Sentenza — n. 37995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 7.10.2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a Raso Eros dalle sentenze pronunciate, in data 29.8.2012 e 7.3.2013, dal Tribunale di Roma. La seconda sospensione condizionale doveva essere revocata per la sopravvenienza di condanna per nuovo delitto, per il quale era stata inflitta la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, commesso in data 26.1.2018, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio. La prima sospensione veniva revocata avendo il condannato commesso in data 7.3.2013, e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della condanna, nuovo delitto per il quale aveva riportato condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, senza la sospensione condizionale della pena ora revocata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al.versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASO EROS nato a ANZIO il 09/07/1986 avverso l'ordinanza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette/sentite le conclusioni del PG a,96. 4.1"4.1v) Ua- (Leko a„ . jAkkuuj4k\in,to: àk t\>,cm
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza depositata in data 7.10.2020 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a Raso Eros dalle sentenze pronunciate, in data 29.8.2012 e 7.3.2013, dal Tribunale di Roma. La seconda sospensione condizionale doveva essere revocata per la sopravvenienza di condanna per nuovo delitto, per il quale era stata inflitta la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, commesso in data 26.1.2018, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio. La prima sospensione veniva revocata avendo il condannato commesso in data 7.3.2013, e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della condanna, nuovo delitto per il quale aveva riportato condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, senza la sospensione condizionale della pena ora revocata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Raso Eros, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Viene denunciata la nullità del giudizio avanti il giudice dell'esecuzione, in quanto non era stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore avvocato Maria Laura Fiore, nominata in data 28.5.2020. Inoltre, a fronte della richiesta del condannato Raso Eros, detenuto presso la casa circondariale di Velletri, di partecipare personalmente all'udienza in data 25.9.2020 non era stata disposta la audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria difensiva.
4. Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. Quanto all'avviso al difensore dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., si osserva che nel presente procedimento, instaurato con richiesta del pubblico ministero in data 20.7.2020, era stato nominato difensore d'ufficio l'avvocato Francesco Grimani al quale è stato tempestivamente comunicato, in data 1.9.2020, l'avviso di fissazione dell'udienza. La precedente, in data 29.5.2020, dell'avvocato Fiore era quindi relativa ad altra procedura, diversa da quella relativa alla richiesta del pubblico ministero di revoca delle due sospensioni condizionali della pena.Quanto alla partecipazione all'udienza del condannato detenuto, la norma di cui all'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede la possibilità per il condannato detenuto di chiedere la traduzione all'udienza, nel caso fdsse detenuto in istituto situato nel territorio del circondario del giudice che procede, ovvero di essere sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza, ove detenuto in istituto posto al di fuori del circondario del giudice procedente.
Nel caso in esame Raso Eros era detenuto presso la casa circondariale di Velletri, situata fuori dal territorio del circondario del Tribunale di Roma, e quindi non aveva facoltà di chiedere la traduzione in udienza. D'altra parte, non era dovuta la audizione da parte del magistrato di sorveglianza che l'interessato non ha chiesto.
5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al.versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2021.