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Sentenza — n. 37984/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37984/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDONI DOMENICO nato a TIVOLI il 10/11/1972 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo 14-Preetwatere-Ge~-ale-eerrehrdtr-prer l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato LAURO MASSIMO sostituto processuale, in difesa delle parti civili DELFINI ALESSANDRO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI CASTELMANI ROSSELLA e DELFINI FEDERICO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI CASTELMANI ROSSELLA si associa alle conclusioni del PROCURATORE GENERALE e deposita conclusioni scritte e nota spese L'avvocato NICOTERA PIETRO difensore fiducia di NARDONI DOMENICO conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non viene formulata alcuna censura diretta alla struttura della motivazione, bensì viene operata una alternativa lettura dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.Nulla va liquidato per la parte civile, priva di interesse, essendo il ricorso limitato al diniego delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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difesa penale responsabilità penale dei minori difesa d'ufficio risarcimento alle vittime di reati difesa obbligatoria bisogni medici del minore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDONI DOMENICO nato a TIVOLI il 10/11/1972 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo 14-Preetwatere-Ge~-ale-eerrehrdtr-prer l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato LAURO MASSIMO sostituto processuale, in difesa delle parti civili DELFINI ALESSANDRO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI CASTELMANI ROSSELLA e DELFINI FEDERICO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI CASTELMANI ROSSELLA si associa alle conclusioni del PROCURATORE GENERALE e deposita conclusioni scritte e nota spese L'avvocato NICOTERA PIETRO difensore fiducia di NARDONI DOMENICO conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza

RITENUTO IN FATTO

l.. Nei confronti di Nardoni Domenico sono ascritti i reati di omicidio volontario di Delfini Alberto, fatto commesso il 12.5.2018 (capo A), e di furto di un fucile calibro 12 matricola n.113408, fatto commesso il 30.11.2014 (capo C) e di detenzione e porto illegali del medesimo fucile, fatti commessi il 12.5.2018 (capo B). Con sentenza pronunciata in data 30.4.2019 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti e, riconosciuta la continuazione tra i capi A e B, lo ha condannato alla complessiva pena di anni diciotto di reclusione ed € 800 di multa, con la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, pene accessorie e statuizioni civili in favore delle parti civili.

Con sentenza pronunciata in data 20.2.2020 la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni quindici e mesi quattro di reclusione ed € 300 di multa, con conferma nel resto. Nel contesto di una contesa tra Delfini Alberto, convivente della figlia dell'imputato, e Nicolò Nardoni, figlio dell'imputato, per un credito vantato dal primo, la sera del 12 maggio 2018 l'imputato, sapendo delle intenzioni aggressive del Delfini, aveva impugnato un fucile calibro 12, in precedenza rubato dallo stesso imputato, per affrontare il Delfini.

Nel corso del confronto verbale tra l'imputato e la vittima, non intimorita dall'arma, il primo sparava un colpo che attingeva mortalmente la vittima. Dalla perizia balistica emergeva che il colpo di fucile era stato sparato con la vittima in posizione a terra. La sentenza di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei numerosi precedenti penali, della parzialità delle iniziali dichiarazioni quando aveva sostenuto che l'arma era detenuta dalla vittima, dell'assenza di un effettivo pentimento, desumibile dalla mancanza di iniziative risarcitorie e dalle affermazioni minatorie indirizzate ai parenti della vittima in un colloquio in carcere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Nardoni Domenico, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. L'atto di appello, sul punto, aveva evidenziato che l'imputato era intervenuto per sedare un contrasto tra la vittima e suo figlio, e che, dopo il fatto, aveva chiamato i carabinieri ammettendo le proprie responsabilità. Nel corso di un colloquio in carcere con la moglie l'imputato aveva fatto affermazioni valutate negativamente dai giudici, ma solo per la pesante terapia farmacologica che stava assumendo. Nei confronti dell'imputato era stata esclusa la recidiva e la confessione, dopo una iniziale incertezza, era stata piena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivo con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Il giudizio sulle attenuanti generiche attiene all'esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, che è vincolata solo in relazione ai criteri, indicati dall'art. 133 cod, pen., alla stregua dei quali è possibile esercitare la facoltà di scelta e alla necessità della motivazione, funzionale al controllo sui criteri applicati. Il ricorso esprime dissenso dal giudizio del secondo giudice, sostenendo che le attenuanti generiche potevano essere riconosciute per il contesto nel quale il fatto era stato commesso e per la condotta successiva tenuta dall'imputato, che aveva subito chiamato i carabinieri, mentre non potevano essere ritenuti elementi ostativi i precedenti penali, a fronte dell'esclusione della recidiva, né il fatto che inizialmente la confessione non era stata piena, né la mancanza di risarcimento del danno, date le precarie condizioni economiche dell'imputato.

Non viene formulata alcuna censura diretta alla struttura della motivazione, bensì viene operata una alternativa lettura dei dati disponibili, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.Nulla va liquidato per la parte civile, priva di interesse, essendo il ricorso limitato al diniego delle attenuanti generiche.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d