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Sentenza — n. 37991/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning regarding civil liability when criminal prescription is declared.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding civil liability claims while upholding the criminal acquittal. The defendants argued the lower court failed to explicitly address their civil responsibility when it declared certain crimes prescribed. The court ruled that declaring a crime prescribed without reasoning on the civil liability aspect violates the duty to motivate, necessitating a remand to the civil judge. Consequently, the civil portions were annulled and remanded, but the criminal acquittal remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 2, cod. proc. pen.: When an appellate court declares a crime prescribed without reasoning on the defendant's civil liability, a cassation appeal must result in annulment with remand to the civil judge.

Parole chiave

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lack of reasoning criminal prescription civil liability duty to motivate remand to civil judge appellate court cassation annulment contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
(false attestazioni sul registro informatico delle presenze) avverso la sentenza di r rimo grado sono rimaste - ancora una volta - prive di riscontro specifico nella sentenza qui impugnata, con elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nH ità dall'art. 125, comma 3, cod.
Art. 62, comma 2, cod. proc. pen.
Ferme le statuizioni penali, zinrula :a se n«:e..-iza impugnata agli effetti civili in relazione ai capi G, riguardante entnirrit i ricorrenti, I, P, R e R1 riguardanti la sola ricorrente Oddi Luigina e rinvia, a SerSi Ce l'art. 622 cod.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
269890) e che l'eventuale decisione di conferma delle statiiziDni civili effettuata dal giudice a causa della mera assenza dei presupposti per la pronuncia dalla sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. costituisce mot ve cli ricorso in cassazione per vizio di motivazione (Cass., Sez.
Art. 622, cod. proc. pen.
Ferme le statuizioni penali, zinrula :a se n«:e..-iza impugnata agli effetti civili in relazione ai capi G, riguardante entnirrit i ricorrenti, I, P, R e R1 riguardanti la sola ricorrente Oddi Luigina e rinvia, a SerSi Ce l'art. 622 cod.
art. 622 cod. proc. pen
Ferme le statuizioni penali, zinrula :a se n«:e..-iza impugnata agli effetti civili in relazione ai capi G, riguardante entnirrit i ricorrenti, I, P, R e R1 riguardanti la sola ricorrente Oddi Luigina e rinvia, a SerSi Ce l'art. 622 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017
Cass., Sez. 1, n. 13941 del 18/01/2015
Cass., Sez. U., n. 40109 del 18/07/2013
Cass., Sez. U., n. 2925 del 16/10/2018
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ODDI LUIGINA nato a AVEZZANO il 09/06/1972 DI BENEDETTO PAOLO nato a SULMONA il 05/10/1971 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il PG conclude: fermi gli effetti penali, chiede l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente. udito il difensore L'avv. PEPE EMILIANO si riporta alla memoria già depositata, chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza, deposita conclusioni e nota spese; L'avv. MANGAZZO FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di aL2pello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto Paolo D- B:nerietto e Luigina Oddi dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 3, M, O (false attestazioni sul registro informatico delle presenze a favore di altro dioenO ente del Tnbunale di sorveglianza di L'Aquila con correlata truffa aggravata), nonché dall'imputazione di cui al capo P limitatamente agli episodi del 31 mar2o e Cel 29 aprile 2011 (false attestazioni sul registro informatico delle presenze del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila a favore della Oddi); ha dichiarato, inotre, ncri doversi procedere in relazione agli ulteriori residui reati (G, I, P, R e R1 relati‘ri a false attestazioni sul registro informatico delle presenze del Tribunale dl sorveglianza di L'Aquila a favore della Oddi) perché estinti per intervenuta prescrizione e, in relazione a tali reati, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado (condanna generica al risarcimento del danno in favore del tiristero della Giustizia), con spese compensate.

2. Gli imputati ricorrono per cassaziore, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il rlcoven:e deduce vizi di motivazione per contraddittorietà risultante dagli atti del processo e travisamento della prova, nonché illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, I rh:ori-,2nte amenta il vizio di motivazione per mancanza od apparenza della stessa rispetto ai motivi di appello concernenti le condotte addebitate ad entrambi gli inpscati a capi G, e, per la sola Oddi, P e R1. 2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai capi e, R, anche sulla sussistenza della contestata aggravante. 2.4. Con il quarto motivo, si contescano vizi di motivazione e violazione di legge rispetto all'aver correlato tirid c!li episodi di falsa attestazione, qualificati dal Tribunale come violazioni dell'ad 55-7u,npures cl.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il delitto di truffa. 2.5. Con il quinto motivo, ci si dLole della violazione di legge per aver considerato sussistente l'aggravante li i ali art. 61 n. 9 cod. pen. in relazione agli episodi di truffa, nonché vizio :li inociva2icne in relazione agli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2)01 CON:31:D 'MATO IN DIRITTO 3.

