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Sentenza — n. 36466/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Michele De Crescenzo, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli, divenute irrevocabili: I) sentenza del 28 dicembre 2016, per i reati, con aggravante mafiosa, di concorso in tentativi di omicidio e detenzione e porto abusivo di armi; II) sentenze del 4 giugno 2012, per reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione con aggravante mafiosa, e sentenza del 7 aprile 2010, per il reato, già ritenuto in continuazione con gli ultimi due, di tentativo di estorsione con aggravante mafiosa.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen., apparenza e illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

Parole chiave

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tentata estorsione traffico aggravato di stupefacenti tentato omicidio aggravato recidiva nell'infrazione assassinio esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Michele De Crescenzo, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., apparenza e illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO MICHELE nato a ERCOLANO il 21/03/1969 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Michele De Crescenzo, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli, divenute irrevocabili: I) sentenza del 28 dicembre 2016, per i reati, con aggravante mafiosa, di concorso in tentativi di omicidio e detenzione e porto abusivo di armi; II) sentenze del 4 giugno 2012, per reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione con aggravante mafiosa, e sentenza del 7 aprile 2010, per il reato, già ritenuto in continuazione con gli ultimi due, di tentativo di estorsione con aggravante mafiosa.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza in data 8 ottobre 2020.

3. L'avv. Antonio Del Vecchio, in difesa di Michele De Crescenzo, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., apparenza e illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). È stato rispettato anche il principio in base al quale è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

2. Considerato in astratto quanto precede, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso è infondato. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato, in modo adeguato e logico, le ragioni in base alle quali ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse di Michele De Crescenzo. L'ordinanza ha congruamente sottolineato: l'impossibilità di ipotizzare la sussistenza un medesimo momento ideativo sulla base degli elementi presenti nelle sentenze di condanna; la non emersione di un comune progetto criminoso; l'estemporaneità dei tentati omicidi. 2.2.

L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, il ricorso, lungi dal porre in evidenza reali profili di violazione di legge o vizi di motivazione, si limita a prospettare una interpretazione alternativa degli elementi di fatto già congruamente valutati dal giudice dell'esecuzione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend