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Sentenza — n. 38018/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38018/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5/11/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla quale era stato ammesso Nicola Scoccimarro, dichiarando non computabile al fine dell'espiazione della pena il periodo dal 15/3/2019 al 14/10/2020 (come da correzione errore materiale). Il Tribunale ha illustrato che il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva decretato in data 14/10/2020 la sospensione della misura alternativa in quanto lo Scoccimarro era stato arrestato e sottoposto custodia in carcere per detenzione di banconote contraffatte. Da tale circostanza si è ricavata una prognosi sfavorevole al buon esito della misura alternativa e si è altresì esclusa la positiva valutazione del periodo già trascorso in affidamento dal 15/3/2019 fino alla sospensione provvisoria, attesa la mancata adesione al percorso rieducativo emergente dall'uso di cocaina e dalla violazione del programma di reinserimento sociale.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Sentenza — n. 38018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). 1.2. Quanto all'interrogatorio reso al Pubblico ministero, allegato al ricorso, esso potrebbe dare una chiave di lettura alla condotta del ricorrente, ma nell'ordinanza non ve ne è alcuna menzione. Tale interrogatorio risulta depositato in udienza il 5/11/2020. Dal verbale di arresto in flagranza, pure allegato al ricorso, si evince che il reato contestato è esclusivamente l'art. 455 cod. pen., aggravato per essere stato commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione dello Scoccimarro alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti reato economico traffico di cocaina ricusazione del pubblico ministero tossicodipendenza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Dal verbale di arresto in flagranza, pure allegato al ricorso, si evince che il reato contestato è esclusivamente l'art. 455 cod. pen., aggravato per essere stato commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione dello Scoccimarro alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOCCIMARRO NICOLA, nato a MILANO il 16/06/1962 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/11/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla quale era stato ammesso Nicola Scoccimarro, dichiarando non computabile al fine dell'espiazione della pena il periodo dal 15/3/2019 al 14/10/2020 (come da correzione errore materiale). Il Tribunale ha illustrato che il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva decretato in data 14/10/2020 la sospensione della misura alternativa in quanto lo Scoccimarro era stato arrestato e sottoposto custodia in carcere per detenzione di banconote contraffatte. Da tale circostanza si è ricavata una prognosi sfavorevole al buon esito della misura alternativa e si è altresì esclusa la positiva valutazione del periodo già trascorso in affidamento dal 15/3/2019 fino alla sospensione provvisoria, attesa la mancata adesione al percorso rieducativo emergente dall'uso di cocaina e dalla violazione del programma di reinserimento sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Scoccimarro, avv. Luigi Fornaciari Chittoni, indicando a motivo di impugna- zione il vizio di motivazione per contraddittorietà con i presupposti di fatto, nonché per insufficienza argomentativa, essendo stata omessa ogni valutazione sull'interrogatorio reso dal ricorrente al Pubblico ministero. In particolare, si contesta che lo Scoccimarro abbia mai fatto uso di sostanze stupefacenti, né egli annovera precedenti penali in materia, né infine durante l'affidamento in prova era stato segnalato per tale motivo.

L'arresto in flagranza era avvenuto per detenzione di una borsa contenente banconote false, e - se nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere - successivamente ha reso interrogatorio al Pubblico ministero, in data 29/10/2020, in cui ha chiarito la propria posizione (interrogatorio allegato al ricorso). Pertanto, rivendicando di avere sempre seguito le prescrizioni riguar- danti la misura alternativa, si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. La motivazione dell'impugnata ordinanza non rende comprensibili le ragioni della revoca della misura alternativa e dell'esclusione del periodo già effettuato in affidamento in prova ai fini dell'espiazione della pena: invero, il richiamo all'uso di cocaina da parte del ricorrente è decontestualizzato da ogni riferimento, e la causa di revoca sembra individuabile esclusivamente nell'arresto in flagranza per detenzione di banconote false. In ogni caso, manca una specifica indicazione delle ragioni per cui tali violazioni costituiscono, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;

Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), mantenendosi l'ordinanza su un piano di estrema genericità. L'esegesi di legittimità è nel senso che l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale, ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009, Del Buono, Rv. 242892;

Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). 1.2. Quanto all'interrogatorio reso al Pubblico ministero, allegato al ricorso, esso potrebbe dare una chiave di lettura alla condotta del ricorrente, ma nell'ordinanza non ve ne è alcuna menzione. Tale interrogatorio risulta depositato in udienza il 5/11/2020. Dal verbale di arresto in flagranza, pure allegato al ricorso, si evince che il reato contestato è esclusivamente l'art. 455 cod. pen., aggravato per essere stato commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione dello Scoccimarro alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Deve dunque annullarsi l'impugnata ordinanza, affinché siano speci- ficate le ragioni della decisione - impregiudicata la piena libertà di apprezza- mento riservata al Tribunale di sorveglianza - in sintonia con i principi giuridici che si sono riportati e tenendo conto altresì delle allegazioni della difesa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso il giorno 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Te