Il ricorso merita accoglimento ispetto ai primi due motivi, assorbiti gli altri, per le ragioni di seguito indicate.

4. Quanto al primo motivo, E SSC e fondato nella parte in cui rileva come i dati relativi alle telefonate ovvero i tabula :i te efc n ci, tra la Oddi ed il Di Benedetto, a cui sarebbero seguite le false at.:es:azioni realizzate dal secondo sul registro informatico delle presenze del Tribunale 1: sDrveglianza di L'Aquila a favore della prima, dall'ottobre 2010 sino al 6 aprile 2011 non risultano essere tra gli atti del fascicolo del dibattimento, né, ir tale periodo temporale, furono disposte intercettazioni delle stesse conr unicazi.Dni. Intercettazioni che, invece, furono disposte dal 7 aprile al 23 maggi) 2012 (utilizzabili solamente per i dati esterni alle comunicazioni intercorse), senonc hé agli atti risultano essere stati depositati i "registri delle timbrature" in entra:a ed uscita solo dal 30 marzo al 26 maggio 2011.

Sulla base di questi docurr enti, non è comprensibile il ragionamento svolto dalla Corte di appello la quale ha .i.:ent.to che sussistesse la prova delle false attestazioni e delle relative truf'e accravate (capi G, I, P, R e R1), basandosi genericamente sulle asserite riscontrite coiric denze tra le telefonate (dalla Oddi al Di Benedetto per i capi G ed I cc m De Paulis per i capi P, R e R1) e le registrazioni informatiche effettua:e da rerno:3 per tutto il periodo dall'ottobre 2010 al maggio 2011.

5. Strettamente collegata a prirno rrotivo è l'altrettanto fondata doglianza rappresentata nel secondo dei motivi proposti sulla mancanza di motivazione, rispetto alle specifiche censure rrosse i sede di appello, ed alla motivazione apparente, contestata in relazione alle condo:te descritte ai capi G, P e R1 (relativi a false attestazioni sul registro informati(:o delle presenze del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila a favore della Odd:). Come già avvenuto nella precedente sentenza di annullamento con rin ii: cii questa Corte n. 2925 del 16/10/2018, dep. 2019, le doglianze mosse in sede di appel.o sulla prova dei fatti di cui agli artt. 55- quinquies d.lgs. n. 165 del 30/3/201.. (false attestazioni sul registro informatico delle presenze) avverso la sentenza di r rimo grado sono rimaste - ancora una volta - prive di riscontro specifico nella sentenza qui impugnata, con elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nH ità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e direttamente imposto data-t. 111., sesto comma, Cost.6.

Vanno quindi ribaditi i p - nclpi seconco il quale il giudice d'appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per l quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione aqii (fedi delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli intere.ss nor essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento cel danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione del:art. 129, oornnna 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 18889 del 28/02,l2D17, Rv. 269890) e che l'eventuale decisione di conferma delle statiiziDni civili effettuata dal giudice a causa della mera assenza dei presupposti per la pronuncia dalla sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. costituisce mot ve cli ricorso in cassazione per vizio di motivazione (Cass., Sez. 1, n. 13941 del ,J8/01/2015, Rv. 263065).

Va rilevato, infine, che "nel caso in cui il giucioe ci appello iichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato :o ;),er ntervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'irrputa:o ai fini celle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'ar:. 62.2 ecc. oroc. pen." (Cass., Sez. U., n. 40109 del 18/7/13, Rv. 256087). 7, Dalle considerazioni espos:e ceriva l'ac:coglírnento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, con ccr:seguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ferme le statuizioni penali, zinrula :a se n«:e..-iza impugnata agli effetti civili in relazione ai capi G, riguardante entnirrit i ricorrenti, I, P, R e R1 riguardanti la sola ricorrente Oddi Luigina e rinvia, a SerSi Ce l'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale demanda il regolamento delle spese di