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Sentenza — n. 36469/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36469/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di assise di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Gaetano D'Aquino, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con numerose sentenze di condanna divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Sante Foresta, in difesa di Gaetano D'Aquino, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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adeguamento della pena gravità della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena formazione di una pena complessiva errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
pen., nel reato per il quale era stata inflitta la pena più grave in fase di cognizione; sia in ordine alle quantificazioni dei singoli aumenti, operate, sulla base di motivazione congrua, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 671 cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
e dall'art. 81 cod. pen., con richiamo dei criteri fissati dall'art.
art. 133 cod. pen
pen., con richiamo dei criteri fissati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO GAETANO nato a CATANIA il 16/10/1971 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 della CORTE ASSISE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Gaetano D'Aquino, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con numerose sentenze di condanna divenute irrevocabili.

2. Con ordinanza del 28 settembre 2020, il giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza, riconoscendo la continuazione limitatamente a due gruppi distinti di reati fra quelli ivi indicati; individuava il reato più grave per ciascuna delle due serie; rideterminava gli aumenti di pena per i reati satellite di ciascuna serie; rigettava l'istanza per il resto.

3. L'avv. Sante Foresta, in difesa di Gaetano D'Aquino, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen., e carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto, nella determinazione di tali aumenti, dei rapporti di gravità fra detti reati, né dei rapporti fra le entità delle pene che erano state stabilite nelle rispettive sentenze di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sia in ordine alle modalità con le quali devono essere eseguite le operazioni di rideterminazione delle pene in sede esecutiva in conseguenza del riconoscimento della continuazione, con il compimento dello scorporo dei singoli reati giudicati e la corretta individuazione, per ciascuna serie, del più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nel reato per il quale era stata inflitta la pena più grave in fase di cognizione; sia in ordine alle quantificazioni dei singoli aumenti, operate, sulla base di motivazione congrua, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 671 cod. proc. pen. e dall'art. 81 cod. pen., con richiamo dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.Peraltro, deve notarsi che la finalità di garantire la proporzionalità fra i rapporti di gravità di tutti i singoli reati, da un lato, e i rapporti di gravità di tutti gli aumenti di pena, dall'altro lato, non poteva consentire al giudice dell'esecuzione di violare il divieto di reformatio in peius, innalzando le pene inflitte nelle fasi di cognizione, né di attenuare gli aumenti in modo inadeguato alle valutazioni dello stesso giudice dell'esecuzione circa la gravità di ciascun reato.

2. La motivazione dell'ordinanza qui impugnata, dunque, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basata su una coerente analisi critica degli elementi disponibili. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dk.hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 aprile 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE r( ‘