Sentenza — n. 36685/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 18.12.2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza, emessa in data 22.2.2019, con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari aveva dichiarato Cassano Nicola colpevole della contravvenzione di porto senza giustificato motivo di due coltelli (capo B) e di tentato omicidio di Murolo Domenico (capo A), fatti commessi il 7.10.2018, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione. Sulla base della testimonianza della persona offesa e di Iacovelli DaviOhngelo, presente al fatto, ed anche della confessione dell'imputato, è stato accertato che nella serata del 7.10.2018 Cassano Nicola, che durante la giornata aveva avuto un litigio con il cognato Murolo Domenico che gli aveva impedito di condurre l'autovettura perché in condizioni psico fisiche non adeguate, aveva atteso il cognato e lo aveva affrontato, armato di un coltello con lama di cm. 20, colpendolo con una coltellata al fianco.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha dunque esaminato lo specifico argomento proposto dalla difesa, dandovi una risposta che è rimasta esente da censure. Il motivo proposto è quindi manifestamente infondato. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSANO NICOLA nato a BARI il 25/07/1972 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; u44s il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO she ha concluso chiedendo ct,":~2.): àn41:2AAVnAnki4jU-ct- àeSt 'Ck CAVI(
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 18.12.2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza, emessa in data 22.2.2019, con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari aveva dichiarato Cassano Nicola colpevole della contravvenzione di porto senza giustificato motivo di due coltelli (capo B) e di tentato omicidio di Murolo Domenico (capo A), fatti commessi il 7.10.2018, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione. Sulla base della testimonianza della persona offesa e di Iacovelli DaviOhngelo, presente al fatto, ed anche della confessione dell'imputato, è stato accertato che nella serata del 7.10.2018 Cassano Nicola, che durante la giornata aveva avuto un litigio con il cognato Murolo Domenico che gli aveva impedito di condurre l'autovettura perché in condizioni psico fisiche non adeguate, aveva atteso il cognato e lo aveva affrontato, armato di un coltello con lama di cm. 20, colpendolo con una coltellata al fianco.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cassano Nicola, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio sull'elemento soggettivo, e la conseguente qualificazione giuridica, del reato ascritto al capo A. La sentenza di appello aveva frainteso, e quindi vi aveva puntualmente risposto, il rilievo, esposto con l'atto di appello, secondo il quale la prossimità tra imputato e vittima nel momento dell'azione era dato significativo della non volontà dell'agente di colpire l'avversario in zone vitali del corpo e dunque dell'assenza di una volontà di uccidere.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. A fronte della motivazione delle sentenze di merito, che hanno fondato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato sulla considerazione delle caratteristiche della condotta - l'imputato aveva utilizzato un coltello con lama di cm venti che era penetrato nella cavità addominale fermandosi sulla parete addominale posteriore - e sulle contestuali affermazioni dell'imputato ("Dove sta che adesso Io ammazzo ..."), il motivo di ricorso articola la censura motivazionale sul rilievo che il secondo giudice avrebbe non compreso il senso di un argomento svolto nell'atto di appello - laddove si era sostenuto che la vicinanza tra imputato e vittima era dato significativo di una non volontà di uccidere -.
Ora, a parte il rilievo che la censura riguarda solo un argomento, ma non anche la complessiva giustificazione data dalle sentenze alla decisione assunta, si deve osservare che, a fronte del rilievo della difesa secondo il quale l'imputato si era trovato così vicino alla vittima da poter attingere al cúore o ad altri organi vitali e quindi se invece aveva mirato all'addome ciò era dovuto ad una precisa scelta di non uccidere, la sentenza di appello ha osservato che la distanza non era così ravvicinata, se il primo fendente sferrato dall'imputato era andato a vuoto e quindi la scelta di attingere all'addome era stata determinata dalle concrete condizioni nelle quali l'imputato si era trovato ad agire.
La sentenza impugnata ha dunque esaminato lo specifico argomento proposto dalla difesa, dandovi una risposta che è rimasta esente da censure. Il motivo proposto è quindi manifestamente infondato. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11