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Sentenza — n. 36521/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming remote hearing nullity due to lawyer's failure to submit correct remote participation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36521/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the remote hearing violated procedural rights. The appellant argued that his lawyer could not attend due to technical failures, but the court found the lawyer had submitted a remote participation request for a different client instead. Consequently, the court ruled that the appellant's own failure to provide the correct procedural request caused the absence, negating any ground for nullity.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1 cod. proc. pen.: The right to participate in a hearing is subject to strict procedural limits; failure to submit a valid remote participation request for the correct client does not constitute a lesion of rights sufficient to annul the judgment.

Parole chiave

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remote hearing participation procedural nullity defense lawyer absence cassation inadmissibility telejudicial proceedings corrispondenza con il difensore procedimento in contumacia obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 179, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Ceballo Hernandez Josè Miguel, nato a Napoli il 13/09/1968; Avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 13/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state richieste congiuntamente da Josè Miguel Ceballo Hernandez per la pena che doveva scontare, quantificata in un anno e sei mesi di reclusione. Il provvedimento di respingimento veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma all'esito dell'udienza di camera di consiglio celebrata con modalità da remoto, tramite la rete telematica ministeriale, alla quale le parti dovevano collegarsi attraverso il link "udienze.teams.tribsorv@giustizia.it".

2. Avverso questa ordinanza iosè Miguel Ceballo Hernandez, a mezzo dell'avv. Massimiliano Marano, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1 cod. proc. pen., conseguente al fatto che l'udienza del 13/01/2021, fissata con modalità da remoto davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, nella quale era stata adottata la decisione censurata, era stata celebrata in assenza di contraddittorio tra le parti processuali. Si deduceva, in proposito, che, a causa di disfunzioni della rete telematica ministeriale, alla quale si sarebbe dovuto accedere tramite il link "udienze.teams.tribsorv@giustizia.it", che non erano non addebitabili al ricorrente, il suo difensore, l'avv.

Fabrizio Ceccarelli, non aveva potuto partecipare all'udienza controversa, fissata per le ore 11.30 del 13/01/2021, davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, con la conseguente lesione delle sue prerogative difensive, rilevante ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Josè Miguel Ceballo Hernandez deve ritenersi inammissibile.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la rete telematica ministeriale, alla quale si sarebbe dovuto accedere tramite il link "udienze.teams.tribsorv@giustizia.it", non veniva attivata dall'avv. Fabrizio Ceccarelli, che non partecipava all'udienza da remoto celebrata nei confronti di Josè Miguel Ceballo Hernandez davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, svoltasi alle ore 11.30 del 13/01/2021. Deve, tuttavia, rilevarsi che, prescindendo dalle ragioni per le quali l'accesso alla rete telematica ministeriale non veniva attivato e da eventuali disfunzioni, l'avv.

Fabrizio Ceccarelli, con apposita comunicazione dell'11/01/2021 ore 15.28, non aveva 'inoltrato rituale richiesta di partecipazione da remoto all'udienza del 13/01/2021 quale difensore di Josè Miguel Ceballo Hernandez, ma quale difensore di un diverso assistito, Dino Pedrelli. Ne consegue che la mancata partecipazione dell'avv. Ceccarelli all'udienza controversa, celebrata davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, non assume alcun rilievo ai presenti fini, non risultando depositata rituale istanza di partecipazione da remoto dello stesso professionista quale difensore del ricorrente.

Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con l'adozione del provvedimento impugnato, nel caso di specie, non vi è stata alcuna lesione con lesione del diritto di partecipazione in grado di determinare la nullità assoluta e insanabile del giudizio e della relativa ordinanza, rilevabile ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avendo il difensore del ricorrente 'dato causa alla sua mancata partecipazione da remoto all'udienza controversa con l'indicazione di un assistito diverso da José Miguel Ceballo Hernandez.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che il diritto di partecipare all'udienza da parte dell'istante è soggetta a limiti processuali rigorosi, che, nel caso di specie, sulla scorta della ricostruzione procedimentale effettuata non appaiono rispettati, per effetto dell'erronea indicazione del soggetto nell'interesse del quale l'avv. Fabrizio Ceccarelli intendeva presenziare all'udienza di camera di consiglio del 13/01/2021 ore 11.30, celebrata con modalità da remoto davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza» (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Josè Miguel Ceballo Hernandez deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.