Sentenza — n. 36461/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24 luglio 2019, la Corte di appello di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza formulata nell'interesse di Gian Pietro Contiero, riconosciuta la continuazione fra i reati in ordine ai quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 29 novembre 2011 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 28 febbraio 2014, rideterminava la pena complessiva per tutti i predetti reati in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36461/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il vizio suddetto, oltre a inficiare la determinazione degli aumenti relativi ai reati giudicati con la sentenza evidenziata, mina l'equilibrio complessivo della decisione e, quindi, la quantificazione degli altri aumenti, che dovrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto di quanto stabilirà in ordine agli aumenti per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sopra citata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTIERO GIAN PIETRO nato a CONSELVE il 18/02/1972 avverso l'ordinanza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame e con ogni statuizione conseguente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 luglio 2019, la Corte di appello di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza formulata nell'interesse di Gian Pietro Contiero, riconosciuta la continuazione fra i reati in ordine ai quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 29 novembre 2011 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì il 28 febbraio 2014, rideterminava la pena complessiva per tutti i predetti reati in quattro anni e quattro mesi di reclusione.
2. Il difensore di Gian Pietro Contiero ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce: I) il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per vizi di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per i reati giudicati con la citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 28 febbraio 2014; II) il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché la pena per i reati giudicati con la citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 29 novembre 2011 sarebbe stata determinata in misura maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice della cognizione in tale sentenza; III) il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per omissione di adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con particolare riguardo agli aumenti di pena relativi ai reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, l'ordinanza impugnata afferma che «è errato per difetto il computo effettuato dal Gip del Tribunale di Milano», e tale indicazione, lascia intendere, in mancanza di precisazioni idonee a risolvere il dubbio, che il giudice dell'esecuzione sia incorso nella violazione del principio in base al quale, quando si procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, si deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847; in motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). 1.2.
Il vizio suddetto, oltre a inficiare la determinazione degli aumenti relativi ai reati giudicati con la sentenza evidenziata, mina l'equilibrio complessivo della decisione e, quindi, la quantificazione degli altri aumenti, che dovrà essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto di quanto stabilirà in ordine agli aumenti per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sopra citata.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in relazione alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio ora riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguíto della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla determinazione della pena, rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Così