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Sentenza — n. 38023/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38023/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38023/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto depositato in data 4.11.2020 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Zannolfi Elvis Alessandro di nullità della sentenza pronunciata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Milano. Il condannato non aveva contestato l'esecutività della sentenza di condanna, bensì l'invalidità della dichiarazione di assenza nel corso del giudizio, questione che avrebbe potuto giustificare l'istanza di rescissione del giudicato, ma non l'incidente di esecuzione.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38023/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zannolfi Elvis Alessandro, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto le nullità verificatesi nel giudizio e concernenti l'omessa citazione dell'imputato e del difensore sono insanabili e possono essere dedotte con incidente di esecuzione. Nel caso in esame l'avviso di conclusione indagini e la fissazione dell'udienza preliminare erano stati notific4presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mentre il decreto che dispone il giudizio era stato comunicato al difensore d'ufficio a mezzo posta elettronica certificata.

Parole chiave

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esecuzione sentenza contumaciale vizio di procedura difetto di sottoscrizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia dichiarazione di scomparsa

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto le nullità verificatesi nel giudizio e concernenti l'omessa citazione dell'imputato e del difensore sono insanabili e possono essere dedotte con incidente di esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen
I Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANNOLFI ELVIS ALESSANDRO nato a MERATE il 23/06/1990 avverso il decreto del 03/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette~ite le conclusioni del PG Ad,orY . j4cL 4,4 eite_ -e442_ (4to 225,2i4 dee/t,

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto depositato in data 4.11.2020 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Zannolfi Elvis Alessandro di nullità della sentenza pronunciata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Milano. Il condannato non aveva contestato l'esecutività della sentenza di condanna, bensì l'invalidità della dichiarazione di assenza nel corso del giudizio, questione che avrebbe potuto giustificare l'istanza di rescissione del giudicato, ma non l'incidente di esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zannolfi Elvis Alessandro, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto le nullità verificatesi nel giudizio e concernenti l'omessa citazione dell'imputato e del difensore sono insanabili e possono essere dedotte con incidente di esecuzione. Nel caso in esame l'avviso di conclusione indagini e la fissazione dell'udienza preliminare erano stati notific4presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mentre il decreto che dispone il giudizio era stato comunicato al difensore d'ufficio a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto. Viene posta la questione se le invalidità processuali, sanzionate a pena di nullità, verificatesi nel corso del giudizio possano essere eccepite con incidente di esecuzione, determinando il venir meno della esecutività della condanna. La giurisprudenza ha precisato che, anche con riguardo al giudizio in assenza introdotto con legge n. 67/2014, non sono proponibili con incidente di esecuzione nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione, nemmeno se riguardanti la citazione dell'imputato e del suo difensore (Sez. Un.n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). Ne consegue, condividendo il collegio tale orientamento, che le nullità concernenti la notifica all'imputato degli atti di citazione non precludono la formazione del giudicato e non sono proponibili con incidente di esecuzione. I Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consigliere est