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Sentenza — n. 38605/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38605/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38605/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pavia convalidava l'arresto di Simone Cataldo, avvenuto nella flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di arma comune da sparo, accertati a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., e applicava nei suoi confronti, per i reati suindicati e per quello di ricettazione, la misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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art. 225 disp. att. cod. proc. pen, art. 240 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38605/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi perquisizione sequestro investigativo illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 225 disp. att. cod. proc. pen
41 T.U.L.P.S., mantenuto espressamente in vigore dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen., avendo la fonte fatto riferimento alla natura illegale di tale detenzione.
art. 240 cod. proc. pen
In tale evenienza la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa, in quanto la segnalazione anonima ha il solo effetto, compatibile con il disposto dell'art. 240 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cataldo Simone, nato a Pavia il 01/08/1981 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Girolamo De Rada, che ha chiesto non convalidarsi l'arresto, rigettarsi la richiesta di misure cautelari o, in subordine, applicarsi gli arresti domiciliari.

RITENUTO IN FATTO

1. 'Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pavia convalidava l'arresto di Simone Cataldo, avvenuto nella flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di arma comune da sparo, accertati a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., e applicava nei suoi confronti, per i reati suindicati e per quello di ricettazione, la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza Cataldo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione degli artt. 41 T.U.L.P.S. e 191 cod. proc. pen. e inutilizzabilità probatoria del sequestro conseguente a perquisizione. Le armi, di cui è contestata la detenzione illecita e la ricettazione, sono state rinvenute - e, conseguentemente, sequestrate, andando a costituire fondamentale elemento a carico dell'indagato - all'esito di perquisizione che il ricorrente reputa illegittima, in quanto ordinata fuori dei casi previsti dalla legge.

L'art. 41 T.U.L.P.S. riconoscerebbe alla polizia giudiziaria il potere di perquisire l'altrui domicilio, senza mandato dell'Autorità giudiziaria, solo in presenza di «notizia, anche se per indizio», dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria si sarebbe attivata, viceversa, a seguito di imprecisata notizia informale, collocabile al di sotto della soglia indiziaria. L'illegittimità della perquisizione si riverserebbe sul suo esito e renderebbe inutilizzabile, in funzione probatoria, a norma dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., il compendio sequestrato, pena l'elusione della citata disposizione codicistica, del principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e delle fondamentali garanzie del cittadino contro i possibili abusi compiuti dalla polizia giudiziaria. 3..

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in entrambe le prospettazioni che lo sorreggono.2. Nel caso a giudizio risulta che fonte confidenziale segnalò alla divisione anticrimine della Questura di Pavia la presenza di armi da fuoco, e relativo munizionamento, all'interno dell'abitazione di Simone Cataldo e delle relative appartenenze. Ricorreva realmente, dunque, l'ipotesi prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S., mantenuto espressamente in vigore dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen., avendo la fonte fatto riferimento alla natura illegale di tale detenzione. In tale evenienza la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa, in quanto la segnalazione anonima ha il solo effetto, compatibile con il disposto dell'art. 240 cod. proc. pen., di stimolare l'attività di indagine al fine di indirizzarla all'acquisizione di una compiuta notizia di reato (Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, Cirillo, Rv. 248837-01; in termini, per l'ipotesi analoga di perquisizione prevista dall'art. 103 T.U. stup., Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580-01) 3.

Solo per completezza, dunque, si può aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M'Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01), l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato (in cui rientrano le armi rinvenute nel domicilio di Cataldo), o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria.

Il ricorrente non offre argomenti adeguati ad indurre ad un ripensamento dell'orientamento in parola, e la stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 219 del 2019, ha affermato che la tesi, per la quale la illegittimità della perquisizione dovrebbe necessariamente condurre alla inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato, secondo la nota teoria dei "frutti dell'albero avvelenato", non appare soluzione costituzionalmente imposta, giacché l'obiettivo di disincentivare eventuali abusi è assicurato dall'ordinamento attraverso la persecuzione diretta, in sede disciplinare, e se del caso anche penaie, della condotta illecita che possa essere stata posta in essere dalla polizia giudiziaria (in termini, v. anche Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021-01).

La Corte costituzionale ricorda, altresì, che il sistema processuale non conosce l'istituto della inutilizzabilità derivata, che tra l'altro, in un caso del genere, eccentricamente metterebbe fuori dal patrimonio conoscitivo e probatorio il risultato di un'attività che il codice di rito prescrive come attività obbligatoria (il sequestro del corpo e delle cose ad esso pertinenti). - t o 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 7 1‘7, processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'