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Sentenza — n. 38011/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva nel biennio for driving without license, upholding prior conviction. The court rejects the claim that formal contestation was required. The decision affirms the validity of the conviction despite procedural arguments. The ruling clarifies the interpretation of recidiva under Italian law. The court emphasizes the principle of materiality of conduct. The appeal is rejected based on established legal precedents. The outcome confirms the conviction stands. The legal issue concerns the definition of recidiva. The court rules against the appellant's arguments. The decision is final and binding. The case involves criminal procedure and sentencing. The court upholds the lower court's decision. The appeal is dismissed without merit. The legal reasoning is clear and precise. The outcome is favorable to the prosecution. The case is closed. The judgment is effective immediately. The parties must comply with the ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Douglas Di Rocco's appeal against a Teramo execution judge's order rejecting a public prosecutor's request to revoke prior convictions for driving without a license. The appellant argued that formal contestation of recidiva was required and that the lack of a hearing postponement violated his defense rights. The court ruled that since the underlying offenses predated the 2016 reform, the recidiva condition was already established by the trial courts, making it impossible to challenge in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 13, CdS; Art. 25 Cost.: The court holds that for offenses committed before the 2016 reform, the condition of recidiva is deemed satisfied if the prior offense was definitively adjudicated within the biennium, regardless of formal contestation in the execution phase.

Parole chiave

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recidiva nel biennio guida senza patente principio di materialità diritto di difesa procedimento esecutivo D.Lgs 8/2016 violazione di legge guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 13, CdS
L'art. 116, comma 15 (già 13),D.
Art. 25 Cost.
Risulta quindi infondata la dedotta violazione dell'art. 25 Cost. sub specie di lesione del principio di materialità della condotta.
D. Lgs. n. 8 del 2016
116, comma 13, CdS commessi dal ricorrente ed accertati nelle sentenze in esame sono precedenti alla riforma attuata con D. Lgs. n. 8 del 2016, sicché non risentono della mutata natura della componente in questione.
D. Lgs. n. 285 del 1992
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 25 Cost
Risulta quindi infondata la dedotta violazione dell'art. 25 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016
8 del 2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della mede- sima specie (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, Pm in proc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOUGLAS, nato a BOLOGNA il 29/05/1988 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/6/2020 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Teramo ha respinto l'opposizione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordi- nanza che aveva rigettato la precedente richiesta del medesimo Pm di revoca di tre sentenze di condanna nei confronti di Douglas Di Rocco per il reato di cui all'art. 116, comma 13, CdS, nelle quali si sosteneva dall'opponente che non vi fosse specifica contestazione della recidiva nel biennio. Il giudice dell'esecuzione ha ribadito la persistente illiceità penale della guida senza patente nel caso di reiterazione nel biennio, configurata attualmente come elemento costitutivo del reato e non più quale circostanza aggravante.

Ha però rilevato che, nonostante l'assenza di una formale contestazione nei capi di imputazione della recidiva nel biennio, la suddetta circostanza era stata ritenuta sussistente dal giudice di cognizione. Ha altresì specificato che ai fini del computo del biennio, con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 8 del 2016, deve aversi riguardo, quale dies a quo, alla data del passaggio in giudicato della sentenza riguardante il primo fatto, e come dies ad quem la data di commissione del secondo fatto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Antonio Di Gaspare, lamentando violazione di legge processuale e sostanziale, con incisivi riflessi sul principio costituzionale del diritto di difesa, per essere stato negato un rinvio dell'udienza onde consentire al difensore di fiducia, nominato in limine, di approntare un'adeguata difesa; nonché argomentando in senso contrario a quello sostenuto dal giudice dell'esecuzione quanto all'interpretazione della "recidiva nel biennio", che non potrebbe mai ritenersi esistente senza una formale contestazione, tanto più all'attualità, integrando tale situazione un elemento costitutivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Quanto al motivo che denuncia il mancato rinvio dell'udienza pur tempestivamente richiesto, si osserva che il rischio dell'inadeguata assistenza da parte del difensore di fiducia nominato soltanto pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza camerale, deve essere addossato all'interessato, che si è così comportato, pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.In tale evenienza, non vi è alcuna giusta causa di rinvio, così da escludere che il giudice avesse un obbligo in tal senso, anche se avesse avuto contezza dell'istanza di rinvio prima di sciogliere la riserva e di assumere la decisione, come lamenta il difensore, peraltro rilevandosi l'assenza di prova di tale afferma- zione, in quanto dallo stesso ricorso si ricava che detta istanza era stata posta all'attenzione del giudice soltanto alle ore 10.36, ad udienza conclusa. 1.2.

Quanto al punto della necessità o meno di una formale contestazione nel capo di imputazione della forma aggravata di guida senza patente con recidiva nel biennio, trattandosi ormai di fattispecie autonoma di reato, e dunque della necessità di descrivere un pezzo della condotta materiale, si evidenzia che tutti i reati ex art. 116, comma 13, CdS commessi dal ricorrente ed accertati nelle sentenze in esame sono precedenti alla riforma attuata con D. Lgs. n. 8 del 2016, sicché non risentono della mutata natura della componente in questione. Risulta quindi infondata la dedotta violazione dell'art. 25 Cost. sub specie di lesione del principio di materialità della condotta.

L'art. 116, comma 15 (già 13),D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede(va) la pena dell'ammenda per colui che guida veicoli senza avere conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dall'aboliti° criminis è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il comma 2 del D.Lgs. n. 8 del 2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione - nonostante abbia trascurato che il tempus commissi delicti era antecedente al D. Lgs. n. 8 del 2016 - ha dato atto che, nelle motivazioni e nei dispositivi delle sentenze di cui si chiede la revoca, la suddetta circostanza era stata ritenuta sussistente dai giudice di cognizione, pur in assenza di una formale contestazione della reiterazione nel biennio. In ciascuno di tali processi deve presumersi che la difesa abbia avuto modo di dispiegarsi pienamente sul punto e, in caso contrario, avrebbe dovuto impugnare le sentenze con gli ordinari mezzi, mentre non è possibile tornare sul punto in sede esecutiva. 1.3.

Alla stregua dell'esegesi di legittimità, si deve dunque ribadire che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 8 del 2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della mede- sima specie (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, Pm in proc. S., Rv. 268247): trattasi di condizioni integrate nella vicenda esecutiva in esame, così da rendere infondata la pretesa del ricorrente.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 9 giugno 20