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Sentenza — n. 37319/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of specific recidivism risk and proportionality violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain the suspect's pre-trial detention. The defense argued that less restrictive measures like electronic monitoring were available and that the trial court failed to concretely assess the specific risk of recidivism under Article 274 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, ruling that the trial judge's assessment of the suspect's subjective profile and the gravity of the organized crimes was logically coherent and sufficient to justify the severe measure.

Regesto Legislator

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The court's evaluation of the specific risk of recidivism based on the suspect's subjective profile and the gravity of the charges constitutes a valid basis for pre-trial detention, provided the reasoning is logically coherent and proportionate.

Parole chiave

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pre-trial detention specific recidivism risk proportionality principle less restrictive measures organized crime cassation inadmissibility custodia in carcere precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
per vizio di motivazione e violazione di legge nel punto in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva specifica, ai sensi dell'art. 274 lett.
Art. 606 cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Emanuele Luppi, deducendo "violazione ex art. 606 lett.
Art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
A cura della cancelleria, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Venezia, investito ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Ritiene, inoltre, il Collegio, che l'ordinanza impugnata risulta coerente con la norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019
Cass. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv.
Cass. Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018
277762; Cass. Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017
272212; Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv.
Corte Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLI OMAR nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 05/08/1990 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA C/Le-- CL":41^3k. O l'inammissibilita del ricorso •

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il Tribunale di Venezia, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Martelli Omar, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 9.3.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare - della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 14, da 24 a 31, 38, 40, 41, 42 e 45 della provvisoria imputazione (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati contro il patrimonio e, segnatamente, di furti, attraverso esplosione di casse automatiche installate presso istituti bancari e postali, con l'aggravante della disponibilità di armi, nella specie plurime pistole e un fucile d'assalto kalashnikov; una serie di furti aggravati, consumati e tentati; una rapina pluriaggravata; il tentato omicidio ai danni dei Carabinieri, intervenuti nel corso della perpetrazione di uno di detti delitti; reati in materia di armi ed esplosivi e di ricettazione).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Emanuele Luppi, deducendo "violazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e violazione di legge nel punto in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva specifica, ai sensi dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen.; carenza di motivazione nella parte in cui non è stata considerata l'esistenza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere egualmente idonee a prevenire il rischio di recidivanza specifica; violazione dei principi di adeguatezza e proporzione in punto di applicazione delle misure cautelari". Ha, al riguardo, osservato che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti nel caso di specie le esigenze cautelari esclusivamente in ragione dell'estrema gravità dei reati contestati all'indagato e del suo profilo soggettivo; che, inoltre, il Tribunale si sarebbe limitato a sostenere come il pericolo di recidivanza fosse "attuale" senza, tuttavia, nulla specificare rispetto al requisito della concretezza, ugualmente ed espressamente richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen.; che, come sarebbe stato rappresentato dalla difesa, l'indagato avrebbe potuto beneficiare degli arresti domiciliari da eseguirsi anche con l'apposizione del c.d. braccialetto elettronico presso l'abitazione della nonna, che aveva offerto la propria disponibilità ad accogliere il nipote; che tale misura meno afflittiva sarebbe stata idonea a salvaguardare le ritenute esigenze cautelari, tenuto conto del periodo già trascorso in carcere da parte dell'indagato, produttivo di un sufficiente e qualificato effetto deterrente alla reitera‘ne di analoghe condotte devianti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.Per quanto concerne la valutazione relativa alla sussistenza delle concrete e attuali esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare rispetto alle stesse, va rilevato che il Tribunale di Venezia ha, in primo luogo, evidenziato che si era in presenza di fatti di reato, che per la loro sistematicità ed estrema gravità, oltre che per il contesto associativo nel quale si collocavano, denunciavano il ricorri un rischio di reiterazione criminosa specifica di spiccatissimo rilievo e di allarmante attualità; quindi ha osservato che il pericolo di reiterazione di ulteriori condotte delittuose era ulteriormente aggravato dal negativo profilo soggettivo dell'indagato, gravato da precedenti per rapina e furto.

Ebbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto conformi ai criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati e alla scelta della misura di contenimento; così che, l'ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, che, in parte, sono assolutamente generiche e, in parte, oltre a riproporre profili di doglianza già valutati con corretti argomenti logici e giuridici, finiscono per il richiedere a questa Corte una diversa valutazione dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

Ritiene, inoltre, il Collegio, che l'ordinanza impugnata risulta coerente con la norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen. come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. E in vero - fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) - occorre rimarcare che gravità del reato non significa gravità del fatto; e che, a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari.

Va, inoltre, osservato che il giudizio del Tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminose, per la sua valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza (cfr. Cass. Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Cass. Sez. 6, n. 5543 del 17/01/2018, Rv. 272212; Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura, che in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.4. A cura della cancelleria, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, i