Cassation appeal dismissed as inadmissible for containing merits arguments regarding denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained arguments regarding the merits of the case. The defense argued that general mitigating circumstances should have been granted based on the victim's subjective profile and the defendant's subsequent confession. The court rejected this, stating that such arguments require a new assessment of facts which is prohibited in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains arguments of merit, as the Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the application of mitigating circumstances already decided by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAULET CRISTI IONUT nato il 28/08/1989 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 04.cril Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI g,.bE ha concluso chiedendo Al G4,4'ea4AQ...2/0&. deii tibie/ad( IP t • i cidaz leo/inie avuoceiso D2601; 4,1 Qmvcib e 2t.'51PO1Qtiti heAleix editede ida
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 17.9.2019 la Corte di assise di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 9.1.2019 con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia aveva dichiarato Raulet Cristi Ionut colpevole dell'omicidio volontario della convivente Felici Roberta, fatto commesso il 3.4.2018, condannandolo alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie e a statuizioni civili. In data 3.4.2018 i carabinieri, su segnalazione di Ratti Alberto, incontravano l'imputato il quale confessava di aver ucciso la convivente; effettuato sopralluogo presso l'abitazione della coppia, i carabinieri rinvenivano Felici Roberta cadavere, attinta da tre coltellate al petto.
Tratto in arresto, l'imputato aveva confessato di essere l'autore dell'omicidio. Ritenuta la responsabilità dell'imputato, il primo giudice ha negato le attenuanti generiche, in ragione dell'intensità del dolo, desumibile dal numero di coltellate, e della condotta successiva caratterizzata dall'aver formattato il proprio cellulare e dall'essersi intrattenuto a giocare alla slot-machine.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Raulet Cristi Ionut, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con il primo e il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato valutato il profilo soggettivo della vittima e le sue condotte in danno dell'imputato, né la incensuratezza del reo e la sua condotta processuale, né, infine, il ravvedimento manifestato con la richiesta di perdono.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e il difensore delle parti civili si è associato, chiedendo la liquidazione delle spese del, presente grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Innanzitutto, si deve rilevare che il secondo motivo, laddove fa riferimento all'istituto della continuazione, è frutto di evidente refuso, risultando ascritto all'imputato un solo reato. Entrambi i motivi riguardano il diniego delle attenuanti generiche.La censura motivazionale si risolve nella prospettazione di argomenti di merito funzionali ad una rivisitazione di quanto statuito dalle sentenze di merito. Infatti, a fronte delle concordi valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, che non hanno riscontrato la sussistenza di ragioni per diminuire la pena considerati l'intensità del dolo e la condotta post delictum, il ricorso ha evidenziato il negativo profilo soggettivo della vittima, la condizione di soggezione in cui l'imputato si era trovato, la confessione resa, la incensuratezza del reo, tutti dati funzionali ad un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.
Si deve aggiungere che la sentenza di appello ha specificamente esaminato il relativo motivo di appello proposto dalla difesa, osservando che era provato che l'omicidio fosse avvenuto nel corso di un litigio sorto all'interno di una relazione di coppia spesso conflittuale, ma non che l'imputato fosse stato vittima di vessazioni da parte della convivente. Nel quadro della condotta successiva al reato aveva valenza negativa l'iniziativa, evidentemente finalizzata a disperdere elementi contra se, dell'imputato di cancellare la memoria del telefono cellulare e la scelta di passare del tempo col gioco d'azzardo.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. Va respinta la richiesta della parte civile di rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, relativo a punti della decisione concernenti unicamente il trattamento sanzionatorio e non rilevanti ai fini della posizione delle parti civili medesime (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, ASCIONE, Rv. 280519;
Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della ' somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 13