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Sentenza — n. 38008/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38008/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38008/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo che aveva presentato Petrit Kastrati avverso il provvedimento in materia disciplinare assunto dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Pescara, provvedimento con cui era stata inflitta la sanzione di sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per violazione dell'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («inosservanza di ordini o prescrizioni»), per avere detenuto, unitamente ad altro ristretto, nella camera di pernotto, un telefono cellulare.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Si deduce la violazione di legge, essendo stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni, in difetto dei presupposti legittimanti, non potendo essa essere disposta per i comportamenti previsti dai n. da 1 a 8 del comma 1 dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché faceva difetto il presupposto temporale della commissione dell'infrazione nel termine trimestrale anzidetto, che decorreva dal compimento di una precedente condotta della stessa natura. Da ciò la violazione del principio di legalità sanzionatoria.

Parole chiave

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reato penale reati contro la sfera personale riservata pene e misure uso del telefono cellulare alla guida infrazioni alla legge sugli stranieri reato di poca entità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASTRATI PETRIT nato il 26/05/1966 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo che aveva presentato Petrit Kastrati avverso il provvedimento in materia disciplinare assunto dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Pescara, provvedimento con cui era stata inflitta la sanzione di sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per violazione dell'art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («inosservanza di ordini o prescrizioni»), per avere detenuto, unitamente ad altro ristretto, nella camera di pernotto, un telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione, Petrit Kastrati, con il ministero del suo difensore, denunciando, mediante unico motivo, l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione. Sarebbero stati, in particolare, violati il principio di legalità in materia sanzionatoria, il diritto di difesa e quello a mantenere il silenzio da parte del detenuto. A costui, si assume, era stata inflitta, invero, la sanzione indicata per la mancata collaborazione e non per la detenzione del telefono cellulare. La sanzione dell'esclusione dalle attività comuni, osserva il ricorrente, non poteva essere disposta per i comportamenti previsti dai nn. da 1 a 8 del comma 1 dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, salvo che l'infrazione fosse stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

OSSERVA IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Si deduce la violazione di legge, essendo stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni, in difetto dei presupposti legittimanti, non potendo essa essere disposta per i comportamenti previsti dai n. da 1 a 8 del comma 1 dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché faceva difetto il presupposto temporale della commissione dell'infrazione nel termine trimestrale anzidetto, che decorreva dal compimento di una precedente condotta della stessa natura. Da ciò la violazione del principio di legalità sanzionatoria.

La sanzione, contrariamente a quanto dedotto, è stata inflitta per un comportamento compreso tra quelli indicati dai nn. 8-16 e, dunque, la fattispecie in esame non rientrava in quella della cd. "riserva di doppia infrazione", contemplata tra le condotte indicate dall'art. 77 nn. 1-8 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.Immune da censure, pertanto, appare la decisione impugnata, lì dove essa ha ritenuto che l'ambito del controllo demandato al giudice di sorveglianza dovesse essere limitato, al cospetto di sanzione disciplinare, alle condizioni di esercizio del potere disciplinare, e agli aspetti formali e procedurali (Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908-01).

D'altro canto, non può esservi dubbio che, pur a fronte del richiamo formale alle condotte di cui ai n. da 1 a 8 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il relativo procedimento si sia interamente e in concreto svolto per l'infrazione afferente al divieto comportamentale (e alla inibizione di avere la disponibilità di un telefono cellulare), così involgendo la violazione di prescrizioni interne, con conseguente inosservanza punita disciplinarmente dal nr. 16 dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Sia il reclamo che la sanzione erano state, invero, inflitte per la condotta anzidetta, tanto che il detenuto aveva lamentato di essere stato punito per non aver indicato il nominativo del soggetto cui apparteneva l'apparecchio radiomobile, là dove la contestazione mossa è, contrariamente, relativa alla detenzione in stanza dell'apparecchio anzidetto e all'uso che, in termini verosimili, ne operava anche Petrit Kastrati.

Da ciò discende che, in materia disciplinare, pur a fronte dell'erronea contestazione formale e del mero refuso, nel richiamo alla disposizione di legge violata, prevale la natura sostanziale dell'addebito, là dove il procedimento si sia svolto per quel tipo di accertamento e il contraddittorio si sia sviluppato sull'infrazione commessa. Nella fattispecie, invero, le parti e prima fra tutte Petrit Kastrati non hanno avuto mai dubbio che si discutesse disciplinarmente dell'infrazione anzidetta, relativa alla detenzione del telefono cellulare e su detta condotta si è svolto, pertanto, l'intero iter dell'accertamento camerale.

Non ricorre, dunque, né una violazione di legge, né la lesione lamentata del principio di legalità sull'esercizio del potere sanzionatorio. Ogni altro aspetto delle deduzioni sviluppate è sul fatto e si risolve in censure di merito, insindacabili da parte della Corte di legittimità.

3. Il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese essuali. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021