Sentenza — n. 38003/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 29.10.2020 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della istanza proposta da Morale Oliviero, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 9.10.2018, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 13.9.2016, dalla Corte di appello di Milano e, in data 19.6.2017, dal Tribunale di Milano, negandola invece con riguardo al reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 14.12.2016 dalla Corte di appello di Milano. L'ordinanza ha rilevato che la continuazione poteva essere riconosciuta tra i reati di bancarotta fraudolenta e di violazione tributaria, in ragione del collegamento tra le omissioni fiscali e lo stato di decozione che aveva portato al fallimento, ma non anche con l'ulteriore condanna per omesso versamento del contributo per il mantenimento dei figli stabilito in sede di divorzio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORALE OLIVIERO nato a MILANO il 24/07/1962 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • lette/.c le conclusioni del PG doe. P €4 ck, 14,e eld-e4 di'dtik,teatieu A' i itta4 ill,00-/ le?'deJ atrw'
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 29.10.2020 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della istanza proposta da Morale Oliviero, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 9.10.2018, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 13.9.2016, dalla Corte di appello di Milano e, in data 19.6.2017, dal Tribunale di Milano, negandola invece con riguardo al reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 14.12.2016 dalla Corte di appello di Milano. L'ordinanza ha rilevato che la continuazione poteva essere riconosciuta tra i reati di bancarotta fraudolenta e di violazione tributaria, in ragione del collegamento tra le omissioni fiscali e lo stato di decozione che aveva portato al fallimento, ma non anche con l'ulteriore condanna per omesso versamento del contributo per il mantenimento dei figli stabilito in sede di divorzio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Morale Oliviero, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con riguardo al rigetto della istanza di riconoscimento della continuazione anche con il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 14.12.2016 dalla Corte di appello di Milano. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto non era stato considerato che le condotte di omesso versamento del contributo per i figli erano state commesse nell'anno 2011 e nel febbraio 2012 in continuità temporale con gli altri reati commessi sin dal 2009 e con la medesima finalità di preservare disponibilità economiche da destinare al risanamento dell'azienda.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha fondato il rigetto della istanza sul rilievo della dis-omogeneità dei reati, gli uni concernenti l'attività imprenditoriale dell'imputato e l'altro i doveri di padre, il ricorso ha espresso dissenso dal merito della decisione, evidenziando che i reati erano stati commessi in un continuum cronologico e al fine di recuperare disponibilità economiche da destinare alla attività imprenditoriale.Si tratta di argomentazione di merito che sollecita il Collegio ad una nuova valutazione dei dati disponibili, in una prospettiva che non è consentita nel giudizio di legittimità.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2021. Il Consigliere estensore