrua e illogica la dichiarazione di Musumarra che affermava di aver preso parte a una riunione a casa di Rapisarda, senza, poi, ricordare la presenza di una grossa statua all'interno di essa.

Invero, il collaboratore era stato convocato per discutere di un fatto associativo e di un omicidio eccellente. Era, pertanto, comprensibile che in quel momento non avesse prestato adeguata attenzione agli arredi di casa. Anche le assunte contraddizioni sulle armi impiegate per l'esecuzione dell'omicidio sono state esaminate dalla Corte territoriale. Invero, Farina aveva dichiarato che qualche giorno dopo l'incontro con Rapisarda si era recato con Barbagallo, in zona la Pergola, per provarle. Si trattava di armi portate da Magro e fornite da Alleruzzo e Assinnata.

Musumarra invece aveva dichiarato di avere la disponibilità delle armi già da qualche mese e non faceva riferimento ad Orazio Farina, ma al solo Alessandro Farina. Sul punto in realtà il collaboratore spiegava che Orazio Farina non aveva partecipato all'omicidio. Il contrasto tra la portata dichiarativa di quanto affermato da Farina e quanto detto da Musumarra si spiegava, a giudizio della Corte d'assise d'appello, con la decisione di Farina stesso di intraprendere il programma di collaborazione solo nel dibattimento di primo grado. Ciò determinava un contributo narrativo postumo rispetto ai fatti che ben poteva essere stato condizionato da difetti di ricordo.

Né si sarebbe potuto escludere che, nel parlare della prova delle armi, i collaboratori avessero fatto riferimento a due azioni diverse. Lo stesso Rapisarda aveva precisato inoltre che Farina Orazio non era stato presente quando avevano provato il kalashnikov. Ciò lasciava intendere che in altra occasione, finalizzata alla prova di armi Orazio Farina era stato presente. Questo metodo inferenziale è stato ritenuto dal ricorrente illogico e fondato su pure congetture dei giudici, disancorante dai dati probatori. Là dove si palesavano incongruenze tra le dichiarazioni, lamenta il ricorrente, si è, in più di una occasione, utilizzato il difetto di ricordo del Farina per la tardività della sua scelta.

Si tratta di un argomento da ritenere infondato, poiché è massima di comune esperienza quella per cui i ricordi a distanza di tempo si riducono sui singoli particolari. Ciò, d'altro canto, non mette in discussione ipso facto l'attendibilità della fonte dichiarativa. Quanto alle incongruenze relative alla sera precedente l'omicidio la Corte ne ha affrontato lo spessore. Ha evidenziato che era- avvenuto un incontro con gli altri concorrenti, nella zona scala vecchia a Paternò. Erano presenti secondo quanto dichiarato da Farina Orazio, Musumarra, Alessandro Farina, Peci, Gilivano Scalia e Nino Barbagallo.

Proprio in quella occasione Orazio Farina comunicò che il giorno seguente non avrebbe preso parte all'omicidio per le condizioni di salute del figlio. Al suo posto sarebbe andato il fratello Alessandro. Nel processo a carico di Gianblanco, tuttavia, il collaboratore non aveva riferito questo particolare e si era limitato a dichiarare .che la mattina aveva svegliato tra le quattro e le cinque il fratello per compiere il delitto. Musumarra non aveva mai fatto riferimento a questo aspetto e anzi aveva dichiarato che proprio la sera prima dell'omicidio, con Orazio Farina e Barbagallo, aveva rubato l'auto da impiegare nel corso del delitto.

Poiché il furto era stato commesso a Santa Maria di Licodia questo particolare, ha sottolineato il ricorrente, era in contrasto con la indicata presenza a Paternò. Contrariamente, non emergendo particolari temporali sull'azione di furto che potessero documentarne la commissione, emergeva secondo la Corte territoriale, esattamente il contrario rispetto a quanto evidenziato. Pur essendosi interessati Farina Orazio e Barbagallo all'attività e non avendo fatto riferimento Musumarra, probabilmente per dimenticanza, tutto ciò attestava che quella sera vi fu un incontro.

Sulla fase successiva all'omicidio Farina Orazio aveva riferito che la sera del delitto si erano dati appuntamento presso il garage di Iano Cacciola, per festeggiare l'accaduto, usando cocaina e che nell'occasione vi era anche Musumarra. Costui, al contrario, aveva reso una dichiarazione diversa riferendo di un incontro avvenuto dopo qualche giorno presso il piazzale di Rapisarda e senza che le immagini delle telecamere documentassero quel festeggiamento. Da ciò, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse contrasto tra le due dichiarazioni e che la mancata sovrapponibilità probabilmente si riferisse a un vuoto nel ricordo su un particolare, tutto sommato, marginale.

Anzi il doppio riferimento al luogo di incontro per i festeggiamenti, nella logica anzidetta, testimoniava che tra le due dichiarazioni vi fosse una convergenza sul nucleo essenziale del postfatto e del festeggiamento, cui avevano fatto riferimento entrambe le fonti collaborative, sia pur collocando l'incontro in momenti temporali diversi. L'impostazione erronea della decisione starebbei secondo la difesa nel fatto di aver ritenuto sovrapponibili le dichiarazioni dei collaboratori, anche su particolari rilevanti e, cioè, sul mancato incrocio tra la dichiarazione di aver ricevuto l'incarico di organizzare il gruppo di fuoco, che Farina si attribuiva e quella per cui Musumarra non rammentava neppure che costui avesse preso parte alla prova delle armi.

