Sentenza — n. 38017/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 26.6.2020 il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza, emessa in data 29.5.2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'ordine di esecuzione n. 50/2020 emesso nei confronti di Pini Alessandro. Il condannato, infatti, nel momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione era detenuto per altra causa e dunque non doveva essere disposta la sospensione dell'esecuzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, dopo l'emissione di un provvedimento, ne dispone, ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione, non richiede la previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 47657 del 22/06/2016, Trimboli, Rv. 268377) e non è impugnabile trattandosi di statuizione interlocutoria (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 25/11/1972 avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; letteLseAtke le conclusioni del PG cid/ 5,--cd)t,rk) 'v wts ceti e dAeL ce 1'u-cm `4t? '4, n ' deQ c..4' ;ne
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza depositata in data 26.6.2020 il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'esecutività dell'ordinanza, emessa in data 29.5.2020, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'ordine di esecuzione n. 50/2020 emesso nei confronti di Pini Alessandro. Il condannato, infatti, nel momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione era detenuto per altra causa e dunque non doveva essere disposta la sospensione dell'esecuzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pini Alessandro, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Il provvedimento era stato emesso senza instaurazione del contraddittorio, ed era motivato solo in termini apparenti.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, dopo l'emissione di un provvedimento, ne dispone, ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione, non richiede la previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, Sentenza n. 47657 del 22/06/2016, Trimboli, Rv. 268377) e non è impugnabile trattandosi di statuizione interlocutoria (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549).
5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto provvedimento non impugnabile. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ravvisano gli estremi per la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle — rol pese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Pres