Sentenza — n. 36698/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 22.2.2020 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Damiano Romano, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 14.5.2018 e 15.11.2017, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati omogenei (tentata estorsione), commessi in luoghi diversi (S. Anastasia - Somma Vesuviana), uno in concorso con altri e con il fine di agevolare il clan di appartenenza, mentre l'altro commesso da solo per profitto personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Damiano Romano ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto non era stato considerato che i reati, omogenei, erano stati commessi in luoghi e tempi tra loro assai vicini, erano stati realizzati con le medesime modalità esecutive ed, entrambi, in danno di operatori commerciali. Entrambi i reati erano stati commessi avvalendosi del metodo mafioso, ancorchè la relativa circostanza aggravante fosse stata contestata in un solo procedimento.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO DAMIANO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/11/1975 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette~te le conclusioni del PG tiott
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 22.2.2020 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Damiano Romano, ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 14.5.2018 e 15.11.2017, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che le sentenze di condanna erano relative a reati omogenei (tentata estorsione), commessi in luoghi diversi (S. Anastasia - Somma Vesuviana), uno in concorso con altri e con il fine di agevolare il clan di appartenenza, mentre l'altro commesso da solo per profitto personale.
2. Il difensore di Damiano Romano ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto non era stato considerato che i reati, omogenei, erano stati commessi in luoghi e tempi tra loro assai vicini, erano stati realizzati con le medesime modalità esecutive ed, entrambi, in danno di operatori commerciali. Entrambi i reati erano stati commessi avvalendosi del metodo mafioso, ancorchè la relativa circostanza aggravante fosse stata contestata in un solo procedimento.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'ordinanza impugnata ha valutato i dati fattuali emergenti dalla ricostruzione di ciascun fatto operata dalle due sentenze di condanna, individuando, unitamente a circostanze che potevano essere significative di una unitaria deliberazione quali la prossimità di tempo, la omogeneità e l'attività commerciale svolta dalle persone offese, alcuni dati di segno contrario: i diversi ambiti territoriali, la presenza di concorrenti e il collegamento con il contesto camorristico solo in un caso. Ora, se è pur vero che i luoghi di consumazione dei reati sono tra loro prossimi, pur tuttavia il richiamo alle diverse modalità esecutive - avendo in un caso il ricorrente agito assieme ad altro soggetto avvalendosi del metodo mafioso con il riferimento al sostegno delle famiglie dei carcerati come causale del contributo richiesto - è stato ritenuto, con argomentazione che certamente supera la censura di manifesta illogicità, significativo di distinte deliberazioni criminose.
Va dunque respinto il ricorso, con con-seguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Nrchele Bta chi Angela Tardio ìàdk. .akkek. gfn-9,2_