La Corte territoriale ha ritenuto che la non perfetta sovrapponibilità documentasse una reciproca genuinità. Farina, poi, aveva intrapreso la sua scelta nel momento successivo al rinvio a giudizio e nel dibattimento di primo grado aveva reso dichiarazioni precise e costanti. Se fosse stato mosso da un intento di calunnia, avrebbe avuto la possibilità di dichiarare eventi ben più particolareggiati e coincidenti con quanto affermato dall'altro collaboratore, attraverso un percorso ordito preventivamente per conseguire la finalità della sovrapponibilità delle informazioni.

Condivisibile o meno questa ricostruzione non risulta disarticolata dal ricorso, trattandosi di un giudizio di merito sulla attendibilità delle fonti e della intrinseca credibilità del dato raccontato. Nessuna illogicità si registra sulla interpretazione della conversazione del 25/8/2014 avendo distinto chiaramente la Corte territoriale la parte del colloquio tra Furnari, Giamblanco e Parenti legata a quella in cui Furnari e Parenti stesso avevano ricostruito i fatti avvenuti a Paternò e in essi avevano collocato l'omicidio di Leanza. Così è stato inteso il contenuto del colloquio in cui emergeva il fallito agguato contro Rapisarda, il tradimento di Parenti e il movente del delitto.F Proprio l'atteggiamento di Parenti che transitava da un clan all'altro segnava un altro elemento importante sulla ricostruzione dei fatti avvenuti a Paternò, fatti nel cui contesto era stato collocato l'omicidio di Leanza e, soprattutto, dava conto di un atteggiamento che, nel corso del processo a suo carico, per la ricostruzione della partecipazione all'associazione mafiosa, egli era stato mosso dal solo intento di difendere Rapisarda.

Così chiestogli della sua partecipazione all'associazione introduceva il delitto Leanza e la posizione di Rapisarda che tentava di scagionare da quell'accusa. In quel processo non si ricostruiva, invero, l'omicidio Leanza e non v'era necessità né bisogno di intervenire con un apporto dichiarativo che difendesse Rapisarda. Né vale a disarticolare il ragionamento della Corte sul punto il fatto che le dichiarazioni di Parenti, secondo il ricorrente, fossero immediatamente successive all'esame dell'allora collaboratore Assinnata Domenico, al quale intendeva rispondere (cfr. fll. 78 e ss.).

Ancora, il ragionamento operato dalla Corte di merito su Peci che individuava Magro, come mandante del delitto, per fare un favore ad Assinnata, nell'ambito dell'attività di gestione degli stupefacenti, è stato ritenuto, dal ricorrente inadeguato. Tuttavia l'indicazione di Magro come mandante del delitto aveva una sua spiegazione e la decisione impugnata ha chiarito essere stata mossa dalla sola finalità di difendere Rapisarda, alleggerendone la posizione. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si duole il ricorrente che Rapisarda era stato ritenuto colpevole del tentato omicidio della moglie di Leanza, a titolo di aberratio plurilesiva, ex art. 82, comma 2, cd pen.

La Corte territoriale è partita dalla premessa della sentenza di primo grado. I collaboratori avevano riferito dell'intimazione di Rapisarda di non sparare alla donna. Per un errore in fase esecutiva la donna era stata, tuttavia, colpita. La Corte territoriale ha ritenuto che si versasse in una tipica ipotesi di aberratio ictus, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. pen , spiegando che non si potesse condividere l'assunto del dolo indeterminato che avrebbe condotto alla forma eventuale, incompatibile con il tentativo, La difesa ha criticato questa impostazione ed ha evidenziato come l'azione delittuosa fosse sorretta da due diversi momenti psicologici.

Risulta, al contrario, corretta la ricostruzione operata nella sentenza impugnata. Si deve annotare come l'azione non possa scindersi in due distinti segmenti commissivi sorretti da elemento psicologico diversificato. L'azione delittuosa finalizzata a porre in essere l'offesa al bene giuridico è stata unitaria e si è snodata in un iter criminis che progrediva nella lesione, cagionando, appunto, la morte di uno dei soggetti designati e, per errore, nella stessa congiuntura d'azione, il tentato omicidio dell'altro. Ciò determinava la tipica ipotesi dell'aberratio in cui si realizzava l'evento non voluto e quello voluto.

In altri termini la tipicità era caratterizzata da un errore in fase esecutiva che determinava l'anzidetta deviazione del processo causale per effetto di una dinamica materiale non controllabile. Detta non controllabilità in fase di esecuzione che, senza dubbio, involge la responsabilità degli esecutori, si trasla anche sulla posizione del concorrente morale che, assumendo il ruolo di mandante e al corrente della complessità dell'esecuzione e delle modalità aggressive, con l'uso di arma da fuoco, in un contesto di compresenza di più soggetti e non del solo bersaglio designato, ordina ciò nonostante di procedere al delitto.

In altri termini il dinamismo commissivo, in queste ipotesi, si sottrae alla sfera di controllo dell'azione individuale e deve affidarsi necessariamente all'azione collettiva, uscendo dalla fase di dominio finalistico del medesimo mandante. L'atteggiamento psicologico è quello dell'azione, dunque, voluta, non con dolo indeterminato (cioè determinatur ab exitu), ma con dolo che risale alla fase di programmazione e dell'ordine dato dal mandante, che finisce per volere il delitto effettivamente commesso e, per un elevato indice di rischio, anche quello ulteriore.

In questa logica, pertanto, il tatto va ricondotto al paradigma dell'aberratio ictus plurilesiva. Non v'è materia da poter recuperare all'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. L'attenuante in questione richiede un caso di variante individuale al piano comune. In altri termini il soggetto estraneo all'evento ulteriore non deve averlo voluto, neppure attraverso la semplice rappresentazione. Diversamente il concorso si realizza ex art. 110 cod. pen. e non nella forma cd anomala. Anche il dissenso eventuale manifestato rispetto all'evento ulteriore n