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Sentenza — n. 37306/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37306/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37306/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto nell'interesse di Carmine POCCI per ottenere, previa determinazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo giudicato dalla sentenza sub 1), la dichiarazione di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione (dal 26 gennaio 2014 al 24 novembre 2014) subìto per la sentenza sub 2), in relazione alla pena residua di anni dieci e mesi otto di reclusione risultante dal provvedimento di cumulo emesso in data 20 novembre 2018 n. 1742/2018 RE dalla Procura generale di Napoli con riguardo alle sentenze:

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618). 2.1. Nel caso in esame, come il ricorso non contesta, il periodo di custodia cautelare (dal 26 gennaio 2014 al 24 novembre 2014) per i reati giudicati con la sentenza sub 2) è stato sofferto prima del 14 luglio 2015, data di «chiusura» della contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 ottobre 2017, sicché non può essere dichiarato fungibile ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a nulla rilevando l'intervenuta unificazione dei reati e delle pene. 2.2.

Parole chiave

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criminalità persistente attività criminosa traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione mantenimento della carcerazione preventiva sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 ottobre 2017, sicché non può essere dichiarato fungibile ex art. 657, comma 4, cod.
art. 416-bis cod. pen
della Corte d'appello di Napoli del 5 ottobre 2017 che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord in data 14 luglio 2015, infliggeva la pena di anni dieci di reclusione per art. 416-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POCCI CARMINE nato a NAPOLI il 05/09/1990 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto nell'interesse di Carmine POCCI per ottenere, previa determinazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo giudicato dalla sentenza sub 1), la dichiarazione di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione (dal 26 gennaio 2014 al 24 novembre 2014) subìto per la sentenza sub 2), in relazione alla pena residua di anni dieci e mesi otto di reclusione risultante dal provvedimento di cumulo emesso in data 20 novembre 2018 n. 1742/2018 RE dalla Procura generale di Napoli con riguardo alle sentenze:

1) della Corte d'appello di Napoli del 5 ottobre 2017 che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord in data 14 luglio 2015, infliggeva la pena di anni dieci di reclusione per art. 416-bis cod. pen. (fatto commesso dall'aprile 2011 in permanenza);

2) della Corte d'appello di Napoli del 30 giugno 2014 che infiggeva la pena di anni 3 di reclusione per reati in materia di armi (fatti commessi in data 28 agosto 2012), pena unificata, previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati dalla sentenza sub. 1, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio in mesi otto di reclusione;

3) del Tribunale di Napoli in data 17 ottobre 2016 che infliggeva la pena di mesi otto di reclusione; rilevando che il periodo di detenzione (dal 26 gennaio 2014 al 24 novembre 2014) subìto in fase cautelare per la sentenza sub 2) è anteriore alla data di commissione dei reati giudicati con la prima sentenza (permanenza cessata il 14 luglio 2015), avendo il pubblico ministero già correttamente provveduto a dichiarare parzialmente espiata e fungibile altra porzione di pena, pari a complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione (dal 26/9/2012 al 25/5/2013 espiata per la sentenza sub 2); dal 26/5/2013 al 25/1/2014 fungibile per la sentenza sub 3), e determinato il residuo da espiare in anni nove e mesi quattro di reclusione.

2. Ricorre Carmine POCCI, a mezzo del difensore avv. Alfonso Iovino, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché, in considerazione della ritenuta continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze, non deve applicarsi il limite previsto dall'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen.; la riconosciuta unificazione dei reati ex art. 81 cpv. cod. pen. rende unico il reato, sicché unica è la pena, con la conseguenza che la fungibilità deve avere ad.oggetto l'intera pena espiata per la seconda sentenza, essendo stata erroneamente determinata dal giudice dell'esecuzione la cessazione della permanenza del reato associativo alla data della sentenza di primo grado, mentre il condannato è ininterrottamente detenuto dal 26 settembre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La doglianza sviluppata dal ricorso è infondata perché in contrasto con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo» (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, Della Torre, Rv. 207184;

Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618). 2.1. Nel caso in esame, come il ricorso non contesta, il periodo di custodia cautelare (dal 26 gennaio 2014 al 24 novembre 2014) per i reati giudicati con la sentenza sub 2) è stato sofferto prima del 14 luglio 2015, data di «chiusura» della contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 ottobre 2017, sicché non può essere dichiarato fungibile ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., a nulla rilevando l'intervenuta unificazione dei reati e delle pene. 2.2.

Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327; in precedenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101), facendo chiaro e univoco riferimento alle date di commissione dei reati che risultano dal provvedimento di cumulo.

3. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo cui il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente. È quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651).

4. È, del resto, generica e perciò inammissibile la censura, promiscuamente sviluppata nel ricorso, circa la individuazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo giudicato con la sentenza sub 2), correttamente effettuata nel rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 dep. 2018, P.G. in proc. Olivieri, Rv. 272138), poiché si limita a dedurre un anteriore stato detentivo che, tuttavia, non costituisce elemento di per sé in grado di recidere il legame associativo. 4.1.

L'arresto dell'imputato non determina, infatti, il diretto ed automatico effetto di disarticolare il clan camorristico o di fare cessare la partecipazione ad esso, perché «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121). 4.2.

Spettava, pertanto, al ricorrente di sviluppare specifiche argomentazioni idonee a dimostrare la cessazione del legame associativo mafioso, non risultando, del resto, neppure dedotto l'allontanamento del ricorrente dal clan o lo scioglimento di esso. 4.3. D'altra parte, il giudice dell'esecuzione ha pure evidenziato, senza ricevere alcuna critica, che il condannato riceveva dal clan la «mesata», chiaramente indicativa della persistenza del legame.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors