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Sentenza — n. 37297/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grievance regarding prison package delivery rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner failed to demonstrate a specific legal grievance. The detainee argued that the prison administration violated rights regarding the delivery of comfort items via family packages, but the court found the arguments too generic. The decision rests on the requirement that such appeals must concretely identify the violated norm and the resulting actual and grave prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.: An appeal before the supervision court is inadmissible de plano if it lacks the specific invocation of a subjective right and fails to demonstrate an actual and grave prejudice derived from administrative conduct.

Parole chiave

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prison supervision appeal inadmissible de plano actual grave prejudice comfort items delivery generic legal arguments prison administration rights procedural standing tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod.
Art. 35-bis, Ord. pen.
Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Art. 14, reg. es. Ord. pen.
Il ricorso richiama in modo indeterminato il diritto del detenuto di ricevere oggetti di conforto, contenuti in pacchi - regolato, nei suoi presupposti e limiti, dall'art. 14 del reg.
Circolare DAP n. 3676/515 del 2.10.2017

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh
pen., non soltanto se trdtasi di istanza identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ma, anche ed anzitutto, se essa risulta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge per il suo accoglimento (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv.
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk
263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amato Carmine, nato a Napoli il 22/03/1981 avverso il decreto del 16/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto dal detenuto Carmine Amato, assoggettato al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., con cui questi si doleva della mancata consegna di un orologio ricevuto tramite pacco raccomandato. Il Magistrato rilevava come non fosse stato dedotto un grave pregiudizio derivante dalla lesione di diritti.

2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen., e 666, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente sarebbe qui in gioco «il diritto alla osservanza delle norme in materia di ricezione oggetti consentiti per il tramite del pacco inviato dalla famiglia (circolare DAP n. 3676/515 del 2.10.2017)», suscettibile di tutela giurisdizionale piena, da esercitare nel rispetto delle norme di rito, tra cui quelle che assicurano il principio del contraddittorio, nella specie ingiustamente negato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel procedimento di sorveglianza l'inammissibilità dell'istanza può essere decretata de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non soltanto se trdtasi di istanza identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ma, anche ed anzitutto, se essa risulta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge per il suo accoglimento (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01).

Le condizioni per attivare il rimedio giurisdizionale, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., sono l'invocazione, almeno in astratto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di «diritto», in tesi incisa da condotte dell'Amministrazione penitenziaria, violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio» (da ultimo, Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta).Nella specie, il decreto impugnato nega la concorrenza di tali necessarie condizioni, e il ricorso non confuta, in modo adeguatamente specifico, tale affermazioni.

Il ricorso richiama in modo indeterminato il diritto del detenuto di ricevere oggetti di conforto, contenuti in pacchi - regolato, nei suoi presupposti e limiti, dall'art. 14 del reg. es . Ord. pen., prima ancora che, per il regime detentivo differenziato, dalla Circolare 2 ottobre 2027 - ma non indica affatto, neppure per sommi capi, il contenuto di tale disciplina normativa, né precisa sotto quale aspetto essa sarebbe stata violata dalla condotta dell'Amministrazione, e neppure esattamente identifica, in guisa tale da lasciarne apprezzare la potenziale consistenza, il pregiudizio concreto che ne sarebbe derivato.

3. L'inammissibilità del ricorso dipende, dunque, dalla assoluta genericità delle deduzioni che lo sorreggono. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa ,delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021 Il Con • vite re estensore Il Presidente