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Sentenza — n. 36700/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36700/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36700/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mihasi Eduart ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2020 del G.i.p. del Tribunale di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: ai reati di cui agli artt. 628, 648 e 697 cod. pen.) art. 23 I. 18/04/1975 n. 110 commessi il 19 settembre 2017 in Andria, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 2/04/2019, definitiva il 22 ottobre 2019;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a tre reati di rapina aggravata, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen., commessi il 4, 6 e 9 settembre 2017 in Altamura, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 18 dicembre 2019, definitiva il 3 gennaio 2020. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena adeguamento della pena sospensione di pena errore nella commisurazione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIHASI EDUART nato il 02/01/1995 avverso l'ordinanza del 26/05/2020 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Alessandro Cimmino, con atto del 23 aprile 2021 chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Mihasi Eduart ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2020 del G.i.p. del Tribunale di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) ai reati di cui agli artt. 628, 648 e 697 cod. pen.) art. 23 I. 18/04/1975 n. 110 commessi il 19 settembre 2017 in Andria, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 2/04/2019, definitiva il 22 ottobre 2019;

2) a tre reati di rapina aggravata, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen., commessi il 4, 6 e 9 settembre 2017 in Altamura, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 18 dicembre 2019, definitiva il 3 gennaio 2020. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di procedere con la riduzione di un terzo della pena in aumento per il reato satellite giudicato all'esito di rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam Samir, Rv. 276838). Nell'ordinanza impugnata, al contrario, non appare emergere nella determinazione della pena complessiva per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, la riduzione prevista per il rito nei riguardi dei reati giudicati con rito abbreviato.

2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, limitatamente alla determinazione della pena, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Così deciso 1'11/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico F ordalisi Angela Tardio