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Sentenza — n. 36490/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36490/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36490/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Boicu Sebastian ricorre avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti reati tra loro: furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2007 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 16 maggio 2008, definitiva il 14 novembre 2008;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2.

Parole chiave

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tentativo nel diritto penale abbandono del procedimento penale altri reati permesso di promuovere un procedimento penale licenziamento per furto crimine

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Boicu Sebastian ricorre avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti reati tra loro:
art. 624 cod. pen
furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2007 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 16 maggio 2008, definitiva il 14 novembre 2008;
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOICU SEBASTIAN nato il 02/03/1984 avverso l'ordinanza del 02/03/1984 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sai:44e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giovanni Di Leo, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Boicu Sebastian ricorre avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti reati tra loro:

1) furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2007 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 16 maggio 2008, definitiva il 14 novembre 2008;

2) furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 22 agosto 2007 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 22 settembre 2010, definitiva il 31 dicembre 2010, e riguardo ai seguenti reati tra loro:

3) furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 10 settembre 2012 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza dell'Il settembre 2012, definitiva il 31 ottobre 2012;

4) tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 30 ottobre 2012 in Genova, giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 12 ottobre 2015, definitiva il 26 febbraio 2019. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i primi due reati non potevano essere uniti dal vincolo della continuazione; che, infatti, la modalità esecutiva delle condotte era stata diversa, posto che nel reato sub 1 Bouicu aveva agito con l'ausilio di una terza persona e senza commettere alcuna effrazione, mentre l'altro furto lo aveva commesso da solo e con l'uso di un attrezzo che aveva con sé per lavoro; che l'istanza doveva essere rigettata anche con riferimento agli altri reati; che, infatti, uno di tali reati era stato commesso in concorso con un complice, mentre l'altro era stato commesso solo da Boicu; che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che le condotte erano state estemporanee; che i reati, più che essere sintomatici di un medesimo disegno criminoso, erano sintomatici del fatto che il condannato fosse dedito ai reati di furto.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe valorizzato solo alcuni degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso evidenziati dalla difesa, trascurando del tutto di considerare che l'aver commesso il reato da solo o con l'ausilio di terze persone e l'aver realizzato i furti con l'uso di uno strumento posseduto per il lavoro non erano elementi ostativi all'accogilimento dell'istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché non si correla con la puntuale motivazione del giudice dell'esecuzione. Il Collegio evidenzia che il giudice dell'esecuzione ha compiutamente motivato in ordine alle ragioni poste a fondamento dell'istanza con argomentazioni affatto illogiche o contraddittorie, perché la semplice sussistenza di una relativa vicinanza temporale tra alcuni dei fatti oggetto dell'istanza non è, da sola, sufficiente ad affermare l'esistenza del medesimo disegno criminoso. In tema di esecuzione, infatti, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha argomentato in modo ineccepibile che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati presentavano modalità esecutive diverse ed erano stati il frutto di circostanze occasionali. In sostanza, non vi era prova che, al momento della commissione del primo reato, il condannato avesse già preventivato di realizzare anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. Non vi era, pertanto, la sussistenza evidente degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigli